RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il presente regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 al fine di allineare le norme prudenziali per le compagnie di assicurazione alla direttiva 2009/138/CE, modificata di recente dalla direttiva (UE) 2025/2.
La direttiva 2009/138/CE ("direttiva Solvibilità II" o semplicemente "Solvibilità II"), modificata dalla direttiva 2014/51/UE, è entrata in applicazione il 1º gennaio 2016, sostituendo 14 direttive preesistenti (indicate correntemente con il termine "Solvibilità I").
La direttiva Solvibilità II ha introdotto un quadro moderno e armonizzato per l'accesso all'attività e per la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'Unione. Attraverso la definizione di requisiti patrimoniali basati sul rischio validi per tutti gli Stati membri dell'UE, tale direttiva consente una regolamentazione basata sul rischio, che permette una migliore copertura dei rischi reali cui devono far fronte gli assicuratori e i riassicuratori, e contribuisce al duplice obiettivo di tutela dei contraenti e mantenimento della stabilità del sistema finanziario.
Il 18 gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II). Tale regolamento, che si basa su un totale di 76 deleghe conferite alla Commissione dalla direttiva, specifica le norme tecniche relative a numerosi aspetti dell'attuazione della direttiva Solvibilità II, che si applicano tanto alle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione quanto ai gruppi.
La direttiva 2009/138/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2025/2 per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo. La direttiva (UE) 2025/2 introduce e modifica oltre 12 deleghe di potere per gli atti delegati. Inoltre alcune delle attuali norme del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, ad esempio in materia di estrapolazione o di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, diventeranno obsolete una volta che la direttiva (UE) 2025/2 inizierà ad applicarsi il 30 gennaio 2027.
Il riesame del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione è inoltre parte integrante della comunicazione della Commissione "Unione del risparmio e degli investimenti" del 19 marzo 2025. In tale comunicazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di migliorare il modo in cui il sistema finanziario dell'UE convoglia il risparmio verso investimenti produttivi, creando maggiori opportunità finanziarie per i cittadini e le imprese, soprattutto quelle sostenibili. Un'Unione del risparmio e degli investimenti dinamica è un attivatore essenziale degli sforzi dell'UE intesi a rafforzare la competitività economica, come sottolineato nell'ambito della bussola per la competitività della Commissione. Gestendo un patrimonio pari a migliaia di miliardi, il settore assicurativo rimane un investitore istituzionale fondamentale e può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti. In particolare, il settore assicurativo può fornire finanziamenti di capitale a lungo termine alle imprese, in particolare alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione, investendo in strumenti di capitale e in determinate attività alternative, ossia capitale di rischio, private equity e infrastrutture. Tuttavia la quota degli investimenti del settore assicurativo in questi mercati rimane limitata. Inoltre gli assicuratori possono anche contribuire attivamente alla cartolarizzazione agevolando il trasferimento dei rischi al di fuori del settore bancario. Tuttavia la cartolarizzazione rappresenta ancora meno dell'1 % del portafoglio di investimento degli assicuratori.
Il riesame della direttiva 2009/138/CE e del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione comporterà un aumento del capitale disponibile in eccesso rispetto ai requisiti patrimoniali di solvibilità. È fondamentale che tale capitale sia utilizzato per finanziare investimenti produttivi nell'economia reale dell'UE, compreso il capitale di rischio.
Le autorità di vigilanza si trovano in una posizione privilegiata per valutare l'adeguatezza delle strategie di gestione del capitale e di investimento degli assicuratori. Al fine di sostenere la Commissione nella valutazione dell'impatto del quadro prudenziale riveduto, le autorità di vigilanza dovrebbero monitorare le modalità di utilizzo del capitale liberato, compreso il suo effetto sulla posizione patrimoniale degli assicuratori nel tempo. Tale monitoraggio dovrebbe inoltre contribuire, in particolare nell'ambito della cartolarizzazione, a valutare in che modo le modifiche delle norme prudenziali incidono sul finanziamento delle imprese dell'UE e sull'economia in generale. Questa analisi potrebbe svolgere un ruolo chiave nel sostenere le autorità europee di vigilanza nel contesto del mandato continuativo introdotto dalla proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/2402 (regolamento sulle cartolarizzazioni).
Il riesame del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione si avvale di due valutazioni del quadro Solvibilità II. Tali valutazioni sono riportate nei due punti seguenti:
·la prima è una valutazione globale del quadro Solvibilità II effettuata nel 2021. Secondo le conclusioni principali di questa valutazione il quadro è ampiamente efficace e coerente, continua a far fronte alle esigenze e alle problematiche e apporta il valore aggiunto previsto. Tuttavia la valutazione evidenzia anche una serie di questioni relative all'attuazione dei principi e dei requisiti del quadro. Inoltre si registra ancora un'eccessiva volatilità a breve termine della solvibilità degli assicuratori, nonostante gli strumenti esistenti volti ad attenuare tali effetti. Il calcolo dei requisiti patrimoniali nell'ambito del quadro Solvibilità II necessita di essere migliorato per garantire una maggiore sensibilità al rischio e il trattamento adeguato degli investimenti a lungo termine. Le disposizioni in materia di segnalazione e informativa potrebbero essere ridotte in modo significativo, al fine di evitare costi di conformità e di rendicontazione ingiustificati per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Più in generale, l'attuazione della proporzionalità si è dimostrata insufficiente a ridurre efficacemente gli oneri normativi, in particolare per i piccoli assicuratori, tra cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive.
·la seconda è una valutazione più mirata delle norme prudenziali nell'ambito della più ampia valutazione del quadro per le cartolarizzazioni condotta nel 2025.
La valutazione ha concluso che il quadro per le cartolarizzazioni è riuscito in parte a conseguire i suoi obiettivi originari. Essa ha stabilito che il quadro per le cartolarizzazioni ha sostenuto la standardizzazione dei processi e delle pratiche e ha in parte affrontato l'incertezza a livello normativo. Tuttavia ha anche concluso che, nonostante i miglioramenti normativi introdotti, tale quadro è riuscito solo in parte a eliminare la stigmatizzazione associata alla cartolarizzazione e gli svantaggi normativi per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Inoltre la valutazione ha stabilito che il quadro non è riuscito a ridurre i costi prudenziali sproporzionatamente elevati per le imprese di assicurazione e ad aumentare in modo significativo il livello degli investimenti nella cartolarizzazione da parte del settore assicurativo.
Su tale base e tenendo conto delle attività di consultazione (sezione 2) e delle valutazioni d'impatto (sezione 3), il presente regolamento modifica il regolamento delegato Solvibilità II in vari modi. I punti elencati di seguito illustrano le principali modifiche introdotte dal presente regolamento.
·la soglia relativa alla valuta utilizzata per l'euro al fine di valutare se la percentuale di titoli obbligazionari in circolazione aventi una durata pari o superiore al primo punto di lisciatura di cui all'articolo 77 bis della direttiva 2009/138/CE sia sufficientemente elevata è fissata come "margine di sicurezza" al di sopra della percentuale minima che, sulla base della fonte di dati che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) utilizzerà a partire dal 30 gennaio 2027, determina un primo punto di lisciatura di 20 anni al 28 gennaio 2025. Tale margine di sicurezza mira sia a garantire una sufficiente stabilità nella valutazione delle passività assicurative a lungo termine sia a mantenere il primo punto di lisciatura per l'euro a 20 anni al 30 gennaio 2027, indipendentemente dalla futura scelta dell'EIOPA in merito alla fonte di dati ai fini della conformità all'articolo 77 sexies, paragrafo 1 bis, di tale direttiva. Concretamente, se la percentuale più bassa che determinerebbe un primo punto di lisciatura a 20 anni per l'euro, sulla base della fonte di dati utilizzata dall'EIOPA alla data di applicazione della direttiva (UE) 2025/2, fosse pari al 6,8 %, la soglia applicabile dovrebbe essere la percentuale più vicina, espressa in numeri interi o seminteri, superiore o uguale alla somma di 6,8 % e un margine di sicurezza di 1,5 punti percentuali. In questo esempio, 6,8 % + 1,5 % = 8,3 % e la soglia applicabile sarebbe arrotondata all'8,5 %.
·Per agevolare gli investimenti a lungo termine degli assicuratori in strumenti di capitale, è illustrato l'approccio che gli assicuratori devono utilizzare per dimostrare la loro capacità di evitare la vendita forzata di strumenti di capitale a norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE. Si chiarisce inoltre che, quando gli assicuratori investono in fondi di investimento europei a lungo termine, fondi di investimento alternativi che non ricorrono alla leva finanziaria, fondi europei per l'imprenditoria sociale e fondi europei di venture capital, la valutazione della conformità ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, di tale direttiva dovrebbe essere effettuata a livello dei fondi stessi anziché delle attività sottostanti. Infine è introdotto un nuovo trattamento prudenziale per gli investimenti in strumenti di capitale nell'ambito di programmi legislativi che beneficiano di una sovvenzione o di una garanzia significativa da parte delle autorità pubbliche, che riproduce il trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il settore bancario. L'applicazione e la portata dell'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, che dovrebbe essere proporzionata alla riduzione del rischio di credito conseguita attraverso tale programma, sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza. Per illustrare l'applicazione di tale riduzione proporzionale, nel caso in cui un programma legislativo riduca il rischio di credito del 20 %, il fattore di rischio preferenziale del 22 % applicabile al capitale a lungo termine dovrebbe essere ridotto di una quota analoga, vale a dire un quinto. Pertanto, in questo caso il fattore di rischio applicabile sarebbe pari al 17,6 % (ossia 22 % - 4,4 % = 17,6 %). Per i programmi legislativi inclusi nel registro tenuto dalla Commissione ai fini dell'articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, la riduzione del rischio di credito dovrebbe essere considerata pari ad almeno il 5 %, con il risultato che gli investimenti in strumenti di capitale a lungo termine nell'ambito di tali programmi dovrebbero essere soggetti a un fattore di rischio non superiore al 20,8 % anziché al 22 %.
·Per migliorare il funzionamento dell'aggiustamento per la volatilità, in linea con l'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, la correzione per il rischio su cui si basa il relativo calcolo è modificata in modo che la percentuale degli spread che corrisponde a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di qualsiasi altro rischio diminuisca all'aumentare degli spread. Inoltre la correzione per il rischio non dovrebbe mai superare una determinata percentuale degli spread medi a lungo termine, calibrata in base ai dati storici relativi al periodo 2000-2024.
·Per migliorare la capacità di investimento degli assicuratori e aumentare il capitale disponibile, nella formula di calcolo del margine di rischio è introdotto un fattore esponenziale dipendente dalle scadenze; si prevede che l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali sarà diretto verso investimenti produttivi nell'economia reale.
·Sono introdotte ulteriori misure di alleggerimento dei requisiti patrimoniali, compreso un fattore di correlazione inferiore tra il rischio di spread e il rischio di tasso di interesse nello scenario di tassi di interesse al ribasso.
·Per incentivare la standardizzazione, è soppresso l'obbligo di ottenere un doppio rating sulle posizioni verso cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS);
·Per agevolare la capacità di prestito delle banche consentendo agli enti creditizi cedenti di trasferire il rischio al di fuori del settore bancario, i fattori di rischio degli investimenti nelle cartolarizzazioni sono ridotti. In particolare, per quanto riguarda le cartolarizzazioni non STS, è introdotta una nuova serie di fattori di rischio per i segmenti senior, mentre i fattori di rischio per i segmenti non senior sono ridotti al fine di garantire un coefficiente del requisito patrimoniale senior/non senior che sia meglio allineato alle norme bancarie. Per quanto riguarda la cartolarizzazione STS, il trattamento prudenziale dei segmenti senior è allineato a quello delle obbligazioni garantite, mentre il trattamento dei segmenti non senior è adeguato nella stessa misura prevista per i segmenti senior.
·Per calcolare meglio l'esposizione degli assicuratori al rischio di tasso di interesse, in particolare in contesti a basso rendimento come quelli riscontrati tra il 2016 e il 2019, le norme che disciplinano il sottomodulo del rischio di tasso di interesse sono modificate al fine di consentire che i tassi di interesse diventino negativi o diminuiscano ulteriormente quando sono già negativi.
·Al fine di migliorare la proporzionalità del quadro, sono introdotte ulteriori semplificazioni per gli elementi ingiustificatamente onerosi o costosi della formula standard per il requisito patrimoniale. Queste semplificazioni comprendono un'esclusione dall'applicazione obbligatoria del metodo look-through nei fondi di investimento (ossia il calcolo dei requisiti patrimoniali sulla base di ciascuna delle attività sottostanti di tali fondi) ed eccezioni all'uso di rating esterni. Tali semplificazioni sono soggette a condizioni prudenti, atte a garantire che la loro applicazione non celi rischi a cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Inoltre, viene semplificato il sottomodulo del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane.
·Per garantire l'applicazione coerente e ampia del quadro di proporzionalità introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2, per ciascuna misura di proporzionalità di cui alla direttiva 2009/138/CE o al regolamento delegato (UE) 2015/35 è stabilita una serie chiara, limitata ed esaustiva di condizioni in base alle quali le autorità di vigilanza decidono se applicare o meno la misura a una determinata impresa. Ciò permetterà una migliore parità di condizioni e una maggiore prevedibilità del mercato limitando i motivi di rifiuto, preservando nel contempo una certa discrezionalità in materia di vigilanza. Tuttavia, il vantaggio per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di beneficiare di un alleggerimento di taluni requisiti conformemente all'articolo 29 quinquies della direttiva 2009/138/CE può non essere pienamente realizzato se tale impresa fa parte di un gruppo che non beneficia dello stesso alleggerimento. In particolare, le differenze nelle frequenze di segnalazione tra l'impresa individuale e il gruppo cui essa appartiene possono di fatto richiedere all'impresa individuale di allineare i propri processi di segnalazione a quelli del gruppo. È pertanto importante che le autorità di vigilanza valutino se consentire l'applicazione di approcci proporzionati alla trasmissione di informazioni individuali al gruppo, anche consentendo il ricorso a variabili proxy.
·Per migliorare sia la solvibilità dichiarata degli assicuratori sia la parità di condizioni, sono introdotte norme che disciplinano il calcolo dei dividendi prevedibili da dedurre dai fondi propri disponibili, indicando un approccio basato sulla contabilità per competenza anziché imporre agli assicuratori di tenere conto dei dividendi per l'intero esercizio finanziario in un dato momento.
·Per agevolare il trasferimento dei rischi all'interno del settore assicurativo e riassicurativo, alcune forme di accordi di riassicurazione non proporzionale denominati "coperture contro eventi sfavorevoli" sono esplicitamente riconosciute nella formula standard e il loro effetto di attenuazione del rischio si riflette meglio nei requisiti patrimoniali.
·Per tenere maggiormente conto nelle norme prudenziali dei regimi nazionali che fungono da riassicuratori di ultima istanza e che sono sostenuti da uno Stato membro, qualora siano conformi ai regolamenti sugli aiuti di Stato, tali regimi nazionali sono ormai riconosciuti come aventi un effetto di attenuazione del rischio analogo a quello dei riassicuratori privati.
·Per evitare situazioni in cui le esposizioni degli assicuratori ai prestiti ipotecari siano indebitamente considerate prive di rischio in base alla formula standard, è introdotta una soglia minima per le perdite per inadempimento.
·Per tenere conto dell'aumento degli indici armonizzati dei prezzi al consumo di tutti gli Stati membri pubblicati dalla Commissione (Eurostat) dopo l'adozione del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, tutti gli importi espressi in euro in tale regolamento sono rivisti per riflettere l'inflazione. Al fine di ovviare all'attuale incoerenza dei requisiti patrimoniali per il rischio di inadempimento della controparte tra esposizioni indirette e dirette verso controparti centrali di compensazione (CCP) qualora queste ultime siano indebitamente soggette a requisiti patrimoniali più elevati, le norme che disciplinano i requisiti patrimoniali per le esposizioni dirette verso le CCP sono modificate.
·Per evitare un calcolo eccessivamente prudente dei requisiti patrimoniali per le operazioni di vendita con patto di riacquisto o le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il trattamento prudenziale di tali operazioni è modificato per classificarle come esposizioni di tipo 1 nel modulo del rischio di inadempimento della controparte. Inoltre, per migliorare la coerenza con il trattamento dei derivati, è riconosciuto l'effetto di riduzione del rischio della compensazione centrale su tali operazioni.
·Per tenere conto nella formula standard delle nuove conoscenze scientifiche relative ai cambiamenti climatici e ai recenti eventi catastrofici, i parametri per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di catastrofe naturale sono modificati.
·Per far fronte all'applicazione incoerente delle norme che disciplinano il calcolo della solvibilità di gruppo, sono apportate varie modifiche per garantire una migliore parità di condizioni e una maggiore chiarezza sul trattamento di taluni tipi di imprese o sui criteri di ammissibilità o di disponibilità di alcuni elementi dei fondi propri.
·Per migliorare la trasparenza nei confronti del pubblico in merito alle nuove prerogative di vigilanza, in particolare riguardo al potere discrezionale di concedere misure di proporzionalità o di disapplicare la vigilanza di gruppo escludendo talune imprese dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo, la quantità di dati statistici aggregati che ciascuna autorità nazionale è tenuta a divulgare è stata aumentata.
·Per contribuire agli obiettivi di riduzione degli oneri della Commissione, sono stati razionalizzati i contenuti della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e della relazione periodica alle autorità di vigilanza.
Il giorno dell'adozione del presente regolamento la Commissione adotta inoltre una comunicazione che fornisce orientamenti sul trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale sostenute nell'ambito dei programmi legislativi di cui all'articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Poiché i criteri di ammissibilità per gli investimenti in strumenti di capitale nell'ambito dei programmi legislativi di cui al presente regolamento sono allineati a quelli stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, il contenuto di tale comunicazione dovrebbe applicarsi mutatis mutandis alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Secondo tale comunicazione la Commissione terrà un registro pubblico dei programmi legislativi. Ciò non pregiudica la valutazione, da parte delle autorità di vigilanza, delle singole richieste di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione e della loro situazione prudenziale. L'obiettivo del registro è anche quello di consentire alle autorità di vigilanza di prendere decisioni in tempi brevi. Tale registro dovrebbe includere programmi sostenuti dalla Banca europea per gli investimenti, dai fondi europei per gli investimenti, da altri strumenti di bilancio dell'UE o da banche di promozione nazionali, che mirano a facilitare l'accesso delle imprese europee al mercato dei capitali.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Attività di consultazione per il riesame della direttiva Solvibilità II
La Commissione ha svolto varie attività di consultazione ai fini della presente revisione.
Il 29 gennaio 2020 ha tenuto una conferenza pubblica sul riesame, con rappresentanti del settore assicurativo, di associazioni di assicuratori, di autorità pubbliche, della società civile e del Parlamento europeo. La Commissione ha altresì organizzato una consultazione pubblica tenutasi dal 1° luglio 2020 al 21 ottobre 2020, ricevendo 73 risposte da una varietà di portatori di interessi che rappresentano il settore assicurativo (56 %), la società civile (14 %) e le autorità pubbliche (11 %). Il 1° febbraio 2021 la Commissione ha pubblicato una relazione di sintesi sul riscontro raccolto nel contesto di tale consultazione. Il pertinente gruppo di esperti degli Stati membri è stato consultato, insieme alla segreteria della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo in qualità di osservatore, nelle riunioni organizzate il 15 maggio 2024, l'11 dicembre 2024, il 6 febbraio 2025, il 17 marzo 2025 e il 4 giugno 2025. A seguito di tali riunioni si sono tenute consultazioni scritte. Parallelamente, il 19 febbraio 2025 e il 24 giugno 2025 il Parlamento europeo ha inoltre organizzato due audizioni pubbliche sul riesame del regolamento delegato Solvibilità II.
Attività di consultazione sul trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni
La Commissione ha inoltre organizzato altre attività di consultazione incentrate sulla cartolarizzazione, compreso il trattamento prudenziale assicurativo di tali investimenti.
Tali altre attività di consultazione sono indicate nei quattro punti menzionati di seguito.
·Il 3 luglio 2024 la Commissione ha ospitato un seminario sulle cartolarizzazioni, nell'ambito del quale 28 rappresentanti dei partecipanti al mercato delle cartolarizzazioni dell'UE sono stati invitati a un evento in presenza presso la sede della Commissione a Bruxelles per condividere le loro opinioni. Tra i partecipanti figuravano rappresentanti del settore bancario/delle associazioni, dei ministeri nazionali, delle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, EIOPA e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), del meccanismo di vigilanza unico, della Banca europea per gli investimenti, degli assicuratori, dei gestori di attivi, delle ONG e dei fondi pensione.
·Tra il 9 ottobre 2024 e il 4 dicembre 2024 si è svolta una consultazione pubblica mirata sul funzionamento del quadro dell'UE per le cartolarizzazioni, nel contesto della quale sono pervenute 133 risposte da una serie di portatori di interessi. La consultazione ha riguardato anche le norme prudenziali in materia di assicurazione.
·Tra il 19 febbraio 2025 e il 26 marzo 2025 è stato attivo un invito a presentare contributi destinato a chiedere un riscontro ai portatori di interessi sulla revisione del quadro per le cartolarizzazioni. Ai portatori di interessi è stato chiesto di esprimere i loro punti di vista sulla comprensione del problema da parte della Commissione e sulle possibili soluzioni, nonché di fornire informazioni pertinenti. 34 partecipanti hanno risposto all'invito a presentare contributi e hanno espresso i loro punti di vista. Di tali 34 partecipanti, 26 hanno risposto anche alla consultazione mirata del 2024 e i loro punti di vista sono rimasti sostanzialmente invariati. Le osservazioni formulate dai partecipanti per la prima volta erano coerenti anche con il riscontro pervenuto in precedenza nel contesto della consultazione mirata.
·Il 7 maggio 2025 è stata inoltre organizzata una riunione specifica del gruppo di esperti.
Contributi dell'EIOPA
A seguito di una richiesta formale di consulenza inviata dalla Commissione nel febbraio del 2019, l'EIOPA ha fornito un pareresul riesame della direttiva Solvibilità II, unitamente a un'analisi del contesto e a una valutazione d'impatto, il 17 dicembre 2020.
A seguito di una richiesta formale di consulenza inviata dalla Commissione nell'ottobre 2021 al comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ai fini del riesame del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni, il 31 gennaio 2023 il comitato congiunto ha presentato il suo parere tecnico.
A seguito di una richiesta formale di consulenza inviata dalla Commissione nell'aprile 2024, nel gennaio 2025 l'EIOPA ha fornito un parere tecnico sui requisiti patrimoniali secondo la formula standard per le esposizioni verso CCP qualificate e un altro sull'attuazione del nuovo quadro di proporzionalità.
In linea con l'articolo 304 quater della direttiva 2009/138/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2025/2, l'EIOPA ha presentato un parere sulla rivalutazione 2023/2024 dei rischi di catastrofe naturale secondo la formula standard.
I pareri e le consulenze tecniche dell'EIOPA hanno contribuito all'elaborazione delle valutazioni d'impatto della Commissione e del presente regolamento delegato.
3.VALUTAZIONE D'IMPATTO
Le principali questioni affrontate nel presente regolamento delegato sono state trattate nella valutazione d'impatto del più ampio riesame della direttiva Solvibilità II, presentata al comitato per il controllo normativo il 19 marzo 2021, il quale il 23 aprile 2021 ha espresso un parere positivo. Sebbene il comitato per il controllo normativo abbia elogiato la natura completa e ben strutturata della valutazione d'impatto, ha raccomandato di sviluppare ulteriormente l'analisi del problema e la narrativa, anche in relazione alla proporzionalità.
La valutazione d'impatto è stata modificata di conseguenza. Le scelte politiche, relative al presente regolamento delegato, indicate nella valutazione d'impatto restano valide. Esse affrontano cinque problemi principali:
i) disincentivi per investimenti a lungo termine in strumenti di capitale e presa in considerazione inadeguata dei rischi di sostenibilità nel quadro di riferimento;
ii) presa in considerazione inadeguata del contesto di bassi tassi d'interesse ed eventualmente volatilità indebitamente elevata per quanto concerne la solvibilità;
iii)complessità per gli assicuratori di piccole dimensioni e meno soggetti a rischio;
iv)recenti dissesti di assicuratori operanti a livello transfrontaliero che hanno messo in evidenza le carenze di vigilanza e i vari livelli di tutela dei contraenti nel territorio dell'UE in seguito a tali dissesti;
v)gli strumenti per prevenire i rischi sistemici possono rivelarsi insufficienti.
La revisione delle norme prudenziali riguardanti la cartolarizzazione è oggetto della valutazione d'impatto del riesame del quadro per le cartolarizzazioni, che è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 12 marzo 2025, che l'11 aprile 2025 ha espresso un parere positivo con riserve. Per quanto riguarda la direttiva Solvibilità II, la valutazione d'impatto conclude che, al fine di ovviare al problema della presenza di eccessivi disincentivi prudenziali che scoraggiano gli assicuratori dall'investire maggiormente nelle cartolarizzazioni, la sensibilità al rischio delle cartolarizzazioni non STS dovrebbe essere migliorata introducendo fattori di rischio specifici per i segmenti senior.
ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Articolo 1: Disposizioni modificative
Punto (1): Definizioni
Questo punto modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione introducendo diverse definizioni volte a permettere un'interpretazione coerente delle norme stabilite in tale regolamento.
Punti (4), (6), (7) e (81): Migliore stima delle riserve tecniche
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·chiarendo l'ambito di applicazione dell'eccezione per estendere i limiti contrattuali di cui all'articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento;
·richiedendo di compensare le polizze in perdita con polizze in utile all'interno di un gruppo di rischio omogeneo, nonché di compensare gruppi di rischio omogenei in perdita con gruppi di rischio omogenei in utile;
·consentendo l'uso di una valutazione deterministica prudente della migliore stima delle obbligazioni vita con opzioni e garanzie non significative;
·chiarendo le norme che disciplinano il calcolo delle spese;
·specificando il calcolo utili attesi inclusi nelle commissioni future per la gestione e l'amministrazione dei fondi per l'assicurazione collegata a un indice e collegata a quote.
Punti (5) e (77): Eccessivo affidamento sui dati di eventi passati per quanto riguarda i rischi connessi ai cambiamenti climatici
Tali punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione imponendo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di mettere in atto procedure interne per evitare un eccessivo affidamento sui dati di eventi passati per quanto riguarda i rischi connessi ai cambiamenti climatici nel calcolo delle migliori stime e nel calcolo dei requisiti patrimoniali nell'ambito di un modello interno.
Punti (8) e (9): Margine di rischio
Tali punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione rivedendo la formula di calcolo del margine di rischio e allineando il valore del tasso del costo del capitale a quello introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2.
Punti da (10) a (16): Metodo di estrapolazione
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·specificando le percentuali relative alla valuta per la determinazione del primo punto di lisciatura;
·chiarendo l'uso degli strumenti finanziari pertinenti per ricavare i tassi privi di rischio di base;
·precisando i casi in cui sia necessario un aggiustamento per il rischio di credito;
·definendo la formula per il calcolo dei tassi di interesse privi di rischio estrapolati;
·stabilendo il parametro che determina la velocità di convergenza alla base del metodo di estrapolazione quando un'impresa applica il meccanismo di introduzione graduale di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
Punti da (17) a (19): Aggiustamento per la volatilità
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·modificando la formula per calcolare lo spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità;
·modificando il metodo di calcolo della correzione per il rischio;
·introducendo una formula per il rapporto di sensibilità agli spread di credito di cui all'articolo 77 quinquies, compreso il metodo riguardante le valute ancorate.
Punti (20), (22), (24), (76), (78): Aggiustamento di congruità
Tali punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione specificando le norme sull'aggiustamento di congruità, in particolare:
·fissando le condizioni alle quali le attività ristrutturate possono essere incluse nei portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità;
·eliminando le restrizioni ai benefici della diversificazione quando si ricorre all'aggiustamento di congruità;
·eliminando l'obbligo di calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per determinare l'eccesso di fondi propri nell'ambito dei portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità.
Punti (26), (28), (104), (113), (130): Calcoli semplificati e proporzionalità
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·introducendo un metodo di calcolo semplificato per i moduli o sottomoduli di rischio irrilevante;
·introducendo un metodo di calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio per gli accordi di riassicurazione, i derivati o le cartolarizzazioni;
·introducendo un nuovo capo in cui sono elencate le condizioni in base alle quali un'autorità di vigilanza può decidere di approvare o respingere una richiesta di applicazione di una misura di proporzionalità prevista dalla direttiva 2009/138/CE o da tale regolamento;
·introducendo un nuovo capo che stabilisca le norme che disciplinano il ricorso a misure di proporzionalità a livello di gruppo.
Paragrafi 27 e da 30 a 33: Catastrofi naturali
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·definendo i pericoli nell'ambito del sottomodulo del rischio di catastrofe naturale;
·modificando il calcolo della somma assicurata ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali;
·modificando le norme che disciplinano il calcolo del sottomodulo del rischio di cedimento.
Paragrafi 29, da 35 a 37, 39, da 70 a 73, 79: Riassicurazione e tecniche di attenuazione del rischio
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·introducendo un approccio più sensibile al rischio per quanto riguarda l'effetto di attenuazione del rischio delle coperture contro eventi sfavorevoli;
·chiarendo che il requisito patrimoniale di solvibilità ipotetico su cui si basa il calcolo dell'effetto di attenuazione del rischio degli accordi di riassicurazione deve essere calcolato sulla base della massima concentrazione netta di rischi di incendio, di sinistri marittimi e di sinistri aeronautici;
·chiarendo dove non sussiste alcun rischio di base rilevante;
·chiarendo le modalità di trasferimento del rischio a un regime gestito o pienamente garantito dal governo di uno Stato membro che agisce in qualità di riassicuratore di ultima istanza;
·chiarendo il trattamento riservato agli strumenti di capitale contingente e agli strumenti obbligazionari convertibili.
Punti (2), (41) to (44), da (49) a (52), da (56) a (60): Modulo del rischio di mercato
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·modificando il parametro di correlazione tra rischio di spread e rischio di tasso di interesse;
·chiarendo i casi in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare un unico requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di due valute;
·modificando il calcolo del rischio di tasso di interesse;
·specificando l'approccio da utilizzare per dimostrare la capacità di evitare la vendita forzata di strumenti di capitale a lungo termine;
·individuando gli organismi di investimento collettivo per i quali i criteri di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE possono essere valutati a livello dei fondi anziché delle attività sottostanti;
·adeguando i limiti dell'aggiustamento simmetrico alla direttiva (UE) 2025/2;
·introducendo un nuovo trattamento prudenziale per gli investimenti in strumenti di capitale nell'ambito di programmi legislativi;
·specificando le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali per garanzie parziali su obbligazioni e prestiti;
·rivedendo il trattamento prudenziale degli investimenti nelle cartolarizzazioni;
·sopprimendo l'obbligo di ottenere un doppio rating del credito sulle posizioni verso la cartolarizzazione STS;
·chiarendo il trattamento prudenziale degli investimenti in strumenti di capitale i cui valori sono negativi;
·chiarendo le norme sulla concentrazione del rischio di mercato.
Paragrafi 53 e da 61 a 69: Modulo del rischio di inadempimento della controparte
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·migliorando il trattamento prudenziale delle esposizioni dirette verso CCP qualificate;
·correggendo la formula di calcolo delle perdite per inadempimento quando le attività di un'impresa di riassicurazione sono soggette a un contratto di garanzia collaterale;
·modificando la formula di calcolo delle esposizioni a prestiti ipotecari, anche per i prestiti in stato di default e i prestiti oggetto di misure di concessione;
·estendendo l'ambito di applicazione dei prestiti ipotecari nell'ambito del rischio di inadempimento della controparte di "tipo 1", mediante riferimenti incrociati ai criteri per gli immobili generatori di reddito di cui all'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013;
·chiarendo il calcolo della varianza della distribuzione delle perdite sulle esposizioni di tipo 1.
Punti (74) e (75): Garanzie e controgaranzie
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·allineando maggiormente i criteri per il riconoscimento delle garanzie relative ai prestiti ipotecari a quelli relativi alle garanzie previste dalle norme bancarie;
·introducendo l'effetto di riduzione del rischio delle controgaranzie pubbliche.
Punti (80), da (82) a (83), (85): Sistema di governance
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·chiarendo la portata della valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di governance;
·sopprimendo la disposizione relativa alla possibilità di cumulare la funzione di audit interno con altre funzioni chiave, in quanto le norme sono ora stabilite all'articolo 41, paragrafo 2 bis, della direttiva 2009/138/CE;
·chiarendo le norme in materia di retribuzione e adeguandole a quelle stabilite dalla direttiva 2013/36/UE;
·chiarendo l'applicazione delle maggiorazioni di capitale.
Punti (84), da (86) a (103), (116) (129), (142): Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e relazione periodica alle autorità di vigilanza
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·nell'ambito degli obblighi di trasparenza dell'EIOPA e sulla base delle informazioni delle segnalazioni a fini di vigilanza, introducendo l'obbligo per l'EIOPA di fornire aggiornamenti periodici alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio sull'utilizzo dell'alleggerimento dei requisiti patrimoniali derivante dalla direttiva (UE) 2025/2 e dal presente regolamento.
·specificando e razionalizzando il contenuto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e della relazione periodica alle autorità di vigilanza, adeguandole alle norme introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2;
·specificando le lingue e i mezzi di pubblicazione della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria;
·specificando il contenuto della relazione di gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e della relazione periodica di gruppo o unica alle autorità di vigilanza;
·specificando la lingua della relazione periodica di gruppo o unica alle autorità di vigilanza.
Punti da (105) a (115): Calcolo della solvibilità di gruppo
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·chiarendo le norme che disciplinano l'ammissibilità e la disponibilità dei fondi propri di gruppo;
·chiarendo quale sia il trattamento di taluni tipi di imprese partecipate e modificando le norme sulla determinazione dei dati consolidati;
·modificando le norme riguardanti il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato;
·eliminando le disposizioni che sono state integrate nella direttiva 2009/138/CE dalla direttiva (UE) 2025/2;
·specificando come individuare gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a livello di gruppo;
·introducendo un calcolo semplificato per le partecipazioni in imprese partecipate irrilevanti;
·chiarendo il nesso tra l'applicazione di un modello interno e l'utilizzo del metodo 2 per il calcolo della solvibilità di gruppo;
·chiarendo il contenuto della documentazione relativa a una domanda di autorizzazione all'uso di un modello interno di gruppo parziale.
Punti 3, 21, 23, 25, 34, 38, 40, da 45 a 48, 54, 55, 60, 62, da 131 a 141 e da 143 a 148: Altre disposizioni
Questi punti modificano il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione:
·consentendo, in determinate circostanze, alle imprese piccole e non complesse di valutare i depositi a breve termine al costo o al costo ammortizzato;
·rettificando i riferimenti incrociati con la direttiva 2009/138/CE in linea con le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2025/2;
·specificando la determinazione dei dividendi, delle distribuzioni e degli oneri prevedibili sottostanti il calcolo della riserva di riconciliazione;
·chiarendo i casi in cui l'approvazione preventiva delle autorità di vigilanza non è richiesta in relazione al riacquisto di azioni proprie;
·chiarendo i casi in cui è necessario ricorrere al metodo look-through;
·chiarendo le norme che disciplinano il calcolo dei sottomoduli del rischio di spesa per l'assicurazione malattia;
·modificando i riferimenti incrociati errati tra gli articoli di tale regolamento;
·rivedendo gli importi espressi in euro in tale regolamento per tenere conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati di tutti gli Stati membri pubblicati dalla Commissione (Eurostat);
·modificando o inserendo diversi allegati di tale regolamento.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 29.10.2025
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda le riserve tecniche, le misure di garanzia a lungo termine, i fondi propri, il rischio di capitale proprio, il rischio di spread sulle posizioni verso la cartolarizzazione, altri requisiti patrimoniali secondo la formula standard, la segnalazione e l'informativa, la proporzionalità e la solvibilità di gruppo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), in particolare l'articolo 29, paragrafo 5, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 9, l'articolo 37, paragrafo 6, l'articolo 50, paragrafo 1, l'articolo 56, l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, l'articolo 86, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 1 bis, l'articolo 97, paragrafo 1, l'articolo 99, lettera b), l'articolo 105 bis, paragrafo 5, l'articolo 111, paragrafo 1, l'articolo 127, l'articolo 130, l'articolo 213 bis, paragrafo 6, l'articolo 233 ter, lettera a), l'articolo 234, l'articolo 256, paragrafo 4, e l'articolo 256 ter, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Gestendo un patrimonio di circa 10 miliardi di EUR, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rappresentano un elemento portante del sistema finanziario. Data la natura a lungo termine delle loro attività, esse sono particolarmente indicate per fornire finanziamenti stabili all'economia reale, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Per il loro ruolo socioeconomico centrale, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette alle norme prudenziali globali stabilite nella direttiva 2009/138/CE e nel regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione.
(2)Per migliorare la capacità del settore di sostenere l'economia reale, le transizioni verde e digitale e altre priorità dell'Unione, preservando nel contempo la solidità prudenziale e la stabilità finanziaria, la direttiva 2009/138/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrata in vigore il 28 gennaio 2025. La direttiva (UE) 2025/2 migliora la concezione delle misure di garanzia a lungo termine e introduce un trattamento preferenziale per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Tali modifiche permetteranno di aumentare il capitale disponibile delle imprese in eccesso rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità e di rafforzare in tal modo la loro capacità di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti e del Green Deal europeo. La direttiva (UE) 2025/2 rafforza inoltre la proporzionalità delle norme prudenziali introducendo la nuova categoria delle "imprese piccole e non complesse" che possono automaticamente beneficiare di misure di proporzionalità ben definite riguardanti la segnalazione, l'informativa, la governance, la revisione delle politiche scritte, il calcolo delle riserve tecniche, la valutazione interna del rischio e della solvibilità e i piani di gestione del rischio di liquidità. Nel contempo, riconoscendo la necessità di garantire la solidità del quadro di vigilanza, la direttiva (UE) 2025/2 rafforza gli obblighi di cooperazione tra le autorità di vigilanza, migliora il ruolo di coordinamento e i poteri di vigilanza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e incrementa gli strumenti macroprudenziali a disposizione delle autorità di vigilanza nazionali.
(3)Affinché il nuovo regime diventi pienamente operativo, è necessario che negli atti delegati siano specificati ulteriormente i principali parametri quantitativi. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/35. Le modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbero contribuire all'attuazione dell'agenda politica dell'UE sull'Unione del risparmio e degli investimenti e permettere agli assicuratori di rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione europea, come indicato nella bussola per la competitività della Commissione. In particolare dovrebbe essere riconosciuta la capacità degli assicuratori di mobilitare ulteriori capitali privati a sostegno del conseguimento degli obiettivi chiave dell'Unione, compreso quando effettuano investimenti nell'economia reale che prevedono anche fondi pubblici, come garanzie o sovvenzioni pubbliche significative.
(4)Le attuali calibrazioni prudenziali garantiscono un elevato livello di protezione dei contraenti e contribuiscono in modo significativo alla stabilità finanziaria. Tuttavia tali calibrazioni possono anche essere eccessivamente prudenti, limitando la capacità degli assicuratori di effettuare investimenti a lungo termine. Per affrontare tale questione, il quadro prudenziale dovrebbe essere rivisto per eliminare livelli di prudenza ingiustificati. Sebbene tali revisioni possano comportare un incremento dei fondi propri eccedenti i requisiti patrimoniali di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero sostenere il conseguimento degli obiettivi politici generali dell'Unione, destinando il capitale aggiuntivo a investimenti produttivi nell'economia reale.
(5)L'Unione si trova a dover far fronte a un enorme fabbisogno di finanziamenti per conseguire gli obiettivi già concordati in materia di innovazione, crescita sostenibile e difesa. La direttiva (UE) 2025/2 ha modificato la direttiva 2009/138/CE, tra l'altro per garantire che sia aumentato il livello di capitale disponibile in eccesso rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità. È importante che le autorità nazionali di vigilanza e l'EIOPA monitorino l'utilizzo di questo nuovo capitale disponibile tenendo conto del suo impatto sulla posizione patrimoniale degli assicuratori nel tempo. Ci si aspetta che gli assicuratori destinino tale capitale in eccesso a investimenti produttivi, comprese le posizioni verso la cartolarizzazione, che contribuiscono al finanziamento delle imprese e dell'economia dell'Unione. La Commissione verificherà se tali aspettative saranno realmente soddisfatte e valuterà l'efficacia delle riforme, in particolare per quanto riguarda il loro impatto sull'aumento della partecipazione del settore assicurativo agli investimenti produttivi che contribuiscono al finanziamento delle imprese e dell'economia dell'Unione. In tale contesto, l'EIOPA dovrebbe presentare periodicamente una relazione alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito i) all'allocazione delle attività, ripartite per settore e area geografica, ii) agli aumenti delle distribuzioni agli azionisti, compreso il riacquisto di azioni proprie, nonché alla remunerazione variabile all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, ai titolari di funzioni chiave o all'alta dirigenza, tenendo conto del nuovo capitale disponibile in eccesso al requisito patrimoniale di solvibilità derivante dalla direttiva (UE) 2025/2 e dal presente regolamento. La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 dicembre 2028.
(6)La Commissione, insieme all'EIOPA, valuterà in che modo le imprese di assicurazione e di riassicurazione gestiscono i rischi di sostenibilità connessi alle attività legate ai combustibili fossili, compresi i rischi di transizione attualmente associati a emissioni elevate che tuttavia sono in fase di allineamento con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Se del caso, la Commissione prenderà in considerazione eventuali modifiche per garantire che tali rischi emergenti siano adeguatamente considerati nel quadro prudenziale, tenendo conto degli sviluppi del quadro per gli enti creditizi, nonché nella relazione presentata dall'EIOPA a norma dell'articolo 304 quater, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. La Commissione valuterà inoltre, nell'ambito del prossimo piano europeo di adattamento ai cambiamenti climatici, un mandato per stabilire se le norme prudenziali possano essere più favorevoli all'emissione di obbligazioni catastrofali o di altre obbligazioni verdi o a investimenti in tali obbligazioni.
(7)L'obbligo di ottenere due valutazioni del merito di credito dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelte è in generale giustificato dalla complessità di valutare in modo affidabile il rischio di credito delle posizioni inerenti a cartolarizzazione. Tuttavia le cartolarizzazioni che soddisfano i criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) sono soggette a un quadro normativo specifico volto a garantire la comparabilità e a ridurre le asimmetrie informative. Per questo motivo, e per sostenere gli sforzi dell'Unione volti a far fronte ai costi amministrativi e di conformità ingiustificati, è opportuno revocare l'obbligo del doppio rating per le cartolarizzazioni STS, mantenendolo nel contempo per altre cartolarizzazioni.
(8)I rischi connessi ai cambiamenti climatici sono, per natura, a lungo termine, non lineari e sistemici, e per le imprese di assicurazione e di riassicurazione risulta difficile stimarli unicamente sulla base di dati riguardanti eventi passati. La direttiva (UE) 2025/2 ha introdotto nuove prescrizioni riguardanti la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici e, più in generale, dei rischi di sostenibilità. In particolare, l'articolo 45 bis della direttiva 2009/138/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2025/2, impone alle imprese di individuare qualsiasi esposizione rilevante ai rischi di cambiamenti climatici e, se del caso, di valutare l'impatto degli scenari dei cambiamenti climatici a lungo termine sulla loro attività. Tuttavia, quando si tratta di valutare o calcolare i requisiti patrimoniali con un modello interno, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza spesso dati relativi a eventi passati per formulare previsioni sui rischi che potrebbero concretizzarsi in futuro. Tuttavia tali dati potrebbero non cogliere in misura sufficiente le tendenze connesse ai cambiamenti climatici. Potrebbe quindi essere necessario effettuare valutazioni prospettiche, nonché elaborare scenari climatici plausibili, per valutare l'evoluzione dei rischi e attenuarne i possibili impatti. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione fa eccessivo affidamento su dati riguardanti eventi passati, la migliore stima delle obbligazioni da essa elaborata per i contraenti o il suo modello interno, se applicato, può sottostimare le obbligazioni o i rischi pertinenti. È pertanto necessario imporre alle imprese di predisporre procedure interne per evitare di fare eccessivo affidamento sui dati relativi a eventi passati in relazione alle tendenze connesse ai cambiamenti climatici.
(9)Il margine di rischio è attualmente calibrato in modo prudente. La direttiva (UE) 2025/2 riduce il tasso del costo del capitale su cui si basa il calcolo del margine di rischio, determinando una riduzione complessiva del suo livello di circa il 21 %. Nonostante tale modifica, la formula di calcolo di cui al regolamento delegato (UE) 2015/35 non riflette adeguatamente la diminuzione naturale di determinati rischi nel corso del tempo e ciò può comportare il doppio conteggio di tali rischi, comprese l'estinzione anticipata e la mortalità. È pertanto necessario introdurre un fattore esponenziale dipendente dal tempo, che garantisca una riduzione annuale dei rischi di almeno il 3,5 %. Tale adeguamento è inteso a correggere la distorsione prudenziale nell'attuale calibrazione, riducendo in tal modo le riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e, di conseguenza, aumentando il capitale disponibile per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità. Tuttavia, per garantire che il margine di rischio continui a riflettere un livello adeguato di prudenza e non comprometta la protezione dei contraenti, la riduzione della quantificazione dei rischi futuri derivanti da tale fattore dovrebbe essere limitata al 50 %.
(10)La direttiva (UE) 2025/2 ha modificato il metodo impiegato per l'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio. In particolare, tale direttiva ha modificato l'approccio volto a individuare la durata iniziale dell'estrapolazione ("primo punto di lisciatura"). L'articolo 77 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE stabilisce che il primo punto di lisciatura dovrebbe corrispondere a una durata per la quale il volume delle obbligazioni in circolazione aventi tale durata o una durata superiore è sufficientemente elevato. L'articolo 77 bis, paragrafo 3, di tale direttiva specifica inoltre che il primo punto di lisciatura per l'euro dovrebbe avere una durata di 20 anni al 28 gennaio 2025. Attualmente la soglia percentuale per determinare un volume sufficiente di obbligazioni è fissata al 6 % per l'euro. Tuttavia, a causa dell'aumento delle obbligazioni a lungo termine in circolazione negli ultimi anni, in futuro tale soglia potrebbe non indicare più un primo punto di lisciatura a 20 anni. Inoltre, l'EIOPA dovrà decidere quale fonte di dati utilizzerà per tale valutazione, compresa la pubblicazione di informazioni a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 1 bis, della direttiva 2009/138/CE. Per evitare perturbazioni del mercato, è importante che la soglia percentuale sia tale da determinare anche un primo punto di lisciatura di 20 anni alla data di applicazione della direttiva (UE) 2025/2, indipendentemente dalla fonte di dati utilizzata dall'EIOPA. Pertanto la soglia relativa alla valuta utilizzata per l'euro per valutare se la percentuale di obbligazioni in essere con scadenze pari o superiori al primo punto di lisciatura di cui all'articolo 77 bis di tale direttiva sia sufficientemente elevata dovrebbe essere calcolata come segue. Un "margine di sicurezza" dell'1,5 % dovrebbe essere applicato alla percentuale minima che si traduce in un primo punto di lisciatura di 20 anni al 28 gennaio 2025, sulla base della fonte di dati che l'EIOPA utilizzerà alla data di applicazione delle nuove norme. La percentuale ottenuta dovrebbe essere arrotondata alla percentuale più vicina, espressa in numeri interi o semi-interi.
(11)Il tasso a termine estrapolato dovrebbe essere pari alla media ponderata tra il tasso a termine liquido e il tasso a termine finale (UFR). L'articolo 77 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE stabilisce che, per le durate di almeno 40 anni dopo il primo punto di lisciatura, la ponderazione dell'UFR dovrebbe essere pari ad almeno il 77,5 %. Ciò implica che il parametro che determina la velocità di convergenza dei tassi a termine verso l'UFR dell'estrapolazione non dovrebbe essere inferiore all'11 %. È pertanto opportuno utilizzare tale valore. Tuttavia, a causa delle specificità del mercato obbligazionario svedese e come spiegato dall'EIOPA nel parere sul riesame della direttiva Solvibilità II, l'utilizzo di tale valore per la corona svedese comporterebbe una distorsione significativa e involontaria della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Per preservare l'integrità della struttura menzionata, per tale valuta dovrebbe essere applicato un parametro di convergenza del 40 %.
(12)La direttiva (UE) 2025/2 ha modificato le regole relative all'aggiustamento per la volatilità prevedendo che tale aggiustamento sia soggetto all'approvazione dell'autorità di vigilanza e che il suo calcolo tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa relative alla sensibilità agli spread delle attività e alla sensibilità al tasso di interesse della migliore stima delle riserve tecniche. Inoltre l'aggiustamento per la volatilità non deve riflettere la quota dello spread attribuibile a una valutazione realistica delle perdite previste, del rischio di credito imprevisto o di qualsiasi altro rischio. L'articolo 77 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2025/2, prevede che tale quota sia calcolata in percentuale degli spread e diminuisca con l'aumento degli spread. Studi economici empirici confermano che per le obbligazioni societarie la maggior parte degli spread riflette il rischio di credito reale, in particolare quando tali spread si collocano su livelli medio-bassi. Pertanto, se gli spread su obbligazioni e prestiti societari non superano la media degli spread a lungo termine, la percentuale applicata per determinare la correzione per il rischio non dovrebbe essere inferiore al 50 %.
(13)Per garantire che l'aggiustamento per la volatilità operi in modo anticiclico, la correzione per il rischio non dovrebbe superare una determinata quota degli spread medi a lungo termine. Se tale percentuale è troppo bassa, l'aggiustamento per la volatilità potrebbe neutralizzare indebitamente l'aumento degli spread derivante da un reale deterioramento del merito creditizio degli emittenti di obbligazioni, sovrastimando così la posizione di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione durante i periodi di stress del mercato a breve termine. Pertanto, per garantire che l'aggiustamento per la volatilità stabilizzi efficacemente la posizione di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione senza distorcere la sensibilità al rischio, il livello massimo della correzione per il rischio non dovrebbe essere troppo basso.
(14)L'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/35 stabilisce che, nel calcolare i fondi propri disponibili, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a dedurre dividendi, distribuzioni e oneri prevedibili dall'eccedenza delle attività rispetto alle passività. Tuttavia il regolamento delegato non specifica in che modo dovrebbe essere effettuata tale deduzione. In particolare, mentre talune imprese maturano progressivamente i dividendi prevedibili nel corso dell'esercizio, altre detraggono immediatamente l'intero importo dei dividendi annuali prevedibili.
Per garantire condizioni di parità, gli assicuratori dovrebbero utilizzare un approccio basato sulla contabilità per competenza nel determinare l'importo dei dividendi prevedibili da dedurre nel calcolo dei fondi propri disponibili.
(15)L'articolo 69, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/35 stabilisce che il capitale azionario ordinario versato e il relativo sovrapprezzo di emissione sono ammissibili come elementi dei fondi propri di base di classe 1 se il loro riscatto o rimborso è soggetto all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza.
Tale requisito può creare indebiti oneri amministrativi e normativi quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione attua un programma di riacquisto di azioni proprie con l'obiettivo di utilizzare immediatamente le azioni acquistate per le opzioni su azioni. È pertanto opportuno specificare che, qualora il riscatto o il rimborso degli elementi dei fondi propri di base miri a esercitare i diritti di opzione su azioni entro un mese dalla data del riacquisto di azioni proprie, tale riscatto o rimborso non dovrebbe essere soggetto all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza.
(16)A norma dell'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera b), le imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono all'aggiustamento di congruità sono tenute a individuare, organizzare e gestire il portafoglio di attività dedicato e le obbligazioni separatamente dagli altri comparti di attività e non sono pertanto autorizzate a coprire i rischi che emergono in altri comparti utilizzando il portafoglio di attività dedicato. Tuttavia la gestione separata del portafoglio non comporta un aumento della correlazione tra i rischi all'interno di tale portafoglio e quelli del resto dell'impresa. Pertanto le imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono all'aggiustamento di congruità non dovrebbero essere tenute a calcolare un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale distinto per il portafoglio di attività e obbligazioni cui si applica l'aggiustamento di congruità, a meno che i portafogli di attività che coprono la corrispondente migliore stima delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione costituiscano un fondo separato.
(17)L'articolo 84, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35 prevede che il metodo "look-through" si applichi alle imprese partecipate che agiscono principalmente come veicoli di investimento per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante. Tuttavia tale formulazione può indebitamente escludere le imprese partecipate che gestiscono attività per conto di più imprese appartenenti allo stesso gruppo assicurativo o riassicurativo. Ciò crea un vuoto normativo, con il rischio di applicare in modo incoerente il principio "look-through". L'articolo 84, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere modificato per specificare che il metodo "look-through" si applica anche quando l'impresa partecipata, che agisce come veicolo di investimento, gestisce attività per conto di più imprese all'interno del gruppo e non solo per conto dell'impresa partecipante stessa.
(18)Le norme che disciplinano il calcolo del modulo del rischio di inadempimento della controparte, compreso l'effetto di attenuazione del rischio dei derivati, degli accordi di riassicurazione o delle cartolarizzazioni assicurative, possono rivelarsi molto complesse. È possibile che tali calcoli complessi non siano sempre commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Pertanto, al fine di ridurre i costi di conformità per le imprese più piccole, è opportuno introdurre un ulteriore calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio dei derivati, degli accordi di riassicurazione o della cartolarizzazione.
(19)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono scegliere di trasferire i rischi mediante accordi di riassicurazione non proporzionale. Tuttavia, se si utilizza la formula standard, tale tipo di accordo di riassicurazione non è adeguatamente considerato come tecnica di attenuazione del rischio per ridurre i requisiti patrimoniali di solvibilità. È pertanto necessario stabilire che talune forme di riassicurazione, in particolare le coperture contro eventi sfavorevoli che consentono di trasferire il rischio di riservazione, possano essere riconosciute in modo semplice secondo la formula standard.
(20)L'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/35 stabilisce che la correlazione tra il rischio di spread della formula standard e il rischio di tasso di interesse nello scenario di tassi di interesse al ribasso è pari al 50 %. Tuttavia l'analisi economica condotta dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("EIOPA") dimostra che tale calibrazione è eccessivamente prudente. In particolare i dati empirici mostrano che la maggiore riduzione dei tassi di interesse non si è verificata contemporaneamente al maggiore aumento dello spread sui mercati obbligazionari. Pertanto la correlazione tra il rischio di spread e il rischio di tasso di interesse nello scenario dei tassi di interesse al ribasso dovrebbe essere ridotta al 25 %.
(21)I requisiti patrimoniali per il rischio di tasso di interesse secondo la formula standard sono calcolati separatamente per ciascuna valuta. Tuttavia, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede in uno Stato membro la cui moneta locale è ancorata all'euro, tale approccio comporta requisiti patrimoniali sproporzionatamente elevati che non riflettono i rischi economici effettivi. È pertanto necessario stabilire che il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse secondo la formula standard possa essere calcolato congiuntamente per l'euro e la valuta ancorata dello Stato membro in cui hanno sede le imprese di assicurazione o di riassicurazione.
(22)Il metodo di estrapolazione utilizzato per valutare le passività a lungo termine contribuisce ad attenuare l'effetto delle variazioni dei tassi di interesse sulla migliore stima delle passività assicurative. Gli attuali requisiti patrimoniali secondo la formula standard per il rischio di tasso di interesse non tengono tuttavia conto dell'estrapolazione dei tassi di interesse a lungo termine. È pertanto necessario esigere che i tassi di interesse in condizioni di stress a scadenze superiori al primo punto di lisciatura siano estrapolati.
(23)In base alle norme attuali, il rischio di tasso di interesse secondo la formula standard presuppone che i tassi di interesse positivi non possano diventare negativi e che i tassi di interesse negativi non possano diminuire ulteriormente. Tuttavia l'andamento storico dei mercati finanziari ha dimostrato che tale ipotesi potrebbe sottostimare significativamente le esposizioni al rischio di tasso di interesse da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Pertanto la formula standard dovrebbe essere modificata per tenere adeguatamente conto del rischio di tassi di interesse bassi o negativi. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante una ricalibrazione del sottomodulo del rischio di tasso di interesse per rispecchiare l'esistenza di un contesto di rendimenti negativi.
(24)Le modifiche apportate alla formula standard per il rischio di tasso di interesse non dovrebbero comportare un aumento ingiustificato dei requisiti patrimoniali quando i tassi sono bassi. In particolare la calibrazione degli shock da ribasso non dovrebbe presupporre che i livelli dei tassi di interesse scendano significativamente al di sotto dei valori storicamente osservati nelle principali valute. Pertanto, al fine di garantire la proporzionalità e la coerenza con i precedenti comportamenti di mercato, è opportuno introdurre una soglia minima dipendente dalle scadenze per limitare la portata dei tassi di interesse negativi ipotizzati, che aumenti in funzione della scadenza in modo da riflettere la minore plausibilità di tassi a lungo termine estremi.
(25)Come sottolineato nella comunicazione della Commissione sull'Unione del risparmio e degli investimenti, gli investitori istituzionali, come le imprese di assicurazione e di riassicurazione, si trovano in una posizione privilegiata per investire in una prospettiva a lungo termine e sostenere la patrimonializzazione delle imprese dell'Unione in settori prioritari quali la difesa, la ricerca e l'innovazione o le transizioni verde e digitale. Incoraggiare finanziamenti tramite strumenti di capitale è fondamentale per rafforzare la resilienza economica e la competitività dell'Unione, in particolare consentendo alle imprese innovative di accedere a capitali stabili e pazienti. L'articolo 105 bis della direttiva 2009/138/CE stabilisce un requisito patrimoniale preferenziale applicabile agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. In particolare, il paragrafo 1, lettera d), di tale articolo prevede che, per beneficiare del trattamento preferenziale, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero dimostrare in modo soddisfacente alle autorità di vigilanza di essere in grado di evitare la vendita forzata di investimenti in strumenti di capitale per un periodo di cinque anni, a titolo permanente e in condizioni di stress. Per garantire che tale requisito sia applicato in modo coerente, è opportuno specificare i metodi per dimostrare la capacità di un'impresa di evitare vendite forzate di investimenti in strumenti di capitale. Inoltre, al fine di evitare oneri amministrativi ingiustificati e tener conto delle differenze nella complessità dei profili di rischio delle imprese, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere autorizzate a scegliere l'approccio più appropriato tra diversi metodi, a seconda del loro modello aziendale e della loro sofisticatezza.
Ciò consente di aumentare l'utilizzabilità e l'efficacia del trattamento preferenziale in diverse categorie di imprese. Tuttavia, per evitare che nel tempo si passi in modo arbitrario od opportunistico da un approccio all'altro, è necessario stabilire garanzie e prescrizioni in materia di vigilanza chiare, assicurando coerenza, trasparenza e convergenza delle attività di vigilanza e garantendo nel contempo una gestione prudente dei rischi e la tutela dei contraenti.
(26)Di norma, se gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale sono effettuati tramite organismi di investimento collettivo, i criteri di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere valutati a livello di ciascuna attività sottostante. Tuttavia, l'articolo 105 bis, paragrafo 2, di tale direttiva stabilisce che, per taluni tipi di organismi di investimento collettivo che presentano un profilo di rischio inferiore, i criteri di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, di tale direttiva possono essere valutate a livello del fondo piuttosto che a livello delle attività sottostanti detenute in tale fondo. L'articolo 168, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/35 individua già taluni organismi di investimento collettivo come strumenti di capitale di tipo 1, soggetti a fattori di rischio inferiori per il rischio azionario rispetto agli strumenti di capitale di tipo 2. Tra questi figurano i fondi europei per l'imprenditoria sociale, i fondi europei di venture capital, i fondi di investimento europei a lungo termine e i fondi di investimento alternativi che sono fondi chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria. Come per i fondi di investimento alternativi chiusi che non ricorrono alla leva finanziaria, sono esclusi dal calcolo della leva finanziaria gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura, nonché gli accordi di assunzione in prestito temporanei pienamente coperti da impegni di capitale contrattuali degli investitori nel fondo di investimento alternativo. Tutti questi fondi di tipo 1 dovrebbero inoltre essere considerati come fondi con un profilo di rischio inferiore ai fini dell'individuazione di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, anche quando sono investiti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili o in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili. Se le condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE sono soddisfatte a livello di tali fondi con un profilo di rischio inferiore, il fattore di rischio preferenziale del 22 % di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 4, di tale direttiva dovrebbe applicarsi automaticamente solo alle esposizioni in strumenti di capitale detenute nell'ambito di tali fondi e non ad altre attività finanziarie.
(27)Gli attuali limiti posti all'aggiustamento simmetrico ne riducono l'efficacia nell'attenuare i potenziali effetti prociclici del sistema finanziario. In particolare questi possono indurre le imprese di assicurazione e di riassicurazione a reperire ulteriori capitali o a vendere attività in risposta a movimenti di mercato negativi di breve durata, compresi quelli innescati dall'instabilità geopolitica. In linea con la direttiva (UE) 2025/2, l'articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe essere modificato per consentire all'aggiustamento simmetrico di generare maggiori variazioni del fabbisogno standard di capitale proprio, rafforzandone in tal modo la capacità di attenuare l'impatto delle brusche fluttuazioni del mercato.
(28)Nel settore bancario, l'articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti creditizi, a determinate condizioni e previa approvazione dell'autorità di vigilanza, di applicare un fattore di ponderazione del rischio preferenziale alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di specifici programmi legislativi. Tali programmi dovrebbero prevedere sovvenzioni consistenti o garanzie, comportare una vigilanza pubblica e imporre alcune restrizioni ai tipi di investimenti in strumenti di capitale. Per promuovere condizioni di parità intersettoriale e rafforzare il contributo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione al finanziamento con capitale proprio dell'economia reale, è opportuno replicare l'approccio nella formula standard per il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità a norma del regolamento delegato (UE) 2015/35. Gli investimenti in strumenti di capitale effettuati nell'ambito di programmi legislativi comparabili, compresi quelli che sostengono uno o più settori economici elencati nella comunicazione sulla bussola per la competitività dell'Unione o nel piano "ReArm Europe"/Prontezza per il 2030, dovrebbero essere riconosciuti come potenzialmente in grado di ridurre il rischio e possono pertanto giustificare un requisito patrimoniale inferiore, previa approvazione dell'autorità di vigilanza.
(29)Per garantire la coerenza tra le normative bancarie e quelle assicurative e promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza, i programmi legislativi che si ritiene soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero inoltre essere riconosciuti come programmi legislativi a norma del regolamento delegato (UE) 2015/35, sulla base degli stessi criteri. La Commissione può tenere un registro pubblico di tali programmi ai fini dell'articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) 575/2013, migliorando in tal modo la trasparenza e la prevedibilità. Laddove esista tale registro, il fatto che un programma sia incluso al suo interno dovrebbe far presumere che esso sia ammissibile anche nell'ambito del quadro assicurativo.
(30)Anche gli investimenti effettuati nell'ambito di programmi legislativi possono essere considerati investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. È pertanto necessario che il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità consenta di tenere conto delle caratteristiche combinate di riduzione del rischio di entrambi i tipi di investimenti.
(31)Un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante offre ulteriori opportunità di finanziamento sui mercati dei capitali, migliorando pertanto la capacità di finanziamento dell'economia reale e contribuendo a realizzare l'Unione del risparmio e degli investimenti. Offre inoltre opportunità di investimento alternative alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che necessitano di diversificare i loro portafogli al fine di aumentare i rendimenti e ridurre il rischio idiosincratico. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, in quanto investitori istituzionali, dovrebbero pertanto essere pienamente integrate nel mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione.
(32)Il regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione ha introdotto nel regolamento delegato (UE) 2015/35 fattori di rischio specifici per il rischio di spread delle cartolarizzazioni STS. Tuttavia i fattori di rischio per i segmenti senior delle cartolarizzazioni STS sono rimasti al di sopra di quelli applicabili alle obbligazioni societarie o alle obbligazioni garantite con la stessa classe di merito di credito. Tuttavia, contrariamente alle obbligazioni societarie o garantite, le cartolarizzazioni STS con una qualità creditizia comparabile sono soggette a obblighi specifici di dovuta diligenza e trasparenza a norma del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali requisiti garantiscono che le imprese di assicurazione o di riassicurazione abbiano una migliore comprensione e gestione dei rischi connessi alle cartolarizzazioni STS. Pertanto, per migliorare la coerenza tra le classi di attività con profili di rischio comparabili, i fattori di rischio per i segmenti senior delle cartolarizzazioni STS dovrebbero essere ulteriormente allineati a quelli applicabili alle obbligazioni societarie o garantite.
(33)Il regolamento delegato (UE) 2015/35 non distingue tra segmenti senior e segmenti non senior delle cartolarizzazioni non STS. Questa mancanza di sensibilità al rischio comporta una sovrastima dei rischi di spread sottostanti agli investimenti nei segmenti di qualità più elevata delle cartolarizzazioni non STS. Inoltre la differenza in termini di requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione tra cartolarizzazioni STS e non STS è molto più significativa di quella applicabile agli enti creditizi. Pertanto, al fine di preservare tale differenza, è opportuno introdurre fattori di rischio inferiori per i segmenti senior delle cartolarizzazioni non STS.
(34)Gli importi espressi in euro nel regolamento delegato (UE) 2015/35 non sono stati rivisti dalla sua entrata in vigore nel 2014. Da allora l'inflazione cumulativa si è avvicinata al 35 %. È pertanto opportuno rivedere gli importi espressi in euro in tale regolamento, aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale degli indici armonizzati dei prezzi al consumo di tutti gli Stati membri pubblicati dalla Commissione (Eurostat).
(35)L'articolo 192, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35 stabilisce che, se il rapporto prestito/valore di un prestito ipotecario non supera il 60 %, il requisito patrimoniale secondo la formula standard per il rischio di inadempimento della controparte è pari a zero. Questo tipo di trattamento porta a sottovalutare indebitamente i rischi effettivi di tali esposizioni e determina una disparità di condizioni rispetto al settore bancario, in cui queste esposizioni sono ponderate per il rischio. È pertanto opportuno introdurre una soglia minima per le perdite per inadempimento sui prestiti ipotecari.
(36)L'articolo 176, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35 stabilisce i fattori di rischio applicabili ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta e per i quali i debitori non hanno precostituito una garanzia collaterale che soddisfi i criteri di cui all'articolo 214 di tale regolamento. Tuttavia tali fattori di rischio applicabili sottovalutano notevolmente il livello delle perdite potenziali per inadempimento dei prestiti oggetto di misure di concessione. È pertanto necessario adattare tali fattori di rischio per tenere conto in modo più adeguato del livello delle possibili perdite per inadempimento dei prestiti oggetto di misure di concessione.
(37)Le controparti centrali di compensazione (CCP) hanno sviluppato nuovi modelli di accesso che consentono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di diventare partecipanti diretti, mentre l'impresa promotrice è responsabile dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento. Ad oggi nessuna impresa di assicurazione o di riassicurazione ha deciso di utilizzare tali nuovi modelli di accesso. Ciò è in parte dovuto al trattamento prudenziale delle esposizioni dirette verso CCP qualificate, che può essere superiore a quello applicabile a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che agisce in qualità di partecipante indiretto. Il regolamento delegato (UE) 2015/35 non tiene conto pienamente dell'effetto di riduzione del rischio della compensazione centrale per le imprese di assicurazione o di riassicurazione. Al fine di affrontare tale questione e rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in qualità di partecipanti diretti, i requisiti patrimoniali per le esposizioni dirette verso CCP qualificate dovrebbero essere ridotti e allineati a quelli delle esposizioni indirette.
(38)Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono decidere di ricorrere a operazioni di vendita con patto di riacquisto oppure a operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per gestire la liquidità o aumentare il rendimento delle attività. Tuttavia i requisiti patrimoniali associati a tali operazioni sono attualmente trattati in modo troppo prudente, in quanto sono classificati come esposizioni di tipo 2 ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali nell'ambito del modulo del rischio di inadempimento della controparte. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/35 per riclassificare tali operazioni come esposizioni di tipo 1.
La Commissione valuterà inoltre, in collaborazione con l'EIOPA, se e come tenere conto nei requisiti patrimoniali per il rischio di inadempimento della controparte dell'effetto di attenuazione del rischio della compensazione centrale tramite CCP qualificate.
(39)In alcuni casi le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono ridurre in modo significativo i requisiti patrimoniali di solvibilità utilizzando tecniche di attenuazione del rischio, compresa la riassicurazione, sebbene tali tecniche non sempre comportino un trasferimento significativo del rischio. In particolare alcuni accordi di riassicurazione sono concepiti per coprire solo gli scenari estremi modellizzati nella formula standard, offrendo invece una protezione limitata o nulla contro eventi più moderati ma più probabili. Pertanto, al fine di garantire una valutazione più accurata del profilo di rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, è opportuno specificare che la riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità derivante dall'uso di tecniche di attenuazione del rischio deve essere commisurata all'entità dei rischi effettivamente trasferiti.
(40)Per garantire che le tecniche di attenuazione del rischio riconosciute nel calcolo della formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità non includano un rischio di base rilevante, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero valutare i risultati effettivi dell'attenuazione del rischio nell'ambito di una serie completa di scenari di rischio pertinenti per la tecnica di attenuazione del rischio considerata.
Per la riassicurazione proporzionale, i risultati effettivi dovrebbero essere dimostrati da una chiara specularità in tutti gli scenari. Per la riassicurazione non proporzionale, la valutazione dovrebbe concentrarsi su scenari che presentano perdite tra i punti di attacco e di distacco e dovrebbe constatare una chiara specularità di tali perdite.
(41)L'articolo 275, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato prevede che il pagamento di una quota sostanziale della componente variabile della remunerazione a membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'impresa sia soggetto a differimento. Tuttavia il costo dell'applicazione di tale prescrizione può superare i vantaggi prudenziali nei casi in cui un membro di tale categoria del personale ha una bassa componente variabile della remunerazione, poiché è improbabile che tale componente incentivi l'assunzione di rischi eccessivi. Pertanto, in tali casi, l'obbligo di rinvio di cui all'articolo 275, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato non dovrebbe applicarsi.
(42)La direttiva 2009/138/CE prescrive la comunicazione periodica di informazioni essenziali attraverso la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. Tale relazione è rivolta ai contraenti e ai beneficiari, da un lato, e agli analisti e ad altri professionisti del mercato, dall'altro. Al fine di rispondere alle esigenze e alle aspettative di questi due diversi gruppi, la direttiva (UE) 2025/2 che modifica la direttiva 2009/138/CE prevede che il contenuto della relazione sia suddiviso in due parti, individuate chiaramente e comunicate congiuntamente. La prima parte, indirizzata principalmente ai contraenti e ai beneficiari, dovrebbe contenere le informazioni chiave in merito all'attività, alle prestazioni, alla gestione del capitale e al profilo di rischio. La seconda parte, destinata ai professionisti del mercato, dovrebbe contenere informazioni dettagliate sull'attività e sul sistema di governance, informazioni specifiche sulle riserve tecniche e su altre passività, sulla solvibilità nonché altri dati rilevanti per gli analisti specializzati. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/35 per tenere conto di tale nuova struttura e del nuovo contenuto.
(43)Alcune informazioni da includere nella parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria rivolta ai professionisti del mercato potrebbero già essere disponibili in altre relazioni pubblicate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso, queste imprese non dovrebbero essere tenute a presentare nuovamente tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, ma dovrebbero invece essere autorizzate a fornire riferimenti diretti, anche tramite collegamenti Internet, alla sezione o alla pagina pertinente dell'altra relazione. Per garantirne l'accessibilità nel tempo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero fare in modo che tali collegamenti restino funzionali per almeno cinque anni, anche in caso di modifiche della struttura dei siti web o dell'ubicazione dei documenti.
(44)La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria rivolta ai contraenti e ai beneficiari dovrebbe essere concisa, accessibile e facilmente comprensibile per i non addetti ai lavori. Per conseguire tale obiettivo, dovrebbe contenere solo informazioni semplici incentrate sulle esigenze dei contraenti e dei beneficiari interessati e non dovrebbe superare le cinque pagine.
(45)Per far sì che i contraenti e i beneficiari possano comprendere la parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria ad essi rivolta, tale parte dovrebbe essere redatta nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel quadro delle operazioni effettuate in virtù del diritto della libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Tuttavia, per evitare costi amministrativi e legali eccessivi, le imprese non dovrebbero essere tenute a ottenere traduzioni certificate di tale parte.
(46)A norma della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza dovrebbero avere il diritto di ricevere da ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione soggetta a vigilanza e dai loro gruppi, almeno ogni tre anni, una relazione narrativa periodica contenente informazioni sull'attività e sulle prestazioni, sul sistema di governance, sul profilo di rischio, sulla gestione del capitale e su altre informazioni pertinenti ai fini della solvibilità. Gli obblighi relativi alle informazioni descrittive da includere nella relazione periodica alle autorità di vigilanza possono tuttavia sovrapporsi alle informazioni già fornite nei modelli di segnalazione quantitativa o nella relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA). Tale duplicazione aumenta i costi di segnalazione senza un chiaro valore aggiunto per la vigilanza. Gli obblighi relativi all'inclusione di informazioni descrittive nella relazione periodica alle autorità di vigilanza dovrebbero pertanto essere limitati a quanto necessario ai fini della vigilanza prudenziale.
(47)Nell'ambito degli sforzi volti a rendere l'economia dell'Unione più competitiva, la Commissione intende intervenire con un'opera di semplificazione senza precedenti. In tale contesto, il riesame del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi della direttiva (UE) 2025/2 nel modo più semplice, mirato, efficace e meno oneroso possibile. In particolare, le modifiche di tale regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri, compresi gli oneri di comunicazione.
(48)L'articolo 330, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35 prevede che eventuali quote di minoranza detenute in un'impresa figlia superiori al contributo di detta impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, se l'impresa figlia è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, non dovrebbero essere considerate disponibili. In realtà le quote di minoranza rappresentano uno dei principali elementi da dedurre dai fondi propri del gruppo. Tuttavia tale regolamento delegato non stabilisce le modalità di calcolo di queste quote di minoranza, causando il ricorso a metodi incoerenti da parte dei gruppi presenti in tutta l'Unione e sollevando questioni relative alla parità di condizioni. È pertanto necessario stabilire norme che disciplinino il calcolo delle quote di minoranza ai fini della solvibilità.
(49)Le norme prudenziali in materia di assicurazione possono rivelarsi molto complesse e generare costi di conformità significativi, in particolare per le imprese più piccole. Sebbene la direttiva 2009/138/CE preveda un principio generale di proporzionalità, la sua attuazione pratica non è sufficiente a ridurre efficacemente gli oneri normativi per le imprese più piccole, per le quali l'adempimento di determinati obblighi può risultare sproporzionatamente costoso e complesso data la natura, la portata e la complessità dei rischi da esse assunti. Oltre al nuovo quadro di proporzionalità applicabile alle imprese classificate come piccole e non complesse, la direttiva (UE) 2025/2 ha introdotto nella direttiva 2009/138/CE l'articolo 29 quinquies, che consente alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di beneficiare dell'applicazione di misure di proporzionalità, previa approvazione da parte delle autorità di vigilanza e sulla base di un'analisi caso per caso. Per garantire parità di condizioni e prevedibilità per il settore, è opportuno specificare in modo esaustivo le condizioni in base alle quali un'autorità di vigilanza può rifiutare di concedere tale approvazione.
(50)La direttiva (UE) 2025/2 ha modificato in vario modo e chiarito le norme che disciplinano il calcolo della posizione di solvibilità dei gruppi assicurativi, anche per quanto riguarda i fondi propri e i requisiti patrimoniali di solvibilità. In particolare essa chiarisce che le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista devono essere trattate come imprese di assicurazione o di riassicurazione ai soli fini del calcolo della solvibilità di gruppo. Ciò comporta il calcolo dei requisiti patrimoniali nozionali di tali soggetti sia secondo il metodo 1, incluso nel contesto della valutazione della disponibilità di fondi propri, che secondo il metodo 2. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/35 per tenere conto di tali modifiche della direttiva 2009/138/CE.
(51)Affinché gli elementi dei fondi propri emessi da un'impresa partecipata possano essere considerati fondi propri del gruppo, essi devono soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli 71, 73 e 77 del regolamento delegato (UE) 2015/35, in cui il riferimento al "requisito patrimoniale di solvibilità" deve essere interpretato come applicabile sia al requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata emittente sia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Nell'ambito di fusioni e acquisizioni, tale prescrizione può impedire il riconoscimento degli strumenti di fondi propri emessi da un'impresa prima che essa diventasse parte del gruppo acquirente, anche se tali strumenti continuano a soddisfare tutte le pertinenti norme prudenziali a livello dell'impresa stessa. Tale limitazione può generare costi di capitale sproporzionati associati alla crescita esterna, compromettendo in ultima analisi la competitività internazionale dei gruppi assicurativi e riassicurativi dell'Unione. Per affrontare tale questione, dovrebbe essere consentito, su base transitoria e per un periodo limitato, considerare tali elementi dei fondi propri come fondi propri di gruppo non disponibili a seguito dell'acquisizione dell'impresa emittente.
(52)Sebbene il consolidamento prudenziale persegua obiettivi diversi dal consolidamento contabile, un'eccessiva divergenza tra i due quadri può comportare un onere normativo indebito per i gruppi assicurativi e riassicurativi. In particolare, l'attuale trattamento delle attività a controllo congiunto e delle joint venture ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/35 si discosta dai principi contabili internazionali richiedendo il consolidamento proporzionale di imprese che altrimenti sarebbero trattate secondo il metodo del patrimonio netto o, viceversa, richiedendo l'applicazione del metodo del patrimonio netto ad imprese che altrimenti sarebbero soggette al consolidamento proporzionale. Tale incoerenza aumenta i costi di segnalazione, crea inefficienze operative e può scoraggiare strutture commerciali legittime. È pertanto opportuno garantire una maggiore coerenza con le norme internazionali in materia di consolidamento contabile nel trattamento di accordi a controllo congiunto, a condizione che tale allineamento non comprometta la protezione dei contraenti o la stabilità finanziaria.
(53)Affinché un portafoglio di strumenti di capitale sia trattato come strumenti di capitale a lungo termine, le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. Se tale impresa appartiene a un gruppo, sarebbe troppo oneroso per tale gruppo rivalutare le condizioni per gli strumenti di capitale a lungo termine a livello di gruppo. Pertanto, a meno che non vi siano significativi rischi di liquidità a livello di gruppo non rilevati a livello di singole imprese o di operazioni infragruppo significative, anche gli investimenti in strumenti di capitale trattati come strumenti di capitale a lungo termine da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero essere trattati come tali nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo al quale tale impresa appartiene.
(54)La direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità per i gruppi di imprese di assicurazione e di riassicurazione di calcolare il loro requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno completo o parziale soggetto ad approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Qualsiasi integrazione tecnica di un modello interno parziale nella formula standard per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è parte di tale modello interno e deve, insieme alle altre componenti del modello interno parziale, rispettare i requisiti pertinenti della direttiva 2009/138/CE. Le tecniche di integrazione di cui all'allegato XVIII del regolamento delegato (UE) 2015/35 sono concepite principalmente per l'integrazione dei rischi e non per l'integrazione di intere imprese in un modello interno a livello di gruppo.
È pertanto opportuno precisare che, nei casi in cui le imprese sono integrate nel loro insieme, si applica l'articolo 239, paragrafo 4, di tale regolamento.
(55)Il regolamento delegato (UE) 2015/35 non specifica a quali condizioni l'uso del "metodo 2", di cui all'articolo 233 della direttiva 2009/138/CE, deve prevalere sulle tecniche di integrazione. Per colmare tale lacuna, i gruppi assicurativi e riassicurativi dovrebbero essere tenuti a dimostrare l'adeguatezza delle tecniche di integrazione applicate e a giustificare in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza il motivo per cui sono più adatte rispetto al metodo 2.
(56)Le catastrofi naturali e gli eventi meteorologici estremi sono in aumento in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici, così come le perdite correlate a tali eventi. Per garantire la continua tutela dei contraenti e la stabilità generale del settore assicurativo dell'Unione in un contesto di eventi meteorologici più irregolari e dannosi, è importante che i requisiti patrimoniali degli assicuratori per il rischio di sottoscrizione di assicurazioni contro le catastrofi naturali riflettano adeguatamente l'impatto di tali eventi. Alla luce dei nuovi dati e modelli disponibili, è opportuno modificare i fattori di rischio per diverse regioni in relazione a pericoli naturali quali inondazioni, tempeste, grandine, terremoti e cedimenti.
(57)La direttiva (UE) 2025/2 introduce nuove prerogative e nuovi poteri per le autorità di vigilanza affinché queste ultime possano concedere misure di proporzionalità o rinunciare alla vigilanza di gruppo in conseguenza dell'esclusione di un'impresa da tale vigilanza conformemente all'articolo 214 della direttiva 2009/138/CE. È importante che il settore e il pubblico in generale sappiano se e in che modo tali nuovi poteri e prerogative siano stati utilizzati nella pratica. Pertanto i dati statistici aggregati che le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero comunicare su aspetti chiave dell'applicazione del quadro prudenziale dovrebbero essere estesi a questi nuovi settori.
(58)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/35,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:
(1)l'articolo 1 è così modificato:
(a)è inserito il seguente punto 45 bis:
"45 bis.
"futura misura di gestione": un'azione che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione può attendersi di svolgere in circostanze future specifiche;";
(b)è inserito il seguente punto 46 bis:
"46 bis.
"utili attesi inclusi nelle commissioni future per la gestione e l'amministrazione dei fondi": il valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri derivante dall'inclusione nelle riserve tecniche delle commissioni per la gestione e l'amministrazione dei fondi relative a contratti di assicurazione e di riassicurazione esistenti collegati a un indice e collegati a quote che si prevede saranno addebitate, ma che potrebbero non esserlo per qualsiasi motivo diverso dal verificarsi dell'evento assicurato, indipendentemente dai diritti legali o contrattuali del contraente di disdire la polizza;";
(c)i punti 55 quater e 55 quinquies sono soppressi;
(d)sono aggiunti i seguenti punti da 64 a 67:
"64.
"prestito in stato di default": un prestito per il quale è intervenuto un default del debitore di cui all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
65.
"prestito oggetto di misure di concessione": un prestito per il quale sono state applicate le misure di concessione di cui all'articolo 47 ter, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
66.
"distribuzioni": il pagamento di utili contabili diversi dai dividendi ad azionisti, soci o simili, compreso il riacquisto di azioni proprie;
67. "oneri prevedibili": l'importo connesso alle imposte e a qualsiasi obbligo o circostanza emersi durante il relativo periodo di riferimento che possono ridurre gli utili dell'impresa.";
(2)l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
Doppio rating del credito per le posizioni verso una cartolarizzazione diversa da una cartolarizzazione STS
In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera d), se è disponibile solo una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta per una posizione verso una cartolarizzazione diversa da una cartolarizzazione STS, tale valutazione non viene utilizzata. I requisiti patrimoniali per l'elemento in questione si determinano come se non fossero disponibili valutazioni del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta.";
(3)all'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"In deroga al primo comma, le imprese di assicurazione e di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse possono valutare i depositi a breve termine con scadenze inferiori a un anno al costo o al costo ammortizzato, purché l'uso di tali metodi di valutazione soddisfi una delle condizioni seguenti:
(a)non introduce errori rilevanti nella valutazione di tali depositi;
(b)fa sì che il valore dei depositi a breve termine sia inferiore a quello che sarebbe altrimenti calcolato senza utilizzare il costo o il costo ammortizzato.";
(4)all'articolo 18, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, nel caso delle obbligazioni di assicurazione vita, se all'avvio del contratto si effettua una valutazione individuale del rischio delle obbligazioni relative all'assicurato in base al contratto e l'impresa non ha il diritto di ripetere la valutazione prima di modificare i premi o le prestazioni, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto solo del diritto di valutare a livello di contratto se i premi riflettono interamente il rischio ai fini della lettera c).";
(5)all'articolo 20, è aggiunto il comma seguente:
"Le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettono in atto procedure interne volte a evitare di fare eccessivo affidamento sui dati relativi a eventi passati per quanto riguarda le tendenze connesse ai cambiamenti climatici, ricorrendo, se del caso, a scenari climatici.";
(6)all'articolo 31, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
La proiezione delle spese si effettua tenendo conto delle decisioni dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa in merito allo svolgimento di nuove attività.";
(7)è inserito il seguente articolo 34 bis:
"Articolo 34 bis
Uso della valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione ricorrono alla valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative, di cui all'articolo 77, paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)l'impresa di assicurazione o di riassicurazione individua chiaramente le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non ritiene significative e alle quali intende applicare la valutazione deterministica prudente della migliore stima;
(b)il valore temporale delle opzioni e delle garanzie delle obbligazioni di assicurazione vita di cui alla lettera a) rappresenta meno del 5 % del requisito patrimoniale di solvibilità;
(c)l'impresa di assicurazione o di riassicurazione conferma per iscritto che intende applicare la metodologia di calcolo di cui al paragrafo 2 alle obbligazioni di assicurazione vita di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
(d)l'impresa è classificata come impresa piccola e non complessa.
Ai fini del primo comma, lettera b), le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano l'insieme di scenari più recenti stabiliti e pubblicati dall'EIOPA conformemente all'articolo 77 sexies, paragrafo 1, lettera a ter), della direttiva 2009/138/CE.
2.
Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione ricorrono alla valutazione deterministica prudente della migliore stima per obbligazioni di assicurazione vita chiaramente individuate con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative, conformemente al paragrafo 1, esse considerano la stima migliore per tali obbligazioni come la somma degli elementi seguenti:
(a)la migliore stima deterministica per le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative;
(b)la maggiorazione stocastica moltiplicata per il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa.
Ai fini del primo comma, lettera b), la maggiorazione stocastica è pari al 5 %, a meno che l'impresa non dimostri in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza che un'altra percentuale rifletterebbe più adeguatamente il suo profilo di rischio. Ai fini di tale dimostrazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano l'insieme di scenari di cui al paragrafo 1, secondo comma.
3.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che ricorrono alla valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita chiaramente individuate con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative presuppongono che la maggiorazione stocastica di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), sia costante per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, compresa la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'articolo 206.";
(8)all'articolo 37, paragrafo 1, primo comma, la formula è sostituita dalla seguente:
"";
(9)l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
"Articolo 39
Tasso del costo del capitale
Si presume che il tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE sia pari al 4,75 %.";
(10)l'articolo 43 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Le tecniche, le specifiche dei dati e i parametri utilizzati per determinare le informazioni tecniche relative alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, compreso il tasso a termine finale (ultimate forward rate - UFR), sono trasparenti, prudenti, affidabili, oggettivi e coerenti nel tempo.";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 6:
"6.
Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, ai fini dell'articolo 43 bis, paragrafo 2, prima di modificare la fonte dei dati utilizzata per determinare il primo punto di lisciatura per una data valuta, l'EIOPA comunica alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la percentuale relativa alla valuta che, sulla base della nuova fonte di dati, risulterebbe più appropriata per mantenere il primo punto di lisciatura alla stessa scadenza applicabile prima della modifica della fonte dei dati.";
(11)è inserito il seguente articolo 43 bis:
"Articolo 43 bis
Percentuali relative alla valuta per la determinazione del primo punto di lisciatura
1.
Alla data di applicazione della direttiva (UE) 2025/2, per la determinazione del primo punto di lisciatura per una valuta conformemente all'articolo 77 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, la percentuale relativa alla valuta al di sopra della quale la quota di obbligazioni in circolazione aventi una durata pari o superiore a una determinata durata tra tutti i titoli obbligazionari in circolazione è considerata sufficientemente elevata ai sensi dell'articolo 77 bis, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva è la seguente:
(a)per l'euro, la percentuale applicabile è la percentuale più vicina, espressa in numeri interi o semi-interi, superiore o uguale alla somma di:
i)1,5 punti percentuali;
ii) la percentuale più bassa di obbligazioni in circolazione che determinerebbe un primo punto di lisciatura a 20 anni al 28 gennaio 2025;
(b)per le valute diverse dall'euro, se al 29 gennaio 2027 l'ultima durata per la quale la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio non è estrapolata era di almeno 20 anni, la percentuale applicabile è la stessa applicabile per l'euro;
(c)per le valute diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), la percentuale applicabile è pari alla metà di quella applicabile all'euro.
2.
Qualora venga modificata la fonte dei dati utilizzata per determinare il primo punto di lisciatura per l'euro, la percentuale relativa alla valuta applicabile per tale valuta è la percentuale più vicina, espressa in numeri interi o semi-interi, superiore o uguale alla somma di 1,5 punti percentuali e la percentuale più bassa che, alla prima data di riferimento in cui è utilizzata la nuova fonte di dati, determina un primo punto di lisciatura pari a quello applicabile durante l'anno civile precedente.
A titolo di deroga, se la percentuale relativa alla valuta determinata conformemente al primo comma non determina, alla prima data di riferimento in cui è applicata la nuova fonte di dati, un primo punto di lisciatura pari a quello applicabile durante l'anno civile precedente, la percentuale applicabile corrisponde al valore inferiore più vicino che determina tale primo punto di lisciatura.
Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 43, paragrafo 5.";
(12)l'articolo 44 è sostituito dal seguente:
"Articolo 44
Strumenti finanziari pertinenti per dedurre i tassi di interesse privi di rischio di base
1.
Per ogni valuta e scadenza, i tassi di interesse privi di rischio di base sono dedotti sulla base dei tassi swap per i tassi di interesse di tale valuta. I tassi swap per i tassi di interesse che non sono tassi swap indicizzati overnight sono aggiustati per tenere conto del rischio di credito.
2.
Per le valute per le quali non sono disponibili tassi swap per i tassi di interesse da mercati finanziari DLT, per dedurre i tassi di interesse privi di rischio di base si utilizzano i tassi dei titoli di Stato emessi in tale valuta, aggiustati per tenere conto del loro rischio di credito, a condizione che tali tassi dei titoli di Stato siano disponibili da mercati finanziari DLT.";
(13)all'articolo 45, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Qualora sia applicato un aggiustamento per il rischio di credito ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, tale aggiustamento è determinato in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo.";
(14)l'articolo 46 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la seconda frase è soppressa;
(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater:
"1 bis.
I tassi di interesse privi di rischio pertinenti estrapolati per una valuta sono pari a:
dove:
(a)FSP indica il primo punto di lisciatura di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
(b)h indica il numero di anni che superano il primo punto di lisciatura;
(a) indica il tasso di interesse privo di rischio pertinente composto discreto annualizzato a una scadenza pari al primo punto di lisciatura;
(b) rappresenta il tasso di interesse privo di rischio pertinente composto discreto annualizzato a una scadenza pari alla somma del primo punto di lisciatura e di h;
(c) rappresenta il tasso a termine composto continuo annualizzato calcolato conformemente al paragrafo 1 ter;
(f)exp( ) indica la funzione esponenziale.
1 ter.
Ai fini del paragrafo 1 bis, lettera e), il tasso a termine fh è pari a:
dove:
(a)UFR indica il tasso a termine finale di cui all'articolo 47;
(b)LLFR rappresenta l'ultimo tasso a termine liquido determinato conformemente al paragrafo 1 quater;
(c)α rappresenta il parametro che determina la velocità della convergenza verso il tasso a termine finale UFR;
(d)ln( ) è il logaritmo naturale;
(e)exp( ) indica la funzione esponenziale.
Il parametro α di cui al primo comma, lettera c), è pari al 40 % per la corona svedese e all'11 % per le altre valute.
1 quater.
Ai fini del paragrafo 1 ter, l'ultimo tasso a termine liquido per una valuta di cui alla lettera b) di tale paragrafo è una media ponderata dei seguenti tassi a termine:
(a)il tasso a termine annualizzato, composto continuo, derivato dalla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per il periodo fino al primo punto di lisciatura e a partire dalla durata inferiore più vicina in cui la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base è derivata sulla base dei tassi swap per i tassi di interesse o dei titoli di Stato;
(b)il tasso a termine annualizzato, composto continuo, derivato dalla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base e dai tassi swap per i tassi di interesse aggiustati per il rischio o, se del caso, dai tassi dei titoli di Stato per i periodi che vanno dal primo punto di lisciatura alle durate successive al primo punto di lisciatura in cui i tassi swap per i tassi di interesse o, se del caso, i tassi dei titoli di Stato sono disponibili su mercati finanziari DLT.
Per il calcolo della media ponderata di cui al primo comma, i pertinenti tassi a termine annualizzati, composti continui, sono ponderati per l'importo nozionale medio dei contratti negoziati degli swap per i tassi di interesse della pertinente durata.
Per le valute per le quali sui mercati DLT non sono disponibili tassi swap per i tassi di interesse per le durate successive al primo punto di lisciatura, l'ultimo tasso a termine liquido è pari al tasso a termine annualizzato, composto continuo, determinato conformemente al primo comma, lettera a).
Fatto salvo il primo comma, se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica l'aggiustamento per la volatilità per calcolare la media ponderata di cui al primo comma, tale aggiustamento è aggiunto al tasso a termine annualizzato, composto continuo, di cui alla lettera a) di tale comma.";
(15)è inserito il seguente articolo 46 bis:
"Articolo 46 bis
Introduzione graduale dell'estrapolazione
1.
Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è autorizzata ad applicare il meccanismo di introduzione graduale di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, per ciascuna valuta diversa dalla corona svedese il parametro α di cui all'articolo 46, paragrafo 1 ter, è diminuito linearmente all'inizio di ogni anno civile dal 20 % nell'anno avente inizio il 1º gennaio 2027 all'11 % il 1º gennaio 2032.
2.
Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è autorizzata ad applicare il meccanismo di introduzione graduale di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, per la corona svedese il parametro α di cui all'articolo 46, paragrafo 1 ter, è diminuito linearmente all'inizio di ogni anno civile dal 70 % nell'anno avente inizio il 1º gennaio 2027 al 40 % il 1º gennaio 2032.";
(16)all'articolo 47, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Per ogni valuta, il tasso a termine finale di cui all'articolo 46, paragrafo 1 ter, lettera a), è stabile nel corso del tempo e cambia solo in seguito a variazioni delle aspettative a lungo termine.";
(17)all'articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
I portafogli di riferimento di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE sono determinati in modo trasparente, prudente, attendibile, obiettivo e coerente nel tempo. I metodi applicati nel determinare i portafogli di riferimento sono identici per tutte le valute e tutti i paesi.";
(18)gli articoli 50 e 51 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 50
Formula per calcolare lo spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità
Per ogni valuta e ogni paese lo spread di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/138/CE è uguale a:
S = wgov Sgov + wcorp Scorp
dove:
(a)wgov è il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutti i titoli obbligazionari, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento;
(b)Sgov è lo spread medio valutario sui titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese;
(c)wcorp è il rapporto tra il valore di titoli obbligazionari diversi da titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutti i titoli obbligazionari, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento;
(d)Scorp è lo spread medio valutario su titoli obbligazionari diversi da titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese.
Ai fini del presente articolo, per "titoli di Stato" si intendono le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.
Articolo 51
Spread corretto per il rischio
1.
Ai fini dell'articolo 77 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/138/CE, la parte dello spread valutario medio attribuibile a una valutazione realistica delle perdite previste, del rischio di credito imprevisto o di qualsiasi altro rischio ("correzione per il rischio") è calcolata conformemente ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.
2.
La correzione per il rischio dei titoli di Stato emessi dagli Stati membri del SEE è pari a:
RC = 30 %min(S+; LTAS+) + 20 % max {0; min(S+ - LTAS+; LTAS+)} + 15 % max(0; S+ - 2 LTAS+)
dove:
(a)𝑆+ indica il massimo tra zero e lo spread medio dei titoli di Stato emessi dagli Stati membri dello Spazio economico europeo della stessa durata, qualità creditizia e classe di attività nel portafoglio rappresentativo, quale osservato nei mercati finanziari;
(b)𝐿𝑇𝐴𝑆+ indica il massimo tra zero e lo spread medio a lungo termine dei titoli di Stato emessi dagli Stati membri dello Spazio economico europeo della stessa durata, qualità creditizia e classe di attività nel portafoglio rappresentativo, quale osservato nei mercati finanziari.
Fermo restando il primo comma, la correzione per il rischio sui titoli di Stato emessi dagli Stati membri dello Spazio economico europeo non supera mai il massimo tra zero e il 65% dello spread medio a lungo termine dei titoli di Stato emessi dagli Stati membri dello Spazio economico europeo della stessa durata, qualità creditizia e classe di attività nel portafoglio rappresentativo quale osservato nei mercati finanziari.
3.
La correzione per il rischio su obbligazioni diverse da titoli di Stato emessi da Stati membri dello Spazio economico europeo, prestiti e cartolarizzazioni nel portafoglio rappresentativo è pari a:
RC = 50 %min(S+; LTAS+) + 40 %max {0; min(S+ - LTAS+, LTAS+)} + 30 % max(0; S+ - 2 LTAS+)
dove:
(a)𝑆+ indica il massimo tra zero e lo spread medio di obbligazioni diverse da titoli di Stato emessi dagli Stati membri dello Spazio economico europeo, prestiti e cartolarizzazioni della stessa durata, qualità creditizia e classe di attività nel portafoglio rappresentativo, quale osservato nei mercati finanziari;
(b)𝐿𝑇𝐴𝑆+ indica il massimo tra zero e lo spread medio a lungo termine delle obbligazioni diverse da titoli di Stato emessi dagli Stati membri dello Spazio economico europeo, prestiti e cartolarizzazioni della stessa durata, qualità creditizia e classe di attività nel portafoglio rappresentativo, quale osservato nei mercati finanziari.
Fermo restando il primo comma, la correzione per il rischio sulle obbligazioni diverse da titoli di Stato emessi dagli Stati membri dello Spazio economico europeo, prestiti e cartolarizzazioni della stessa durata, qualità creditizia e classe di attività non supera mai il massimo tra zero e il 125% dello spread medio a lungo termine delle obbligazioni diverse da titoli di Stato emessi dagli Stati membri dello Spazio economico europeo, prestiti e cartolarizzazioni della stessa durata, qualità creditizia e classe di attività nel portafoglio rappresentativo quale osservato nei mercati finanziari.
4.
Gli spread medi a lungo termine di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettera b), si basano sui dati relativi agli ultimi 30 anni. Qualora una parte di tali dati non sia disponibile, essa è sostituita da dati ricostruiti. I dati ricostruiti sono basati sui dati disponibili e attendibili relativi agli ultimi 30 anni.
I dati non attendibili sono sostituiti da dati ricostruiti utilizzando tale metodologia.
I dati ricostruiti sono basati su ipotesi prudenziali.";
(19)sono inseriti gli articoli 51 bis e 51 ter seguenti:
"Articolo 51 bis
Rapporto di sensibilità agli spread di credito
1.
Per ciascuna valuta, il rapporto di sensibilità agli spread di credito di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, lettera b), è pari a:
CSSR = max [min (; 1) ; 0]
dove:
(a)CSSR indica il rapporto di sensibilità agli spread di credito di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per una valuta;
(b)PVBP(MVFI) rappresenta il valore prezzo di un punto base del valore degli investimenti in obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, calcolato conformemente al paragrafo 2;
(c)PVBP(BEL) rappresenta il valore prezzo di un punto base del valore della migliore stima delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, calcolato conformemente al paragrafo 3.
In deroga al primo comma, se PBVP(BEL) per una data valuta è pari a 0 o è negativo, il rapporto di sensibilità agli spread di credito per tale valuta è pari a 1.
2.
Per ciascuna valuta, il valore prezzo di un punto base degli investimenti in obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è pari a:
PVBP(MVFI) =
dove:
rappresenta il valore degli investimenti in obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione denominati nella valuta in questione;
(b)VA* indica l'aggiustamento per la volatilità nozionale, calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, partendo dall'ipotesi che il rapporto di sensibilità agli spread di credito sia pari a 1;
indica il valore degli investimenti in obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione denominati in una determinata valuta, partendo dall'ipotesi che per ciascuna attività lo spread aumenti di un importo pari al valore dell'aggiustamento per la volatilità nozionale per tutte le scadenze.
Ai fini delle lettere a) e c), in relazione ad attività collegate a quote, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclude gli investimenti a reddito fisso che danno luogo a un'esposizione al rischio di spread di credito nulla o irrilevante per l'impresa.
3.
Per ciascuna valuta, il valore prezzo di un punto base della migliore stima delle passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è pari a:
PVBP(BEL) =
dove:
(a)BEL rappresenta il valore della migliore stima delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione denominate in una determinata valuta senza aggiustamento per la volatilità, se il valore è determinato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b)VA* indica l'aggiustamento per la volatilità nozionale, calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, partendo dall'ipotesi che il rapporto di sensibilità agli spread di credito sia pari a 1;
(c)BEL* rappresenta il valore della migliore stima delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione denominate in una data valuta, se il valore è determinato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, partendo dall'ipotesi che l'aggiustamento per la volatilità nozionale sia applicato alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
Ai fini della lettera c), la migliore stima è rivalutata tenendo conto dell'effetto delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale. Tuttavia, per tale rivalutazione, non si tiene conto dell'impatto di una variazione degli spread di credito sul valore delle attività detenute dall'impresa.
4.
Se il rapporto di sensibilità agli spread di credito per una data valuta è stato calcolato l'ultima volta meno di un anno prima della data di riferimento per la valutazione della migliore stima delle passività, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono tenute a ricalcolare il rapporto, a condizione che siano in grado di dimostrare in modo soddisfacente alla loro autorità di vigilanza che esso non ha subito variazioni significative.
Articolo 51 ter
Rapporto di sensibilità agli spread di credito per le valute ancorate
1.
In deroga all'articolo 51 bis, se la valuta nazionale di uno Stato membro è ancorata all'euro e la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per l'euro, corretta per il rischio valutario, è utilizzata per calcolare la migliore stima in relazione alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare un unico rapporto di sensibilità agli spread di credito per l'euro e per tale valuta. In tal caso, il rapporto di sensibilità agli spread di credito è pari a:
CSSReuro, pegged currency = max [min (; 1) ; 0]
dove:
(a)CSSReuro, pegged currency rappresenta il rapporto di sensibilità agli spread di credito dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia per l'euro che per la valuta ancorata;
(b)PVBP(MVFI) rappresenta il valore prezzo di un punto base del valore degli investimenti in obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione denominati sia in euro che nella valuta ancorata, calcolato conformemente al paragrafo 2;
(c)PVBP(BEL) rappresenta il valore prezzo di un punto base del valore della migliore stima delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, denominate sia in euro che nella valuta ancorata, calcolato conformemente al paragrafo 3.
In deroga al primo comma, se PBVP(BEL) per una data valuta ancorata all'euro è pari a 0 o è negativo, il rapporto di sensibilità agli spread di credito per tale valuta ancorata all'euro è pari a 1.
2.
Sia per l'euro che per la valuta ancorata considerati congiuntamente, il valore prezzo di un punto base degli investimenti in obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è pari a:
PVBP(MVFI) =
dove:
rappresenta il valore degli investimenti in obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione denominati sia in euro che nella valuta ancorata, qualora tale valore sia determinato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b)VA* rappresenta il valore massimo dell'aggiustamento per la volatilità nozionale per l'euro e per la valuta ancorata, calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, nell'ipotesi che il rapporto di sensibilità agli spread di credito sia pari a 1;
rappresenta il valore degli investimenti in obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione denominati sia in euro che nella valuta ancorata, se il valore è determinato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, nell'ipotesi che per ciascuna attività lo spread aumenti di un importo pari al valore dell'aggiustamento per la volatilità nozionale per tutte le scadenze.
Ai fini delle lettere a) e c), in relazione ad attività collegate a quote, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclude gli investimenti a reddito fisso che danno luogo a un'esposizione al rischio di spread di credito nulla o irrilevante per l'impresa.
3.
Sia per l'euro che per la valuta ancorata considerati congiuntamente, il valore prezzo di un punto base della migliore stima delle passività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è pari a:
PVBP(BEL) =
dove:
(a)BEL rappresenta la somma del valore della migliore stima delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione denominate in euro senza alcun aggiustamento per la volatilità e del valore della migliore stima delle passività denominate nella valuta ancorata senza alcun aggiustamento per la volatilità, e per le quali è utilizzata la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per l'euro, adeguata per il rischio valutario, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento, se entrambi i valori sono determinati conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b)VA* rappresenta il valore massimo dell'aggiustamento per la volatilità nozionale per l'euro e per la valuta ancorata, calcolato conformemente all'articolo 77 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, nell'ipotesi che il rapporto di sensibilità agli spread di credito sia pari a 1;
(c)BEL* rappresenta la somma del valore della migliore stima delle passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione denominate in euro e del valore della migliore stima delle passività denominate nella valuta ancorata per le quali è utilizzata la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per l'euro, corretta per il rischio valutario, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, laddove entrambi i valori siano determinati conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, nell'ipotesi che l'aggiustamento per la volatilità nozionale sia applicato alle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
Ai fini della lettera c), è effettuata una rivalutazione della migliore stima, tenendo conto dell'effetto delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale. Tuttavia, per tale rivalutazione, non si tiene conto dell'impatto di una variazione degli spread di credito sul valore delle attività detenute dall'impresa.
4.
Se il rapporto di sensibilità agli spread di credito per una data valuta è stato calcolato l'ultima volta meno di un anno prima della data di riferimento per la valutazione della migliore stima delle passività, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono tenute a ricalcolare il rapporto, a condizione che siano in grado di dimostrare in modo soddisfacente alla loro autorità di vigilanza che esso non ha subito variazioni significative.";
(20)è inserito il seguente articolo 54 bis:
"Articolo 54 bis
Attività ristrutturate
1.
Ai fini del paragrafo 2, per "attività ristrutturate" si intendono le attività i cui flussi di cassa dipendono dalla performance di altre attività finanziarie sottostanti.
2.
Fatto salvo l'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono autorizzate a includere le attività ristrutturate nel portafoglio di attività dedicato di cui a tale articolo solo se sono in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per l'autorità di vigilanza, tutto quanto segue:
(a)le attività finanziarie sottostanti alle attività ristrutturate forniscono un livello di reddito sufficientemente fisso da far sì che i flussi di cassa dell'attività ristrutturata siano a loro volta sufficientemente fissi;
(b)i flussi di cassa dell'attività ristrutturata sono sostenuti da meccanismi di assorbimento delle perdite in grado di assicurare che tali flussi rimangano sufficientemente fissi quando le condizioni operative cambiano;
(c)se le attività finanziarie sottostanti comprendono garanzie finanziarie, queste ultime non aumentano l'aggiustamento di congruità nel calcolo a norma dell'articolo 77 quater della direttiva 2009/138/CE e dell'articolo 53 del presente regolamento;
(d)l'impresa è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi delle attività finanziarie sottostanti.";
(21)all'articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle partecipazioni di natura strategica di cui all'articolo 171 del presente regolamento, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE.";
(22)all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i)
superano il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale nel caso di fondi separati (ring-fenced) determinato conformemente all'articolo 81, paragrafo 1;";
(23)sono inseriti i seguenti articoli 70 bis e 70 ter:
"Articolo 70 bis
Dividendi e distribuzioni prevedibili
1.
Ai fini dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), l'importo dei dividendi e delle distribuzioni prevedibili è determinato secondo la contabilità per competenza di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2.
L'importo dei dividendi e delle distribuzioni è considerato prevedibile quando l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o altre persone che dirigono effettivamente l'impresa hanno formalmente adottato una decisione o proposto una decisione all'organo competente in merito all'importo dei dividendi o delle distribuzioni da pagare.
3.
Prima che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, o altre persone che dirigono effettivamente l'impresa, abbiano formalmente preso una decisione o proposto una decisione all'organo competente in merito all'importo dei dividendi o delle distribuzioni da pagare, l'importo dei dividendi o delle distribuzioni prevedibili per l'esercizio considerato è pari alla somma dei seguenti elementi:
(a)l'intero importo dei dividendi o delle distribuzioni probabili da pagare durante l'esercizio in corso, corrispondenti agli utili degli esercizi precedenti;
(b)uno degli elementi seguenti:
i)il tasso di pagamento dei dividendi o delle distribuzioni moltiplicato per gli utili intermedi cumulati realizzati o stimati, a seconda dei casi, tra l'inizio dell'esercizio in corso e la data di riferimento per il calcolo della riserva di riconciliazione;
ii)l'importo stimato dei dividendi o delle distribuzioni corrispondenti agli utili per l'intero esercizio finanziario in corso moltiplicato per la frazione di tale esercizio trascorso fino alla data di riferimento per il calcolo della riserva di riconciliazione.
Ai fini del primo comma, il termine "utili" ha lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile.
4.
Ai fini del paragrafo 3, lettera b), il tasso o l'importo di pagamento dei dividendi o delle distribuzioni è determinato sulla base della politica in materia di dividendi o distribuzioni approvata dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza. Se tale politica prevede un intervallo di valori di pagamento anziché un importo fisso, si utilizza il limite superiore dell'intervallo.
5.
In mancanza di una politica approvata in materia di dividendi o di distribuzioni di cui al paragrafo 4, oppure se, secondo l'autorità di vigilanza, è probabile che l'impresa non applichi la propria politica in materia di dividendi o di distribuzioni, o qualora tale politica non costituisca un principio prudente su cui determinare l'importo della deduzione, il tasso o l'importo di pagamento dei dividendi o delle distribuzioni si basa sull'approccio più prudente tra quelli elencati di seguito:
(a)il tasso o l'importo medio di pagamento dei dividendi o delle distribuzioni nei tre esercizi precedenti l'esercizio in corso;
(b)il tasso o l'importo di pagamento dei dividendi o delle distribuzioni dell'esercizio precedente l'esercizio finanziario in corso;
(c)annunci pubblici pertinenti sul pagamento di dividendi o di distribuzioni.
6.
L'impresa può escludere dal calcolo del tasso o dell'importo di pagamento dei dividendi o delle distribuzioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), il pagamento eccezionale o il mancato pagamento di dividendi o distribuzioni, purché possa dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza che tale pagamento o mancato pagamento non è rappresentativo della sua politica in materia di dividendi o distribuzioni o delle sue pratiche di distribuzione passate.
Articolo 70 ter
Rimborso e riscatto come requisiti per la classificazione come fondi propri
1.
Ai fini della presente sezione, qualsiasi operazione o accordo che abbia lo stesso effetto economico di un rimborso o di un riscatto per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite o l'importo dei fondi propri ammissibili è trattato come rimborso o riscatto.
2.
Ai fini del paragrafo 1, si considera che il riacquisto di azioni proprie abbia lo stesso effetto economico del rimborso o del riscatto, a meno che le azioni riacquistate siano utilizzate per esercitare opzioni su azioni, immediatamente o entro un mese dalla data di esecuzione del programma di riacquisto di azioni.";
(24)l'articolo 81 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Aggiustamento per i fondi separati";
(b)il paragrafo 1 è così modificato:
i)al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a)
gli elementi dei fondi propri limitati nel fondo separato;
b)
il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per il fondo separato.";
ii)il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se l'impresa calcola il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale è calcolato utilizzando tale modello interno, come se l'impresa esercitasse solo l'attività inclusa nel fondo separato.";
(25)all'articolo 84, paragrafo 4, il primo comma è così modificato:
(a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
l'obiettivo principale dell'impresa partecipata è detenere e gestire attività per conto dell'impresa partecipante o di qualsiasi altra impresa del gruppo cui appartiene l'impresa partecipante;";
(b)la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c)
l'impresa partecipata non svolge altre attività significative oltre ad investire a beneficio dell'impresa partecipante o di qualsiasi altra impresa del gruppo cui appartiene l'impresa partecipante.";
(26)è inserito il seguente articolo 89 bis:
"Articolo 89 bis
Calcolo semplificato per il modulo o il sottomodulo del rischio irrilevante
1.
Per valutare se uno o più moduli o sottomoduli di rischio soddisfano le condizioni di cui all'articolo 109, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano ciascuno di tali moduli o sottomoduli separatamente.
Ai fini del primo comma, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato, a condizione che soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 88 e 89 del presente regolamento, tranne che per il modulo del rischio di mercato o per qualsiasi sottomodulo di rischio nell'ambito di tale modulo.
2.
Se uno o più moduli o sottomoduli di rischio, diversi dal modulo del rischio di mercato o da qualsiasi sottomodulo di rischio nell'ambito del modulo del rischio di mercato, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 109, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/138/CE, il valore di ciascuno di tali moduli o sottomoduli di rischio può essere calcolato, per ciascuna data di riferimento entro tre anni dalla data di riferimento del calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come segue:
dove:
(d) rappresenta il requisito patrimoniale di solvibilità per un dato modulo o sottomodulo di rischio k che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 109, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, alla data di riferimento t;
(e) indica il risultato del calcolo del modulo o del sottomodulo di rischio k di cui al paragrafo 1;
(f) indica la misura di volume specifica dell'impresa per il modulo o il sottomodulo di rischio k, alla data di riferimento t;
(g) rappresenta il fattore di rischio per il modulo o il sottomodulo di rischio k, calcolato conformemente al paragrafo 3.
Ai fini del primo comma, lettera c), l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra in modo convincente all'autorità di vigilanza l'adeguatezza della misura di volume specifica dell'impresa utilizzata.
3.
Il fattore di rischio di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera d), è calcolato come segue:
dove indica la misura di volume specifica dell'impresa per il modulo o il sottomodulo di rischio k, alla data di riferimento del calcolo di cui al paragrafo 1.";
(27)all'articolo 90 ter, è aggiunto il seguente paragrafo 6:
"6.
Ai fini dei paragrafi da 1 a 5 si applica l'articolo 120, paragrafo 1 bis.";
(28)è inserito il seguente articolo 107 bis:
"Articolo 107 bis
Calcolo semplificato dell'effetto di attenuazione del rischio per gli accordi di riassicurazione, i derivati o le cartolarizzazioni
1.
In caso di osservanza dell'articolo 88, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono calcolare l'effetto di attenuazione del rischio sul rischio di sottoscrizione e sul rischio di mercato di un accordo di riassicurazione, una cartolarizzazione o un derivato di cui all'articolo 196 con una controparte esterna i come segue:
dove:
(h) rappresenta la somma dei valori assoluti delle esposizioni al momento dell'inadempimento dell'accordo di riassicurazione, della società veicolo, della cartolarizzazione e del derivato verso ciascuna controparte esterna CE;
(i) indica il valore assoluto dell'esposizione al momento dell'inadempimento dell'accordo di riassicurazione, della società veicolo, della cartolarizzazione e del derivato verso la controparte esterna i;
(c)RMtotal rappresenta l'effetto di attenuazione del rischio totale calcolato conformemente al paragrafo 3;
(d)la somma copre tutte le esposizioni verso la controparte.
2.
Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), il valore dell'esposizione al momento dell'inadempimento di un accordo di riassicurazione e di una cartolarizzazione verso una controparte è il valore della migliore stima degli importi recuperabili dall'accordo di riassicurazione e dalla cartolarizzazione nei confronti di tale controparte.
3.
Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'effetto di attenuazione del rischio totale è pari alla differenza tra i requisiti patrimoniali seguenti:
(a)il requisito patrimoniale di solvibilità di base ipotetico, nel caso in cui il modulo del rischio di inadempimento della controparte sia pari a 0 e che l'accordo di riassicurazione, la società veicolo, la cartolarizzazione o il derivato inclusi nel calcolo semplificato di cui al paragrafo 1 non esistessero;
(b)il requisito patrimoniale di solvibilità di base ipotetico, nel caso in cui il modulo del rischio di inadempimento della controparte sia pari a 0.";
(29)l'articolo 117 è così modificato:
(a)al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
σ(res,s) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione non vita del segmento s di cui ai paragrafi 4 e 5;";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita di un determinato segmento è uguale allo scostamento standard del rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione non vita del segmento di cui all'allegato II moltiplicato per il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale, laddove quest'ultima sia in vigore per tale particolare segmento, o per un fattore del 100 % in altri casi. Per i segmenti 1, 4 e 5 di cui all'allegato II, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale all'80 %. Per tutti gli altri segmenti di cui all'allegato II, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale è uguale al 100 %.";
(c)sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
"4.
Per tutti i segmenti di cui all'allegato II, lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione non vita di un determinato segmento è uguale allo scostamento standard del rischio di riservazione lordo per l'assicurazione non vita del segmento di cui all'allegato II moltiplicato per il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale, laddove quest'ultima sia in vigore per tale particolare segmento, o per un fattore del 100 % in altri casi.
Qualora la riassicurazione non proporzionale costituisca una copertura contro eventi sfavorevoli che soddisfa le condizioni di cui al terzo comma, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale di cui al primo comma è pari a:
Adjust(NP,s) = max(0 ; )
dove:
(a)V(net,res,s) rappresenta la migliore stima nominale delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel segmento, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo della copertura contro eventi sfavorevoli;
(j) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione non vita del segmento s di cui all'allegato II;
(c)ADC(rec,s) indica il recupero della copertura contro eventi sfavorevoli nello scenario del rischio di riservazione;
(d)Par rappresenta l'importo massimo tra il premio di riassicurazione aggiuntivo, o il suo equivalente, e zero;
(e)C indica la cessione al riassicuratore, espressa in percentuale degli importi dei sinistri tra i punti di attacco e di distacco coperti dalla riassicurazione;
(f)Pr indica il fattore prudenziale, che è pari al 100 %.
Le coperture contro eventi sfavorevoli di cui al secondo comma soddisfano le seguenti condizioni:
(a)ogni copertura contro eventi sfavorevoli è applicata a un solo gruppo specifico di polizze con le stesse caratteristiche di rischio all'interno dello stesso segmento e ha un punto di attacco e di distacco separato e distinto;
(b)il punto di attacco di cui alla lettera a) non supera il valore ottenuto moltiplicando V(net,res,s), di cui al secondo comma, lettera a), per la somma di 1 e σ(res,s, annex), di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Per tipologie di riassicurazione non proporzionale diverse da quelle di cui al secondo comma, il fattore di aggiustamento è pari al 100 %.
5.
Il recupero della copertura contro eventi sfavorevoli di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera c), è pari a:
ADC(rec,s) =min [⋅ (1+ 3⋅ σ(res,s,annex)) − R(ap) ; R(cs)]
dove:
(a)V(net,res,s) rappresenta la migliore stima nominale delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel segmento, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo della copertura contro eventi sfavorevoli;
(b)σ(res,s,annex) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione non vita del segmento s di cui all'allegato II;
(c)R(ap) rappresenta il punto di attacco della struttura riassicurativa;
(d)R(cs) indica l'entità della copertura contro eventi sfavorevoli che è a disposizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.";
(30)all'articolo 120 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis.
Ai fini del paragrafo 1 si applicano le definizioni seguenti:
(a)"tempesta": pericolo meteorologico che comporta fenomeni temporaleschi caratterizzati da venti ad alta velocità generati da perturbazioni atmosferiche, compresi cicloni extratropicali e tropicali; per tempesta si intendono anche le mareggiate, se materialmente presenti, ma non i temporali di convezione;
(b)"terremoto": pericolo geofisico caratterizzato dal movimento improvviso di un blocco della crosta terrestre lungo una faglia geologica e dalla conseguente oscillazione del suolo; per terremoto non si intendono gli tsunami o gli incendi causati dall'evento sismico;
(c)"alluvione": pericolo idrologico che comporta l'inondazione temporanea di terreni normalmente asciutti a causa della tracimazione di acque interne o superficiali, comprese le inondazioni fluviali, le inondazioni pluviali o di acque superficiali oppure le inondazioni improvvise, indipendentemente dal fatto che siano di origine fluviale o pluviale o che siano dovute a cause combinate; per alluvione non si intendono le mareggiate;
(d)"grandine": pericolo meteorologico che comporta la caduta di chicchi o granelli di ghiaccio solidi nonché il verificarsi di forti temporali di convezione, trombe d'aria e temporali con fulmini;
(e)"cedimento": pericolo geofisico che comporta lo sprofondamento del terreno a causa di cambiamenti naturali o antropici nelle condizioni del sottosuolo, compresi il restringimento o il rigonfiamento dei terreni argillosi.";
(31)all'articolo 123, paragrafo 7, la formula è sostituita dalla seguente:
‘SI(flood,r,i) = SI(property,r,i) + SI(onshore-property, r,i) +1,5 SI(motor,r,i)’;
(32)all'articolo 124, paragrafo 7, la formula è sostituita dalla seguente:
"SI(hail,r,i) = SI(property,r,i) + SI(onshore-property, r,i) +10 SI(motor,r,i)";
(33)l'articolo 125 è sostituito dal seguente:
"Articolo 125
Sottomodulo del rischio di cedimento
1.
Il requisito patrimoniale per il rischio di cedimento è uguale a:
dove:
(a)la somma comprende tutte le possibili combinazioni (r,s) delle regioni di cui all'allegato VIII bis;
(b)CorrS(r,s) è il coefficiente di correlazione per il rischio di cedimento per la regione r e la regione s di cui all'allegato VIII bis;
(c)SCR(subsidence,r) e SCR(subsidence,s) sono i requisiti patrimoniali per il rischio di cedimento rispettivamente nella regione r e s;
(d)SCR(subsidence, other) è il requisito patrimoniale per il rischio di cedimento in regioni diverse da quelle di cui all'allegato XIII.
2.
Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII bis, il requisito patrimoniale per il rischio di cedimento in una determinata regione r è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe da una perdita istantanea di un importo che, senza deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo, è uguale al seguente:
dove:
(a)la somma comprende tutte le possibili combinazioni di zone a rischio (i,j) della regione r di cui all'allegato IX;
(b)Corr(subsidence,r,i,j) è il coefficiente di correlazione per il rischio di cedimento nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato XXVI;
(c)WSI(subsidence,r,i) e WSI(subsidence,r,j) sono le somme ponderate assicurate per il rischio di cedimento nelle zone a rischio i e j della regione r di cui all'allegato IX.
3.
Per tutte le regioni di cui all'allegato VIII bis e tutte le zone a rischio di tali regioni di cui all'allegato IX, la somma ponderata assicurata per il rischio di cedimento in una determinata zona a rischio i di una determinata regione r è uguale a:
WSI(subsidence,i) = Q(subsidence,r) · W(subsidence,r,i) · SI(subsidence,r,i)
dove:
(a)W(subsidence,r,i) è il fattore di ponderazione del rischio per il rischio di cedimento nella zona a rischio i della regione r di cui all'allegato X;
(b)SI(subsidence,r,i) è la somma assicurata dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le aree di attività 7 e 19 di cui all'allegato I in relazione ai contratti che coprono il rischio di cedimento di edifici residenziali nella zona soggetta a cedimenti i della regione r;
(c)Q(subsidence,r) è il fattore di rischio di cedimento per la regione r di cui all'allegato VIII bis.
Se l'importo stabilito per una particolare zona a rischio a norma del primo comma supera un importo (denominato al presente comma “l'importo inferiore”) uguale alla somma delle perdite potenziali, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe subire per il rischio di cedimento in tale zona a rischio, tenendo conto dei termini e delle condizioni delle sue specifiche polizze, comprese le eventuali limitazioni di pagamento contrattuali, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può, quale metodo alternativo di calcolo, determinare la somma ponderata assicurata per il rischio di cedimento in tale zona a rischio come l'importo inferiore.";
(34)l'articolo 129, paragrafo 1, è così modificato:
(a)la formula è sostituita dalla seguente:
"Lmotor = max (8 100 000; 67 500 ";
(b)le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a)
Na è il numero di veicoli assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 4 e 16 di cui all'allegato I con un limite di polizza stimato superiore a 32 400 000 EUR;
(b)
Nb è il numero di veicoli assicurati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nelle aree di attività 4 e 16 di cui all'allegato I con un limite di polizza stimato pari o inferiore a 32 400 000 EUR.";
(35)l'articolo 130 è così modificato:
(a)al paragrafo 2, lettera a), "250 000 EUR" è sostituito da "337 500 EUR";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4.
Per il calcolo del requisito patrimoniale ipotetico di cui all'articolo 196, lettera a), l'individuazione dell'insieme di veicoli marittimi, lacustri e fluviali corrispondente alla somma massima assicurata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e dell'insieme di piattaforme offshore di esplorazione ed estrazione di petrolio e gas corrispondente alla somma massima assicurata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo tiene conto dell'esistenza di accordi di riassicurazione, di società veicolo e di cartolarizzazioni.";
(36)all'articolo 131, è aggiunto il comma seguente:
"Per il calcolo del requisito patrimoniale ipotetico di cui all'articolo 196, lettera a), l'individuazione dell'insieme di aeromobili corrispondente alla massima somma assicurata conformemente al presente articolo tiene conto dell'esistenza di accordi di riassicurazione, di società veicolo e di cartolarizzazioni.";
(37)all'articolo 132 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4.
Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale ipotetico di cui all'articolo 196, lettera a), l'individuazione dell'insieme di edifici corrispondente alla concentrazione più elevata di rischio di incendio conformemente al presente articolo tiene conto dell'esistenza di accordi di riassicurazione, di società veicolo e di cartolarizzazioni.";
(38)all'articolo 142, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli eventi di cui al primo comma si applicano uniformemente a tutti i contratti di assicurazione e di riassicurazione interessati. Per quanto riguarda i contratti di riassicurazione, l'evento di cui al primo comma, lettere a) e b), si applica ai contratti di assicurazione sottostanti.";
(39)l'articolo 148 è così modificato:
(a)al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
σ(res,s) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s come indicato nei paragrafi 4 e 5;";
(b)al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"
Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT di un determinato segmento è uguale allo scostamento standard del rischio di tariffazione lordo per l'assicurazione malattia NSLT del segmento di cui all'allegato XIV moltiplicato per il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale, laddove quest'ultima sia in vigore per tale particolare segmento, o per un fattore del 100 % in altri casi.";
(c)sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:
"4.
Per tutti i segmenti di cui all'allegato XIV, lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di un determinato segmento è uguale allo scostamento standard del rischio di riservazione lordo per l'assicurazione malattia NSLT del segmento di cui all'allegato XIV moltiplicato per il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale, laddove quest'ultima sia in vigore per tale particolare segmento, o per un fattore del 100 % in altri casi.
Qualora la riassicurazione non proporzionale costituisca una copertura contro eventi sfavorevoli che soddisfa le condizioni di cui al quarto comma, il fattore di aggiustamento della riassicurazione non proporzionale di cui al primo comma è pari a:
Adjust(NP,s) = max ( 0 ; )
dove:
(a)V(net,res,s) rappresenta la migliore stima nominale delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel segmento, al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo della copertura contro eventi sfavorevoli;
(k) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s come indicato all'allegato XIV;
(c)ADC(rec,s) indica il recupero della copertura contro eventi sfavorevoli nello scenario del rischio di riservazione;
(d)Par rappresenta l'importo massimo tra il premio di riassicurazione aggiuntivo, o il suo equivalente, e zero;
(e)C indica la cessione al riassicuratore, espressa in percentuale degli importi dei sinistri tra i punti di attacco e di distacco coperti dalla riassicurazione;
(f)Pr indica il fattore prudenziale, che è pari al 100 %.
Le coperture contro eventi sfavorevoli di cui al secondo comma soddisfano le seguenti condizioni:
(a)ogni copertura contro eventi sfavorevoli è applicata a un solo gruppo specifico di polizze con le stesse caratteristiche di rischio all'interno dello stesso segmento e ha un punto di attacco e di distacco separato e distinto;
(b)il punto di attacco di cui alla lettera a) non supera il valore ottenuto moltiplicando V(net,res,s), di cui al secondo comma, lettera a), e la somma di 1 e σ(res,s,annex) di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Per tipologie di riassicurazione non proporzionale diverse da quelle di cui al secondo comma, il fattore di aggiustamento è pari al 100 %.
5.
Il recupero della copertura contro eventi sfavorevoli di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera c), è pari a:
ADC(rec,s) = min[⋅ (1+ 3 ⋅ σ(res,s,annex)) − R(ap) ; R(cs)]
dove:
(a)V(net,res,s) rappresenta la migliore stima nominale delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nel segmento, al netto degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo della copertura contro eventi sfavorevoli;
(b)R(ap) rappresenta il punto di attacco della struttura riassicurativa;
(c)R(cs) indica l'entità della copertura contro eventi sfavorevoli che è a disposizione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(l) è lo scostamento standard del rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s come indicato all'allegato XIV.";
(40)l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
"Articolo 157
Sottomodulo del rischio di spesa per l'assicurazione malattia
Il requisito patrimoniale per il rischio di spesa per l'assicurazione malattia è uguale alla perdita di fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che deriverebbe dalla combinazione delle variazioni permanenti istantanee seguenti:
(a)un incremento del 10 % dell'importo delle spese prese in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche;
(b)un incremento di un punto percentuale del tasso d'inflazione delle spese (espresso in termini percentuali) utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche.
Per quanto riguarda le obbligazioni di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano tali variazioni alle proprie spese e, se del caso, alle spese delle imprese cedenti.";
(41)all'articolo 164, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Il parametro di correlazione Corr(i,j) di cui al paragrafo 2 è uguale alla voce riportata nella riga i e nella colonna j della seguente matrice di correlazione:
|
j
i
|
Tasso di interesse
|
Azioni
|
Immobili
|
Differenziale
|
Concentrazione
|
Valuta
|
|
Tasso di interesse
|
1
|
A
|
A
|
B
|
0
|
0,25
|
|
Azioni
|
A
|
1
|
0,75
|
0,75
|
0
|
0,25
|
|
Immobili
|
A
|
0,75
|
1
|
0,5
|
0
|
0,25
|
|
Differenziale
|
B
|
0,75
|
0,5
|
1
|
0
|
0,25
|
|
Concentrazione
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
Valuta
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0
|
1
|
Il parametro A è uguale a 0 quando il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 165 è il requisito patrimoniale di cui alla lettera a) di detto articolo. In tutti gli altri casi il parametro A è uguale a 0,5.
Il parametro B è uguale a 0 quando il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 165 è il requisito patrimoniale di cui alla lettera a) di detto articolo. In tutti gli altri casi il parametro B è uguale a 0,25.";
(42)all'articolo 165, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Il requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è uguale al maggiore tra i seguenti valori:
(a) la somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna valuta per il rischio di un incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato all'articolo 166 del presente regolamento;
(b) la somma dei requisiti patrimoniali per ciascuna valuta per il rischio di un calo nella struttura per scadenza dei tassi di interesse come indicato all'articolo 167 del presente regolamento.
In deroga al primo comma, se la valuta nazionale di uno Stato membro è ancorata all'euro e la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base per l'euro, corretta per il rischio valutario, è utilizzata per calcolare la migliore stima in relazione alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione denominate in tale valuta conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare un unico requisito patrimoniale per il rischio di un incremento o, se del caso, calo congiunto nella struttura per scadenza dei tassi di interesse denominati in euro e in tale valuta.";
(43)l'articolo 166 è così modificato:
(a)i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Il requisito patrimoniale per il rischio di un incremento nella struttura per scadenza dei tassi di interesse di una determinata valuta è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo dei tassi di interesse privi di rischio di base di quella data valuta a scadenze diverse. L'aumento del tasso di interesse di base privo di rischio per una data scadenza è calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 2 bis.
2.
Per una data valuta e per le scadenze fino al primo punto di lisciatura incluso, l'incremento del tasso di interesse privo di rischio di base è pari a:
= ⋅ (1 + ) +
dove:
indica la scadenza in anni;
(m) rappresenta l'incremento del tasso di interesse privo di rischio alla scadenza m;
(c)rm rappresenta il tasso di interesse privo di rischio alla scadenza m;
(n) deve essere calcolata nel modo che segue:
i)per le scadenze m inferiori a un anno, è pari al 61 % e è pari al 2,14 %;
ii)per le scadenze m espresse in anni con un numero intero compreso tra 1 e 50 anni, assumono valori conformi alla seguente tabella:
|
Scadenza m
(in anni)
|
|
|
|
1
|
61 %
|
2,14 %
|
|
2
|
53 %
|
1,86 %
|
|
3
|
49 %
|
1,72 %
|
|
4
|
46 %
|
1,61 %
|
|
5
|
45 %
|
1,58 %
|
|
6
|
41 %
|
1,44 %
|
|
7
|
37 %
|
1,30 %
|
|
8
|
34 %
|
1,19 %
|
|
9
|
32 %
|
1,12 %
|
|
10
|
30%
|
1,05 %
|
|
11
|
30 %
|
1,05 %
|
|
12
|
30 %
|
1,05 %
|
|
13
|
30 %
|
1,05 %
|
|
14
|
29 %
|
1,02 %
|
|
15
|
28 %
|
0,98 %
|
|
16
|
28 %
|
0,98 %
|
|
17
|
27 %
|
0,95 %
|
|
18
|
26 %
|
0,91 %
|
|
19
|
26 %
|
0,91 %
|
|
20
|
25 %
|
0,88 %
|
|
21
|
25 %
|
0,87 %
|
|
22
|
24 %
|
0,85 %
|
|
23
|
24 %
|
0,82 %
|
|
24
|
23 %
|
0,80 %
|
|
25
|
22 %
|
0,78 %
|
|
26
|
22 %
|
0,76 %
|
|
27
|
21 %
|
0,74 %
|
|
28
|
21 %
|
0,72 %
|
|
29
|
20 %
|
0,70 %
|
|
30
|
20 %
|
0,69 %
|
|
31
|
20 %
|
0,70 %
|
|
32
|
20 %
|
0,71 %
|
|
33
|
20 %
|
0,71 %
|
|
34
|
20 %
|
0,71 %
|
|
35
|
20 %
|
0,71 %
|
|
36
|
20 %
|
0,72 %
|
|
37
|
21 %
|
0,72 %
|
|
38
|
21 %
|
0,72 %
|
|
39
|
21 %
|
0,73 %
|
|
40
|
21 %
|
0,73 %
|
|
41
|
21 %
|
0,74 %
|
|
42
|
21 %
|
0,74 %
|
|
43
|
21 %
|
0,75 %
|
|
44
|
21 %
|
0,75 %
|
|
45
|
21 %
|
0,75 %
|
|
46
|
21 %
|
0,75 %
|
|
47
|
21 %
|
0,.75 %
|
|
48
|
21 %
|
0,74 %
|
|
49
|
21 %
|
0,74 %
|
|
50
|
21 %
|
0,73 %
|
iii)per le scadenze m di almeno 60 anni, è pari allo 0 %; per le scadenze di almeno 90 anni, è pari al 20 %;
iv)per le altre scadenze m non specificate ai punti da i) a iii), i valori di e sono interpolati linearmente.";
(b)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Per una data valuta e per scadenze superiori al primo punto di lisciatura, l'incremento dei tassi di interesse privi di rischio di base è ricavato applicando il metodo di estrapolazione di cui all'articolo 77 bis della direttiva 2009/138/CE a una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in condizioni di stress, determinata in base alle seguenti ipotesi:
(a)il tasso a termine finale in condizioni di stress è pari alla somma di 15 punti base e del tasso a termine finale corrente;
(b)lo stress sugli ultimi tassi a termine liquidi è determinato applicando le ponderazioni utilizzate per determinare l'ultimo tasso a termine liquido corrente di cui all'articolo 46, paragrafo 1 quater, agli stress applicati ai tassi di interesse corrispondenti alle scadenze di cui alle lettere a) e b) di tale articolo, nell'ipotesi che il paragrafo 2 del presente articolo si applichi a tali scadenze.";
(44)l'articolo 167 è così modificato:
(a)i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Il requisito patrimoniale per il rischio di un calo nella struttura per scadenza dei tassi di interesse di una determinata valuta è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo dei tassi di interesse privi di rischio di base di quella data valuta a scadenze diverse, laddove il calo dei tassi di interesse privi di rischio di base per una determinata scadenza è calcolato in conformità dei paragrafi 2 e 2 bis.
In ogni caso, il tasso di interesse privo di rischio di base ridotto non può essere inferiore a una soglia minima dipendente dalle scadenze. La soglia minima è così determinata:
(a)per le scadenze comprese tra 1 e 7 anni, la soglia minima è pari a – 1,25 %;
(b)per le scadenze di almeno 20 anni, la soglia minima è uguale a – 0,893 %;
(c)per le scadenze comprese tra 7 e 20 anni, la soglia minima è interpolata linearmente.
2.
Per una data valuta e per le scadenze fino al primo punto di lisciatura compreso, il calo del tasso di interesse privo di rischio di base è pari a:
= ⋅(1 – ) –
dove:
indica la scadenza in anni;
(o) rappresenta il calo del tasso di interesse privo di rischio alla scadenza m;
(c)rm rappresenta il tasso di interesse corrente privo di rischio alla scadenza m;
(p) e sono calcolati come segue:
i)per le scadenze m inferiori a un anno, è pari al 58 % e è pari all'1,16 %;
ii)per le scadenze m espresse in anni con un numero intero compreso tra 1 e 50 anni, e assumono valori conformemente alla seguente tabella:
|
Scadenza m
(in anni)
|
|
|
|
1
|
58 %
|
1,16 %
|
|
2
|
51 %
|
0,99 %
|
|
3
|
44 %
|
0,83 %
|
|
4
|
40 %
|
0,74 %
|
|
5
|
40 %
|
0,71 %
|
|
6
|
38 %
|
0,67 %
|
|
7
|
37 %
|
0,63 %
|
|
8
|
38 %
|
0,62 %
|
|
9
|
39 %
|
0,61 %
|
|
10
|
40 %
|
0,61 %
|
|
11
|
41 %
|
0,60 %
|
|
12
|
42 %
|
0,60 %
|
|
13
|
43 %
|
0,59 %
|
|
14
|
44 %
|
0,58 %
|
|
15
|
45 %
|
0,57 %
|
|
16
|
47 %
|
0,56 %
|
|
17
|
48 %
|
0,55 %
|
|
18
|
49 %
|
0,54 %
|
|
19
|
49 %
|
0,52 %
|
|
20
|
50 %
|
0,50 %
|
|
21
|
49 %
|
0,49 %
|
|
22
|
50 %
|
0,49 %
|
|
23
|
51 %
|
0,48 %
|
|
24
|
51 %
|
0,48 %
|
|
25
|
52 %
|
0,47 %
|
|
26
|
52 %
|
0,46 %
|
|
27
|
53 %
|
0,45 %
|
|
28
|
53 %
|
0,44 %
|
|
29
|
53 %
|
0,42 %
|
|
30
|
53 %
|
0,41 %
|
|
31
|
53 %
|
0,40 %
|
|
32
|
53 %
|
0,39 %
|
|
33
|
54 %
|
0,37 %
|
|
34
|
54 %
|
0,36 %
|
|
35
|
54 %
|
0,35 %
|
|
36
|
54 %
|
0,34 %
|
|
37
|
55 %
|
0,33 %
|
|
38
|
55 %
|
0,32 %
|
|
39
|
56 %
|
0,31 %
|
|
40
|
57 %
|
0,30 %
|
|
41
|
57 %
|
0,29 %
|
|
42
|
58 %
|
0,28 %
|
|
43
|
59 %
|
0,27 %
|
|
44
|
61 %
|
0,26 %
|
|
45
|
62 %
|
0,25 %
|
|
46
|
62 %
|
0,23 %
|
|
47
|
63 %
|
0,22 %
|
|
48
|
64 %
|
0,21 %
|
|
49
|
64 %
|
0,19 %
|
|
50
|
65 %
|
0,18 %
|
iii)per le scadenze m di almeno 60 anni, è pari allo 0 %; per le scadenze di almeno 90 anni, è pari al 20 %;
iv)per le altre scadenze m non specificate ai punti da i) a iii), i valori di e sono interpolati linearmente.";
(b)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Per una data valuta e per scadenze superiori al primo punto di lisciatura, il calo dei tassi di interesse privi di rischio di base è ricavato applicando il metodo di estrapolazione di cui all'articolo 77 bis della direttiva 2009/138/CE a una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio in condizioni di stress, determinata in base alle seguenti ipotesi:
(a)il tasso a termine finale in condizioni di stress è pari alla differenza tra il tasso a termine finale corrente e 15 punti base;
(b)lo stress sugli ultimi tassi a termine liquidi è determinato applicando le ponderazioni utilizzate per determinare l'ultimo tasso a termine liquido corrente di cui all'articolo 46, paragrafo 1 quater, agli stress applicati ai tassi di interesse corrispondenti alle scadenze di cui alle lettere a) e b) di tale articolo, nell'ipotesi che il paragrafo 2 del presente articolo si applichi a tali scadenze.";
(45)all'articolo 168 bis, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f)
ogni società soddisfa almeno una delle seguenti condizioni per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari che terminano prima della data in cui è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità:
i)il fatturato annuo della società è superiore a 12 800 000 EUR;
ii)il totale dello stato patrimoniale della società è superiore a 12 800 000 EUR;
iii)il numero dei dipendenti della società è superiore a 50;";
(46)l'articolo 169 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 1 che sono trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma dell'articolo 105 bis della direttiva 2009/138/CE;";
(b)al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale di tipo 2 che sono trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma dell'articolo 105 bis della direttiva 2009/138/CE;";
(c)al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili che sono trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma dell'articolo 105 bis della direttiva 2009/138/CE;";
(d)al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili che sono trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a norma dell'articolo 105 bis della direttiva 2009/138/CE;";
(e)è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5.
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, se il valore di un investimento in strumenti di capitale è negativo e se le perdite che potrebbero derivare dall'investimento sono superiori all'importo investito dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applicano le seguenti disposizioni:
(a)per "valore degli investimenti in strumenti di capitali di tipo 1" si intende il "valore assoluto degli investimenti in strumenti di capitali di tipo 1";
(b)per "valore degli investimenti in strumenti di capitali di tipo 2" si intende il "valore assoluto degli investimenti in strumenti di capitali di tipo 2";
(c)per "valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili" si intende il "valore assoluto degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili"; e
(d)per "valore degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili" si intende il "valore assoluto degli investimenti in strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili".
Il primo comma non si applica alle posizioni corte in strumenti di capitale.
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, le imprese di assicurazione e di riassicurazione presuppongono che gli investimenti in strumenti di capitale con valori negativi diversi da quelli di cui al primo comma abbiano un valore pari a 0.";
(47)l'articolo 170 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE prima del 29 gennaio 2027, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:";
(b)al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE prima del 29 gennaio 2027, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:";
(c)al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE prima del 29 gennaio 2027, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:";
(d)al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE prima del 29 gennaio 2027, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in società di infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:";
(48)all'articolo 171, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Ai fini dell'articolo 169, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 169, paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 169, paragrafo 4, lettera a), dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 170, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 170, paragrafo 4, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in strumenti di capitale ai quali non si applica il metodo look-through e per i quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra quanto segue:";
(49)l’articolo 171 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 171 bis
Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale: dimostrazione della capacità di evitare vendite forzate
1.
Al fine di dimostrare la loro capacità di evitare la vendita forzata di investimenti in strumenti di capitale su base continuativa e in condizioni di stress, come indicato all'articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione o di riassicurazione utilizzano uno dei metodi seguenti:
(a)le metodologie di cui all'articolo 171 ter del presente regolamento per valutare se possono evitare vendite forzate; oppure
(b)la prova della vendita forzata di cui all'articolo 171 quater del presente regolamento.
2.
Le imprese di assicurazione o di riassicurazione applicano in modo coerente il metodo scelto al fine di dimostrare la conformità all'articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), della direttiva 2009/138/CE.
Fatto salvo il primo comma, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono modificare il metodo scelto se dimostrano ex ante in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza che tale modifica è giustificata, tenendo conto del profilo di rischio dell'impresa, dell'importo degli investimenti in strumenti di capitale che si intende classificare come investimenti a lungo termine e della natura, della portata e della complessità dei rischi dell'impresa.";
(50)sono inseriti i seguenti articoli 171 ter, 171 quater e 171 quinquies:
"Articolo 171 ter
Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale: metodologie per evitare le vendite forzate
1.
Ai fini dell'articolo 171 bis, paragrafo 1, lettera a), l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza che soddisfa una delle seguenti condizioni:
(a)un importo sufficiente di particolari gruppi di rischio omogenei delle passività assicurative e riassicurative vita la cui durata di Macaulay è superiore a 9,5 anni è illiquido ai sensi del paragrafo 2; oppure
(b)esiste una riserva di liquidità sufficiente per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione non vita, calcolata conformemente ai paragrafi da 3 a 5.
2.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera soddisfatta se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione rispetta entrambe le condizioni seguenti:
(a)conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, il valore delle passività illiquide di cui al paragrafo 1, lettera a), supera l'importo totale degli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale nel portafoglio di attività relative alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione vita;
(b)la quota di investimenti in strumenti di capitale cui si intende applicare l'articolo 105 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE non supera il valore più elevato tra zero e il rapporto tra il valore delle passività illiquide di cui alla lettera a) del presente paragrafo, conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, e il totale della migliore stima delle riserve tecniche per l'assicurazione vita dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Ai fini del primo comma, un gruppo di rischio omogeneo di passività assicurative e riassicurative vita è considerato illiquido se il requisito patrimoniale per ciascuno dei seguenti rischi è inferiore al 5 % della migliore stima delle passività appartenenti a tale gruppo di rischio omogeneo:
(a)il rischio di mortalità di cui all'articolo 137;
(b)il rischio di un incremento permanente dei tassi di estinzione anticipata di cui all'articolo 142, paragrafo 1, lettera a);
(c)il rischio di mortalità per l'assicurazione malattia di cui all'articolo 152;
(d)il rischio di un aumento permanente dei tassi di estinzione anticipata dell'assicurazione malattia SLT di cui all'articolo 159, paragrafo 1, lettera a).
3
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è considerata soddisfatta se la riserva di liquidità calcolata conformemente al paragrafo 6 è superiore al 100 %.
Ai fini del primo comma, la riserva di liquidità è calcolata come il rapporto tra il valore del portafoglio di attività liquide corrispondente alle attività di assicurazione non vita e la migliore stima delle riserve tecniche per l'assicurazione non vita al netto della riassicurazione, calcolato conformemente ai paragrafi 4 e 5.
4.
Ai fini del paragrafo 3, il portafoglio di attività liquide corrispondente alle attività di assicurazione non vita comprende le attività di livello 1, di livello 2A e di livello 2B, ai sensi del presente paragrafo.
La somma dei valori ai fini della solvibilità delle attività di livello 2A e 2B non supera il 40 % del valore totale ai fini della solvibilità del portafoglio di attività liquide di cui al primo comma. Ai fini della solvibilità, il valore delle attività di livello 2B non supera il 15 % del valore totale ai fini della solvibilità del portafoglio di attività liquide di cui al primo comma.
Le attività liquide detenute tramite organismi di investimento collettivo e altri investimenti confezionati come fondi nei quali le imprese di assicurazione o di riassicurazione detengono quote o azioni possono essere prese in considerazione fino a un importo assoluto di 500 milioni di EUR.
Costituiscono attività di livello 1 soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
(a)disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
(b)attività che rappresentano crediti verso una delle controparti di cui all'articolo 180, paragrafo 2;
(c)attività garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, se la garanzia soddisfa i requisiti di cui all'articolo 215.
Costituiscono attività di livello 2A soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
(a)obbligazioni e prestiti assegnati alle classi di merito di credito 0 o 1, esclusi le obbligazioni e i prestiti emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione o da soggetti del settore finanziario ai sensi dell'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) n. 575/2013;
(b)obbligazioni garantite di cui all'articolo 180, paragrafo 1, che sono state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1, escluse quelle emesse da un soggetto del settore finanziario appartenente allo stesso gruppo.
Costituiscono attività di livello 2B soltanto le attività che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
(a)cartolarizzazioni STS alle quali un'ECAI prescelta ha assegnato una valutazione del merito di credito corrispondente a una classe di merito di credito 0 o 1 o che rappresentano un segmento senior, e che non sono create da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b)obbligazioni e prestiti assegnati alle classi di merito di credito 2 o 3, esclusi le obbligazioni e i prestiti emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione o da soggetti del settore finanziario ai sensi dell'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) n. 575/2013;
(c)investimenti in strumenti di capitale, diversi dagli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale o in strumenti di capitale di natura strategica, e diversi dagli investimenti in imprese di assicurazione e di riassicurazione, enti creditizi o finanziari e imprese di investimento, che sono quotati in mercati regolamentati dei paesi membri del SEE o dell'OCSE o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE, la cui sede legale o centrale si trova in uno Stato membro dell'Unione europea;
5.
Ai fini del calcolo della riserva di liquidità di cui al paragrafo 3, primo comma, si applica quanto segue:
(a)il valore del portafoglio di attività liquide di cui al paragrafo 4, primo comma, è pari alla somma dei seguenti elementi:
–il valore ai fini della solvibilità delle attività di livello 1 soggette a un coefficiente di scarto dello 0 %;
–il valore ai fini della solvibilità delle attività di livello 2 A soggette a un coefficiente di scarto del 15 %;
–il valore ai fini della solvibilità delle cartolarizzazioni che rientrano tra le attività di livello 2B soggette a un coefficiente di scarto del 25 %;
–il valore ai fini della solvibilità delle attività di livello 2B diverse dalle cartolarizzazioni soggette a un coefficiente di scarto del 50 %;
(b)ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche per l'assicurazione non vita di cui al paragrafo 4, i flussi di cassa derivanti da contratti di riassicurazione o da società veicolo che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 209, 211 e 213 sono soggetti a un coefficiente di scarto del 15 %. I flussi di cassa derivanti da contratti di riassicurazione o società veicolo che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 209, 211 e 213 sono soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %.
6.
In deroga al paragrafo 5, lettera a), le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano i seguenti coefficienti di scarto ai loro investimenti in attività liquide detenute tramite organismi di investimento collettivo e altri investimenti confezionati come fondi in cui le imprese detengono quote o azioni:
(c)0 % per disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
(d)5 % per attività di livello 1 diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
(e)20 % per le attività di livello 2A;
(f)30 % per le cartolarizzazioni che rientrano nelle attività di livello 2B;
(g)55 % per le attività di livello 2B diverse dalle cartolarizzazioni.
Articolo 171 quater
Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale: prova della vendita forzata
1.
Ai fini dell'articolo 171 bis, paragrafo 1, lettera b), l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)l'impresa rispetta i propri limiti di tolleranza del rischio;
(b)il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, valutato senza ricorrere ad alcuna delle misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, all'articolo 308 quater, all'articolo 308 quinquies o, se del caso, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, è superato con un margine adeguato, tenendo conto della posizione di solvibilità dell'impresa, compreso il piano di gestione patrimoniale a medio termine dell'impresa;
(c)sulla base di proiezioni su un orizzonte temporale di cinque anni, l'impresa è in grado di generare flussi di cassa in entrata superiori a quelli in uscita, sia su base continuativa che in condizioni di stress durante ciascuno dei cinque esercizi finanziari successivi (prova della vendita forzata) nell'arco temporale della prova.
2.
Per la prova della vendita forzata di cui al paragrafo 1, lettera c), si applicano tutte le disposizioni seguenti:
(a)nel valutare su base continuativa i flussi di cassa in entrata e in uscita, le imprese di assicurazione e di riassicurazione ipotizzano che la situazione sui mercati finanziari nell'orizzonte temporale della prova rimanga quella esistente alla data di riferimento della prova;
(b)nel valutare i flussi di cassa in entrata e in uscita in condizioni di stress, le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano le ipotesi di stress di cui al paragrafo 5 e non sono tenute a tenere conto di ulteriori effetti di secondo impatto o a livello di mercato;
(c)nel valutare i flussi di cassa in entrata e in uscita sia su base continuativa che in condizioni di stress, le decisioni di investimento o di cessione previste dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione sono coerenti con la strategia aziendale dell'impresa, le sue politiche scritte in materia di gestione degli investimenti, della liquidità e delle attività e passività nonché con le future misure di gestione di cui all'articolo 23.
3.
Per la prova della vendita forzata di cui al paragrafo 1, lettera c), i flussi di cassa in entrata includono solo il valore delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti alla data di riferimento e i flussi in entrata provenienti dalle seguenti fonti nell'orizzonte temporale delle proiezioni:
(a)ricavi derivanti dalla vendita delle seguenti attività, detenute direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo o altri investimenti confezionati come fondi in cui l'impresa detiene quote o azioni:
i)attività che rappresentano crediti verso una delle controparti di cui all'articolo 180, paragrafo 2;
ii)attività garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, se la garanzia soddisfa i requisiti di cui all'articolo 215;
iii)obbligazioni e prestiti assegnati alle classi di merito di credito 0, 1, 2 o 3, esclusi le obbligazioni e i prestiti emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione o da soggetti del settore finanziario ai sensi dell'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) n. 575/2013;
iv)obbligazioni garantite di cui all'articolo 180, paragrafo 1, che sono state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1, escluse quelle emesse da un soggetto del settore finanziario appartenente allo stesso gruppo;
v)cartolarizzazioni STS alle quali un'ECAI prescelta ha assegnato una valutazione del merito di credito corrispondente a una classe di merito di credito 0 o 1 o che rappresentano un segmento senior, e che non sono create da soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
vi)strumenti di capitale, diversi dagli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale o dagli strumenti di capitale di natura strategica, e diversi dagli investimenti in soggetti del settore finanziario, che sono quotati in mercati regolamentati dei paesi membri del SEE o dell'OCSE o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE, la cui sede legale o centrale si trova in Stati membri dell'UE;
(b)ricavi alla data di scadenza derivanti dalle attività a termine di cui alla lettera a) e ricavi regolari derivanti dalle attività di cui a tale lettera e da investimenti immobiliari e da investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi i ricavi futuri non contrattuali stimati con prudenza, come il pagamento di dividendi, a condizione che i ricavi non contrattuali previsti per un determinato anno non siano superiori alla loro media storica di tre anni;
(c)premi e altri flussi di cassa in entrata inclusi nel limite contrattuale della migliore stima delle riserve tecniche per l'assicurazione vita, premi per l'assicurazione vita stimati con prudenza e altri flussi di cassa in entrata che l'impresa deve acquisire nell'orizzonte temporale della prova non inclusi nel limite contrattuale, a condizione che tali premi stimati con prudenza e gli altri flussi di cassa in entrata nel corso di un determinato anno non siano mai considerati superiori alla loro media storica su tre anni o, se vi sono dati disponibili per un periodo inferiore a tre anni, non siano considerati superiori a quelli dell'anno più recente, nonché i flussi di cassa in entrata derivanti dalla riassicurazione accettata delle obbligazioni di assicurazione vita;
(d)premi e altri flussi di cassa in entrata inclusi nel limite contrattuale della migliore stima delle riserve tecniche per l'assicurazione non vita, premi per l'assicurazione non vita stimati con prudenza e altri flussi di cassa in entrata che l'impresa deve acquisire nell'orizzonte temporale della prova non inclusi nel limite contrattuale, a condizione che tali premi e altri flussi di cassa in entrata stimati con prudenza nel corso di un determinato anno non siano considerati superiori alla loro media storica su tre anni o, qualora vi siano dati disponibili per un periodo inferiore a tre anni, non siano considerati superiori a quelli dell'anno più recente, nonché i flussi di cassa in entrata derivanti dalla riassicurazione accettata di obbligazioni non vita;
(e)ricavi derivanti dal reinvestimento dei flussi di cassa in entrata di cui alle lettere da a) a d) che superano i flussi di cassa in uscita di cui al paragrafo 4, quando il rendimento dell'investimento deriva dalla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, tenendo conto dell'aggiustamento per la volatilità.
Le attività di cui al primo comma, lettera a), detenute tramite un veicolo di investimento sul quale l'impresa di assicurazione o di riassicurazione esercita il controllo o, nella misura dei diritti dell'impresa, tramite un veicolo di investimento sul quale un altro soggetto dello stesso gruppo esercita un controllo e in cui l'impresa detiene quote o azioni possono essere prese integralmente in considerazione.
Le attività di cui al primo comma, lettera a), detenute tramite organismi di investimento collettivo e altri investimenti confezionati come fondi diversi da quelli di cui alla frase precedente possono essere prese in considerazione fino a un importo assoluto di 500 milioni di EUR.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono decidere di non tenere conto dei flussi di cassa in entrata di cui al primo comma, lettera b) o e).
Per stimare i flussi di cassa in entrata di cui al primo comma, lettere c) e d), che non sono inclusi nel limite contrattuale, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza che sono adeguatamente prese in considerazione prospettive negative plausibili per quanto riguarda i dati storici.
Ai fini del primo comma, lettera a), le imprese di assicurazione e di riassicurazione non tengono conto delle attività che coprono la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione alle quali si applica l'aggiustamento di congruità.
Nell'ipotesi di ricavi derivanti dalla vendita di obbligazioni, prestiti e cartolarizzazioni che coprono la migliore stima delle obbligazioni di assicurazione alle quali si applica l'aggiustamento per la volatilità nell'orizzonte temporale della prova, l'impresa è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza che il suo profilo di rischio non si discosta in modo significativo dalle seguenti ipotesi sottese all'aggiustamento per la volatilità, anche a seguito di tali vendite e in condizioni di stress:
(a)l'impresa detiene attività sensibili agli spread ed è esposta a variazioni degli spread di credito;
(b)l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità non si traduce in situazioni in cui l'impatto di un'esagerazione degli spread di credito sulle attività detenute dall'impresa è sovracompensato dall'impatto dell'aggiustamento per la volatilità sulla migliore stima delle riserve tecniche;
(c)i flussi di cassa derivanti dalle passività assicurative dell'impresa a cui si applica l'aggiustamento per la volatilità sono sufficientemente stabili e prevedibili per garantire che l'impresa non sia esposta al rischio di vendita forzata delle sue attività sensibili agli spread e che possa invece mantenere tali attività, anche in caso di perturbazione del mercato.
4.
Per la prova della vendita forzata di cui al paragrafo 1, lettera c), si considerano flussi di cassa in uscita tutte le tipologie seguenti:
(a)flussi di cassa in uscita relativi a sinistri, riscatti, altri flussi tecnici in uscita, compresi i costi operativi, e imposte, entro il limite contrattuale della migliore stima delle riserve tecniche per l'assicurazione vita, flussi di cassa in uscita corrispondenti a obbligazioni relative ai premi per l'assicurazione vita che non sono inclusi nel limite contrattuale di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), nonché i flussi di cassa in uscita derivanti dalla riassicurazione accettata di obbligazioni di assicurazione vita;
(b)flussi di cassa in uscita relativi a sinistri, riscatti, altri flussi tecnici in uscita, compresi i costi operativi, e imposte, entro il limite contrattuale della migliore stima delle riserve tecniche per l'assicurazione non vita, flussi di cassa in uscita corrispondenti ad obbligazioni relative ai premi per l'assicurazione non vita che non sono inclusi nel limite contrattuale di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera d), nonché i flussi di cassa in uscita derivanti dalla riassicurazione accettata di obbligazioni di assicurazione non vita;
(c)flussi di cassa in uscita derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e accordi analoghi, obblighi di marginazione e altri flussi finanziari in uscita;
(d)flussi di cassa in uscita derivanti da contributi al regime pensionistico relativi ai dipendenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(e)flussi di cassa in uscita derivanti da altre spese, che non sono inclusi nel calcolo della migliore stima delle riserve tecniche, e altri flussi di cassa in uscita, compresi i seguenti:
i)distribuzioni di dividendi e altri pagamenti ad azionisti e altri creditori subordinati;
ii)riacquisto di azioni proprie e rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri;
iii)altri flussi di cassa in uscita, compresi quelli infragruppo, che non figurano nei punti precedenti, tra cui passività potenziali, bonus e altre remunerazioni variabili e impegni fuori bilancio.
5.
Per la prova della vendita forzata in condizioni di stress di cui al paragrafo 1, lettera c), l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presume di essere soggetta ai seguenti stress:
(a)durante il primo esercizio delle proiezioni vi è un flusso di cassa in uscita aggiuntivo pari all'aggregazione dei requisiti patrimoniali derivanti dai moduli di rischio di cui al titolo I, capo V, al netto dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 205, dove l'aggregazione si basa sui parametri di correlazione di cui all'allegato IV della direttiva 2009/138/CE;
(b)durante ciascuno dei quattro esercizi successivi delle proiezioni vi è un flusso di cassa in uscita aggiuntivo pari all'aggregazione dei requisiti patrimoniali derivanti dai moduli di rischio di cui al titolo I, capo V, al netto dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 205, senza tenere conto dei sottomoduli di cui al secondo comma del presente paragrafo, dove l'aggregazione si basa sui parametri di correlazione di cui all'allegato IV della direttiva 2009/138/CE.
I sottomoduli di cui al primo comma, lettera b), sono i seguenti:
(a)la somma dei requisiti patrimoniali per i rischi di catastrofe per l'assicurazione non vita, per l'assicurazione vita e per l'assicurazione malattia, calcolati conformemente rispettivamente agli articoli 119, 143 e 160;
(b)la somma dei requisiti patrimoniali per i rischi di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita, per l'assicurazione vita, per l'assicurazione malattia NSLT e per l'assicurazione malattia SLT, calcolati conformemente rispettivamente agli articoli 118, 142, 150 e 159.
Ai fini del primo comma, lettera b), si considerano le seguenti ipotesi:
(a)i requisiti patrimoniali per i moduli relativi al rischio di mercato e al rischio di inadempimento della controparte diminuiscono ad ogni anno della prova e la percentuale di riduzione per un determinato anno è pari alla diminuzione del valore totale previsto delle attività detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione alla fine dell'anno precedente;
(b)in relazione al sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 115, i flussi di cassa in uscita di cui al paragrafo 4, lettera b), sono stimati aumentando i pertinenti flussi di cassa in uscita in ciascun segmento s di cui all'allegato II come segue:
i)i flussi di cassa in uscita durante il primo anno successivo alla data di inizio o di rinnovo della copertura assicurativa o riassicurativa sono aumentati di una percentuale pari agli scostamenti standard per il rischio di tariffazione per l'assicurazione non vita dei segmenti s di cui all'allegato II moltiplicati per tre;
ii)i flussi di cassa in uscita dopo il primo anno successivo alla data di inizio o di rinnovo della copertura assicurativa o riassicurativa sono aumentati di una percentuale pari allo scostamento standard per il rischio di riservazione per l'assicurazione non vita dei segmenti s di cui all'allegato II moltiplicato per tre;
(c)in relazione al sottomodulo del rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 146, i flussi di cassa in uscita di cui al paragrafo 4, lettera b), sono stimati aumentando i pertinenti flussi di cassa in uscita in ciascun segmento s di cui all'allegato XIV come segue:
i)i flussi di cassa in uscita durante il primo anno successivo alla data di inizio o di rinnovo della copertura assicurativa o riassicurativa sono aumentati di una percentuale pari allo scostamento standard per il rischio di tariffazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'allegato XIV moltiplicato per tre;
ii)i flussi di cassa in uscita dopo il primo anno successivo alla data di inizio o di rinnovo della copertura assicurativa o riassicurativa sono aumentati di una percentuale pari allo scostamento standard per il rischio di riservazione per l'assicurazione malattia NSLT del segmento s di cui all'allegato XIV moltiplicato per tre.
6.
Per la prova della vendita forzata in condizioni di stress di cui al paragrafo 1, lettera c), l'impresa di assicurazione o di riassicurazione formula le seguenti ipotesi aggiuntive per quanto riguarda determinati flussi di cassa:
(a)nell'orizzonte temporale della prova, i valori in condizioni di stress dei flussi di cassa di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), e al paragrafo 4, lettera a), sono coerenti con lo scenario del sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione vita di cui all'articolo 142 e, se del caso, con il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia SLT di cui all'articolo 159;
(b)nell'orizzonte temporale della prova, i valori in condizioni di stress dei flussi di cassa di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera d), e al paragrafo 4, lettera b), sono coerenti con lo scenario del sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 118 e, se del caso, con il sottomodulo del rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione malattia NSLT di cui all'articolo 150;
(c)i valori in condizioni di stress dei flussi di cassa in uscita di cui al paragrafo 4, lettere c), d) ed e), sono coerenti con il paragrafo 2, lettera c), e con le pratiche di distribuzione passate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, in particolare in contesti di stress del mercato; inoltre l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presuppone che sussistano le passività potenziali e gli impegni fuori bilancio di cui al paragrafo 4, lettera e), punto iii);
(d)per determinare i ricavi derivanti dal reinvestimento di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera e), si presume che la struttura per scadenza del tasso di interesse cambi conformemente allo scenario sottostante il calcolo del sottomodulo del rischio di tasso di interesse incluso nel calcolo del flusso di cassa in uscita di cui al paragrafo 5.
Articolo 171 quinquies
Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale: organismi di investimento collettivo con un profilo di rischio inferiore
1.
I fondi di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE appartengono a una delle tipologie di organismi di investimento collettivo o di fondi di investimento alternativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2.
Le tipologie di organismi di investimento collettivo e di fondi di investimento alternativi di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
(a)i fondi di investimento europei a lungo termine a norma del regolamento (UE) 2015/760;
(b)i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013;
(c)i fondi per il venture capital qualificati ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013;
(d)i fondi di investimento alternativi chiusi gestiti da GEFIA UE autorizzati, che non ricorrono alla leva finanziaria calcolata conformemente al metodo degli impegni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
3.
Se le condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE sono soddisfatte al livello dell'organismo di investimento collettivo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 105 bis, paragrafo 4, di tale direttiva si applica a:
(a)strumenti di capitale detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo, se il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento può essere applicato a tutte le esposizioni;
(b)quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo, se il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento non può essere applicato a tutte le esposizioni.";
(51)all'articolo 172, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
L'aggiustamento simmetrico non è inferiore a -13 % né superiore al 13 %.";
(52)l'articolo 173 è sostituito dal seguente:
"Articolo 173
Investimenti in strumenti di capitale nell'ambito di programmi legislativi
1.
Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione investe in strumenti di capitale, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo, nell'ambito di un programma legislativo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, il sottomodulo del rischio azionario standard applicabile alla parte di tali investimenti in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri ammissibili dell'impresa è calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, previa approvazione dell'autorità di vigilanza.
2.
Le percentuali di cui all'articolo 169 del presente regolamento sono ridotte in proporzione alla riduzione quantificata del rischio di credito realizzata nell'ambito del programma legislativo.
3.
Se la Commissione tiene un registro pubblico dei programmi legislativi ritenuti conformi alle condizioni di cui all'articolo 133, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si ritiene che qualsiasi programma incluso in tale registro consegua una riduzione del rischio di credito complessivo di almeno il 5 %.";
(53)all'articolo 176, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Il requisito patrimoniale per il rischio di spread relativo a obbligazioni e prestiti SCRbonds è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo di stressi nel valore di ciascuna obbligazione o ciascun prestito i diversi dai prestiti in stato di default oppure oggetto di misure di concessione e dai prestiti ipotecari conformi ai requisiti dell'articolo 191, compresi i depositi bancari diversi da quelli di cui all'articolo 189, paragrafo 2, lettera b).";
(54)all'articolo 176 bis, paragrafo 3, lettera g), il punto v) è sostituito dal seguente:
"v)
è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari che terminano prima della data in cui è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità:
–il fatturato annuo della società è superiore a 12 800 000 EUR;
–il totale dello stato patrimoniale della società è superiore a 12 800 000 EUR;
–il numero dei dipendenti della società è superiore a 50;";
(55)all’articolo 176 quater, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e)
è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari che terminano prima della data in cui è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità:
i)il fatturato annuo dell'emittente è superiore a 12 800 000 EUR;
ii)il totale dello stato patrimoniale dell'emittente è superiore a 12 800 000 EUR;
iii)il numero dei dipendenti dell'emittente è superiore a 50.";
(56)l'articolo 178 è così modificato:
(a)al paragrafo 3, la tabella è sostituita dalla seguente:
"
|
Classe di merito di credito
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 e 6
|
|
Durata
|
stressi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
|
(duri)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fino a 5
|
min [bi duri ; 1]
|
|
0,7 %
|
|
0,9 %
|
|
1,4 %
|
|
2,5 %
|
|
4,5 %
|
|
7,5 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Più di 5 e fino a 10
|
min [ai +bi (duri - 5); 1]
|
3,5 %
|
0,5 %
|
4,5 %
|
0,6 %
|
7,0 %
|
0,7 %
|
12,5 %
|
1,5 %
|
22,5 %
|
2,5 %
|
37,5 %
|
4,2 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Più di 10 e fino a 15
|
min [ai +bi (duri – 10); 1]
|
6,0 %
|
0,5 %
|
7,5 %
|
0,5 %
|
10,5 %
|
0,5 %
|
20,0 %
|
10,1 % Croazia 2,3 %
|
35,0 %
|
1,8 %
|
58,5 %
|
0,5 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Più di 15 e fino a 20
|
min [ai +bi (duri – 15); 1]
|
8,5 %
|
0,5 %
|
10,0 %
|
0,5 %
|
13,0 %
|
0,5 %
|
25,0 %
|
10,1 % Croazia 2,3 %
|
44,0 %
|
0,5 %
|
61,0 %
|
0,5 %
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Più di 20
|
min [ai +bi (duri – 20); 1]
|
11,0 %
|
0,5 %
|
12,5 %
|
0,5 %
|
15,5 %
|
0,5 %
|
30,0 %
|
0,5 %
|
46,5 %
|
0,5 %
|
63,5 %
|
0,5 %
|
";
(b)al paragrafo 4, la tabella è sostituita dalla seguente:
"
|
Classe di merito di credito
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5 e 6
|
|
Durata
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stressi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
ai
|
bi
|
|
(duri)
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
fino a 5
|
min [bi duri ; 1]
|
|
2,0 %
|
|
2,6 %
|
|
4,0 %
|
|
7,1 %
|
|
12,7 %
|
|
21,3 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Più di 5 e fino a 10
|
min [ai +bi (duri – 5); 1]
|
9,8 %
|
1,1 %
|
12,8 %
|
1,4 %
|
20,2 %
|
2,0 %
|
35,3 %
|
4,2 %
|
63,5 %
|
7,3 %
|
100,0 %
|
0,0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Più di 10 e fino a 15
|
min [ai +bi (duri – 10); 1]
|
15,3 %
|
1,1 %
|
19,8 %
|
1,1 %
|
30,2 %
|
1,4 %
|
56,3 %
|
2,9 %
|
100,0 %
|
0,0 %
|
100,0 %
|
0,0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Più di 15 e fino a 20
|
min [ai +bi (duri - 15); 1]
|
20,8 %
|
1,1 %
|
25,3 %
|
1,1 %
|
37,2 %
|
1,4 %
|
70,8 %
|
2,9 %
|
100,0 %
|
0,0 %
|
100,0 %
|
0,0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Più di 20
|
min [ai +bi (duri – 20); 1]
|
26,3 %
|
1,1 %
|
30,8 %
|
1,1 %
|
44,2 %
|
1,4 %
|
85,3 %
|
1,5 %
|
100,0 %
|
0,0 %
|
100,0 %
|
0,0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
";
(c)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
"8.
Alle posizioni verso una cartolarizzazione senior non contemplate ai paragrafi da 3 a 7, per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla formula seguente:
stressi = min(bi · duri ;1)
dove bi viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:
|
Classe di merito di credito
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
bi
|
2,7 %
|
3,3 %
|
4,4 %
|
7,5 %
|
14,3 %
|
23,5 %
|
100,0 %
|
";
(d)è inserito il seguente paragrafo 8 bis:
"8 bis.
Alle posizioni verso una cartolarizzazione non senior non contemplate ai paragrafi da 3 a 8, per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla formula seguente:
stressi = min(bi · duri ;1)
dove bi viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:
|
Classe di merito di credito
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
bi
|
7,4 %
|
9,0 %
|
12,0 %
|
18,8 %
|
38,9 %
|
63,8 %
|
100,0 %
|
";
(e)il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
"9.
Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 8 bis si attribuisce un fattore di rischio stressi del 100 %.";
(57)l'articolo 180 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Alle esposizioni in forma di obbligazioni ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 (obbligazioni garantite) che sono state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1 si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente alla seguente tabella.";
(b)al paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti:
"Quando un'esposizione assume la forma di una singola obbligazione o di un singolo prestito garantiti in parte, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui alle lettere da a) a d), se la garanzia soddisfa i requisiti di cui all'articolo 215 e costituisce una garanzia di prima perdita pari ad almeno il 5 % del valore nominale dell'esposizione, anche alla parte del valore dell'esposizione coperta dalla garanzia è assegnato un fattore di rischio stressi dello 0 %.
Quando un'esposizione assume la forma di un portafoglio di obbligazioni e prestiti garantito in parte, incondizionatamente e irrevocabilmente da una delle controparti di cui alle lettere da a) a d) e se la garanzia soddisfa i requisiti di cui all'articolo 215 e costituisce una garanzia di prima perdita pari ad almeno il 5 % dell'esposizione totale nominale, per il calcolo del rischio di spread l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può assegnare un fattore di rischio stressi dello 0 % a un importo di obbligazioni e prestiti all'interno del portafoglio il cui valore cumulativo è pari al valore totale della garanzia.
Ai fini del terzo e del quarto comma, i requisiti di cui all'articolo 215, lettera f), si considerano soddisfatti se la garanzia parziale copre proporzionalmente tutti i tipi di pagamenti regolari che il debitore è tenuto a effettuare in relazione al credito.";
(c)il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
"10.
Alle posizioni verso una cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti, si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.";
(58)l'articolo 182 è così modificato:
(a)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Ai fini del paragrafo 4, alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnata una classe di merito di credito conformemente al capo 1, sezione 2, del presente titolo. La classe di merito di credito per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è ridotta di un'unità quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
(a)tali esposizioni sono diverse da quelle di cui all'articolo 187, paragrafo 3, lettera b);
(b)tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazioni centrali e banche centrali;
(c)la classe di merito di credito per tali esposizioni è pari o superiore a due.";
(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:
"5 bis.
Le esposizioni verso le amministrazioni regionali e le autorità locali degli Stati membri non elencate all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 sono classificate nella classe di merito di credito 1.
5 ter.
Le esposizioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri che non sono elencate all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011, qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215 del presente regolamento, sono classificate nella classe di merito di credito 1.";
(59)all'articolo 184, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera g):
"g)
il valore di un investimento in strumenti di capitale, se tale valore è negativo.";
(60)l'articolo 187 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Alle esposizioni in forma di obbligazioni ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 (obbligazioni garantite) si attribuisce una soglia relativa di eccesso di esposizione CTi del 15 % a condizione che le esposizioni corrispondenti in forma di obbligazioni garantite siano state assegnate alla classe di merito di credito 0 o 1. Le esposizioni in forma di obbligazioni garantite sono considerate esposizioni single-name, indipendentemente da altre esposizioni verso la stessa controparte in qualità di emittente delle obbligazioni garantite, che costituiscono un'esposizione single-name a sé stante.";
(b)i paragrafi 4 bis e 4 ter sono soppressi;
(61)l'articolo 189 è così modificato:
(a)al paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):
"g)
operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo e operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;
h)
contributi prefinanziati e contributi non finanziati al fondo di garanzia di una CCP, ai sensi rispettivamente dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 90), e dell'articolo 300, punto 10), del regolamento (UE) n. 575/2013, se la CCP è una controparte centrale qualificata.";
(b)al paragrafo 3, è inserita la seguente lettera c bis):
"c bis)
i prestiti in stato di default e i prestiti oggetto di misure di concessione;";
(62)l'articolo 191 è così modificato:
(a)al paragrafo 4, "1 milione di EUR" è sostituito da "1,35 milioni di EUR";
(b)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7.
È soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a)il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dalla performance dell'immobile sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia collaterale. Per queste altre fonti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione stabilisce il rapporto massimo prestito/reddito nel quadro della sua politica di concessione di prestiti e ottiene prove adeguate del reddito pertinente al momento della concessione del prestito, oppure
(b)l'esposizione è conforme all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e all'articolo 124, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013.";
(63)l'articolo 192 è così modificato:
(a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Quando l'accordo di riassicurazione è concluso con un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o con un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo e il 60 % o più delle attività di tale controparte è soggetto a contratti di garanzia collaterale, la perdita per inadempimento è uguale a:
LGD = max[90 % (Recoverables +50 % * RMre) – F’’’ . Garanzie collaterali; 0]
dove F’’’ è un fattore che tiene conto dell'effetto economico del contratto di garanzia collaterale relativo all'accordo di riassicurazione o alla cartolarizzazione in caso di un evento creditizio collegato alla controparte.";
(b)al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"La perdita per inadempimento su un derivato che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 192 bis, paragrafo 1, o dell'articolo 192 ter è uguale a:";
(c)sono inseriti i seguenti paragrafi 3 sexies e 3 septies:
"3 sexies.
La perdita per inadempimento su operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo o operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito è uguale a:
LGD = max(Exposure – Collateral; 0)
dove:
(a)Exposure indica il valore dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione, determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b)Collateral rappresenta il valore aggiustato per il rischio dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte.
3 septies.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno concluso accordi di compensazione contrattuale che coprono più operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo od operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito che rappresentano esposizioni creditizie verso la stessa controparte possono calcolare la perdita per inadempimento su tali operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo o operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, come previsto al paragrafo 3 sexies, sulla base dell'effetto economico combinato di tutte le operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo o operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito coperte dallo stesso accordo di compensazione contrattuale, a condizione che siano rispettate le disposizioni degli articoli 209 e 210 in relazione alla compensazione.
Quando la perdita per inadempimento sulle operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo o operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito deve essere calcolata in base alle modalità di cui al primo comma, ai fini del paragrafo 3 sexies si applicano le seguenti disposizioni:
(a)il valore dei titoli o del contante prestati alla controparte è il valore totale, ai fini della solvibilità, dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni coperte dall'accordo di compensazione contrattuale;
(b)il valore aggiustato per il rischio dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte è determinato a livello della combinazione di operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo o operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito coperte dall'accordo di compensazione contrattuale.";
(d)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
La perdita per inadempimento su un prestito ipotecario è uguale a:
LGD = max[Loan – (80 % × Mortgage + Guarantee); 5 % × max[0 ; (Loan – Guarantee)]]
dove:
(a)Loan è il valore del prestito ipotecario determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b)Mortgage è il valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio;
(c)Guarantee è l'importo che il garante sarebbe tenuto a versare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di inadempimento del debitore del prestito ipotecario nel momento in cui il valore degli immobili detenuti a titolo di ipoteca sia pari all'80 % del valore dell'ipoteca aggiustato per il rischio.
Ai fini della lettera c), una garanzia è riconosciuta solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
(a)è fornita da una controparte di cui all'articolo 180, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), o da una controparte che sia a sua volta pienamente garantita da una delle controparti di cui al primo comma, lettere da a) a d), di tale articolo;
(b)soddisfa i requisiti di cui agli articoli 209 e 210 e all'articolo 215, lettere da a) a e).
Se la garanzia è fornita da una controparte pienamente garantita da una o più delle controparti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), i requisiti di cui all'articolo 215, lettera c), punto iii), e lettera d), si considerano soddisfatti se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del primo garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
(a)corrisponde ad una stima attendibile dell'importo delle perdite che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione prestatrice potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;
(b)è proporzionale alla copertura della garanzia.";
(e)è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis.
La perdita per inadempimento su un prestito in stato di default o su un prestito oggetto di misure di concessione è uguale a:
LGD = max (Loan – Recoverables; 36 % * Loan)
dove:
(a)Loan è il valore del prestito ipotecario determinato ai sensi dell'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b)Recoverables indica il valore attuale del recupero dei crediti calcolato conformemente agli orientamenti adottati a norma dell'articolo 181, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.";
(f)sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:
"7.
La perdita per inadempimento su un contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una controparte centrale qualificata è pari al 18 % del contributo.
8.
La perdita per inadempimento su un contributo non finanziato al fondo di garanzia di una controparte centrale qualificata è pari allo 0 % del contributo.";
(64)all'articolo 192 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Ai fini dell'articolo 192, paragrafo 3, un derivato rientra nell'ambito di applicazione del presente paragrafo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
(a)il derivato è una operazione relativa a CCP in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è il cliente;
(b)le posizioni e le attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione relative a detta operazione sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale distinzione e separazione le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale per inadempimento o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;
(c)le leggi, i regolamenti, le norme e gli accordi contrattuali applicabili all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o alla CCP, o che le vincolano, facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tale contratto e operazione e delle corrispondenti garanzie collaterali a un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di inadempimento o di insolvenza del partecipante diretto originario, nel qual caso le posizioni del cliente e le garanzie collaterali sono trasferite al valore di mercato, salvo che il cliente chieda di chiudere la posizione al valore di mercato;
(d)l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera c) sono legittime, valide, vincolanti ed eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle giurisdizioni pertinenti;
(e)la CCP è una controparte centrale qualificata.
Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera c), l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle corrispondenti garanzie collaterali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con questa pratica.";
(65)è inserito il seguente articolo 192 ter:
"Articolo 192 ter
Esposizione diretta a una controparte centrale qualificata
Fatto salvo l'articolo 192 bis, ai fini dell'articolo 192, paragrafo 3, un'operazione di finanziamento su derivati rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione agisce in qualità di partecipante diretto di una CCP a fini propri nell'ambito di tale operazione e la CCP è una controparte centrale qualificata.";
(66)all'articolo 197, paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"
Quando, in caso di insolvenza della controparte, la determinazione della quota proporzionale dell'attivo fallimentare della controparte spettante all'impresa di assicurazione o di riassicurazione non tiene conto del fatto che l'impresa riceve la garanzia collaterale, i fattori F, F′, F′′ e F′′′ di cui all'articolo 192, paragrafi da 2 a 3 quater, e agli articoli da 194 a 196, sono tutti del 100 %.";
(67)all'articolo 199, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
"12.
Nonostante i paragrafi da 2 a 11, alle esposizioni di cui all'articolo 192, paragrafi 3, 7 e 8, si attribuisce una probabilità di inadempimento pari allo 0,002 %.";
(68)all'articolo 201, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
la somma copre tutte le possibili combinazioni (j, k) delle probabilità di inadempimento su esposizioni single-name di cui all'articolo 199, tranne nel caso in cui PDj = PDk=0;";
(69)l'articolo 202 è sostituito dal seguente:
"Articolo 202
Esposizioni di tipo 2
Il requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte sulle esposizioni di tipo 2 è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del valore delle esposizioni di tipo 2 pari al seguente importo:
90 % LGDreceivables>3months + 100 % LGDdefaulted/forborne +
dove:
(a)LGDreceivables>3months indica le perdite totali per inadempimento su tutti i crediti nei confronti di intermediari che sono scaduti da oltre tre mesi;
(b)LGDdefaulted/forborne rappresenta la perdita totale per inadempimento su tutti i prestiti in stato di default e oggetto di misure di concessione;
(c)la somma è calcolata su tutte le esposizioni di tipo 2 diverse dai crediti nei confronti di intermediari che sono scaduti da oltre tre mesi e dai prestiti in stato di default e oggetto di misure di concessione;
(d)LGDi è la perdita per inadempimento sull'esposizione di tipo 2 i.";
(70)l'articolo 210 è così modificato:
(a)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis.
Si considera che una tecnica di attenuazione del rischio non dia luogo a un rischio di base rilevante solo se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare che sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
(a)l'esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio è sufficientemente simile per natura all'esposizione al rischio dell'impresa; e
(b)le variazioni di valore dell'esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio rispecchiano fedelmente le variazioni di valore dell'esposizione al rischio dell'impresa nel quadro di una serie completa di scenari di rischio pertinenti, compresi scenari coerenti con il livello di confidenza di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 6:
6.
L'impresa è in grado di dimostrare che il trasferimento del rischio è efficace e che qualsiasi diminuzione del requisito patrimoniale di solvibilità o aumento dei fondi propri di base disponibili risultanti dagli accordi di trasferimento del rischio sono commisurati all'effettiva variazione dei rischi cui è esposta l'impresa.
Il requisito patrimoniale di solvibilità e i fondi propri di base disponibili tengono conto della sostanza economica degli accordi contrattuali che disciplinano le tecniche di attenuazione del rischio. Quando calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità di base, le imprese di assicurazione o di riassicurazione tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 101, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE solo se possono dimostrare che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)gli accordi contrattuali che disciplinano la tecnica di attenuazione del rischio comportano un trasferimento effettivo del rischio;
(b)la riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità è commisurato all'entità del trasferimento dei rischi derivante dagli accordi contrattuali; e
(c)il requisito patrimoniale di solvibilità tiene adeguatamente conto di qualsiasi rischio derivante dal processo di trasferimento dei rischi.";
(71)l'articolo 211 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione utilizzando contratti di riassicurazione o società veicolo, al fine di tenere conto della tecnica di attenuazione del rischio nel requisito patrimoniale di solvibilità di base devono essere soddisfatti i criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, nonché quelli di cui ai paragrafi da 2 a 7.";
(b)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasferiscono rischi di sottoscrizione verso un sistema basato sull'attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro che agisce, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza, tale sistema è considerato una controparte di riassicurazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.";
(c)è aggiunto il seguente paragrafo 7:
"7.
Ai fini dell'articolo 86 e dell'articolo 210, paragrafo 3, le imprese considerano rilevante il rischio di base derivante da un disallineamento di valuta quando l'esposizione coperta dai contratti di riassicurazione o dalle società veicolo è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione al rischio dell'impresa, a meno che le valute interessate non siano ancorate entro un intervallo sufficientemente ristretto o nel contratto di riassicurazione sia previsto un tasso di cambio fisso.";
(72)all'articolo 212, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
In caso di trasferimento del rischio da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, affinché la tecnica di attenuazione del rischio sia presa in considerazione nel requisito patrimoniale di solvibilità di base in situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 211, paragrafo 1, compresi i trasferimenti effettuati tramite acquisto o emissione di strumenti finanziari, devono essere soddisfatti i criteri qualitativi indicati ai paragrafi da 2 a 5, oltre a quelli di cui agli articoli 209 e 210.";
(73)è inserito il seguente articolo 212 bis:
"Articolo 212 bis
Strumenti di capitale contingente e strumenti obbligazionari convertibili
I seguenti accordi contrattuali non sono mai considerati conformi ai requisiti necessari per un trasferimento effettivo del rischio di cui all'articolo 210:
(a)accordi contrattuali conclusi tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un'altra controparte in base ai quali, al verificarsi di eventi specifici predefiniti, tale controparte è tenuta ad acquistare nuove azioni o debito subordinato emessi dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente a un meccanismo predefinito di fissazione dei prezzi;
(b)accordi contrattuali conclusi tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un'altra controparte in base ai quali, al verificarsi di eventi specifici predefiniti, tale controparte è tenuta ad acquisire strumenti di debito emessi dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione che possono essere successivamente convertiti in nuove azioni di tale impresa, conformemente a un meccanismo predefinito di fissazione dei prezzi.";
(74)l'articolo 215 è così modificato:
(a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Fatto salvo l'articolo 215 bis, paragrafo 1, nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base le garanzie personali sono riconosciute soltanto ove esplicitamente indicato nel presente capo e se, in aggiunta ai criteri qualitativi di cui agli articoli 209 e 210, sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:";
(b)la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
l’entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;";
(c)alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
"i)
consentirebbe al fornitore della protezione di annullare o modificare unilateralmente la protezione;";
(d)sono aggiunti i commi seguenti:
"Nel caso di una garanzia a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, il rispetto dei requisiti di cui al primo comma, lettera c), punto iii), e lettera d), è obbligatorio solo entro un termine di 24 mesi.
Ai fini del primo comma, lettera c), una clausola del contratto di garanzia che preveda che un'errata dovuta diligenza o una frode da parte dell'ente prestatore annulli o diminuisca l'entità della protezione del credito offerta dal garante non esclude che tale garanzia soddisfi i requisiti di cui al primo comma, lettera c).
Ai fini del primo comma, lettera c), il garante può effettuare il pagamento in un’unica soluzione di tutte le somme dovute a titolo del credito o può assumere i futuri obblighi di pagamento del debitore in quanto coperti dal contratto di protezione del credito.
Ai fini del primo comma, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza di disporre di sistemi in grado di gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di garanzie interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.";
(75)è inserito il seguente articolo 215 bis:
"Articolo 215 bis
Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia fornita dai soggetti elencati in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;
(b)la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 215, con l'eccezione che la controgaranzia può non riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;
(c)la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta del soggetto in questione.
2.
Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale controgarantita da una delle controparti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, primo comma.";
(76)gli articoli 216 e 217 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 216
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità in caso di fondi separati
1.
Nel caso di fondi separati determinati conformemente all'articolo 81, paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione adeguano il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo il metodo di cui all'articolo 217.
2.
Tuttavia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare a un fondo separato le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE prima del 29 gennaio 2027 non adegua il calcolo conformemente all'articolo 217 del presente regolamento, ma lo basa sull'ipotesi di una piena diversificazione tra le attività e le passività dei fondi separati e quelle del resto dell'impresa.
Articolo 217
Metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità per fondi separati
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano un requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato e per la parte restante dell'impresa, come se tali fondi separati e la parte restante dell'impresa fossero imprese separate.
2.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale di solvibilità come la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali per ciascuno dei fondi separati e la parte restante dell'impresa.
3.
Quando il calcolo del requisito patrimoniale per un modulo o un sottomodulo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di base è basato sull'impatto di uno scenario sui fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si calcola l'impatto dello scenario sui fondi propri di base a livello del fondo separato e a livello della parte restante dell'impresa.
4.
I fondi propri di base a livello del fondo separato sono gli elementi dei fondi propri limitati conformi alla definizione dei fondi propri di base di cui all'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE.
5.
Quando il fondo separato prevede accordi di partecipazione agli utili, per adeguare il requisito patrimoniale di solvibilità le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano il seguente metodo:
(a)se il calcolo di cui al paragrafo 3 determina un incremento dei fondi propri di base a livello del fondo separato, la variazione stimata di tali fondi propri di base viene adeguata per tener conto dell'esistenza nel fondo separato di accordi di partecipazione agli utili; in questo caso l'aggiustamento alla variazione dei fondi propri di base del fondo separato corrisponde all'importo dell'incremento delle riserve tecniche dovuto all'attesa distribuzione futura ai contraenti o ai beneficiari del fondo separato in questione;
(b)se il calcolo di cui al paragrafo 3 determina un calo dei fondi propri di base a livello del fondo separato, la variazione stimata di tali fondi propri di base per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base netto, di cui all'articolo 206, paragrafo 2, viene adeguata per tener conto della riduzione delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale da distribuire ai contraenti o ai beneficiari del fondo separato in questione, ma tale aggiustamento non eccede l'importo delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale all'interno del fondo separato.
6.
Nonostante il paragrafo 1, il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato è determinato mediante calcoli basati su scenari più sfavorevoli per i fondi propri di base dell'impresa nel suo complesso.
7.
Nel determinare lo scenario più sfavorevole per i fondi propri di base dell'impresa nel suo complesso, l'impresa calcola innanzitutto la somma dei risultati degli impatti degli scenari sui fondi propri di base a livello di ciascun fondo separato, conformemente ai paragrafi 3 e 5. Le somme a livello di ciascun fondo separato vengono addizionate tra loro e ai risultati dell'impatto degli scenari sui fondi propri di base nella parte restante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
8.
Il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per ciascun fondo separato è determinato aggregando i requisiti patrimoniali per ciascun sottomodulo e ciascun modulo di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità di base.
9.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partono dal presupposto che non sussiste alcuna diversificazione dei rischi tra ciascuno dei fondi separati e la parte restante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.";
(77)all'articolo 231, è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettono in atto procedure interne volte a evitare di fare eccessivo affidamento sui dati relativi a eventi passati per quanto riguarda le tendenze connesse ai cambiamenti climatici, ricorrendo, se del caso, a scenari climatici.";
(78)all'articolo 234, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
"ii)
eventuali restrizioni di diversificazione derivanti dall'esistenza di un fondo separato;";
(79)l'articolo 235 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Tecniche di attenuazione del rischio e altre tecniche per ridurre il requisito patrimoniale di solvibilità";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4.
Il ricorso agli accordi di cui all'articolo 212 bis non è mai riconosciuto come una tecnica di attenuazione del rischio. Esso non comporta mai una riduzione dei requisiti patrimoniali di solvibilità.";
(80)all'articolo 258, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
"La valutazione di cui al primo comma comprende una valutazione dell'adeguatezza della composizione, anche in termini di equilibrio di genere e diversità, dell'efficacia e della governance interna dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza. Tale valutazione è inoltre commisurata alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa.";
(81)l'articolo 260 è così modificato:
(a)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Gli utili attesi inclusi nelle commissioni future per la gestione e l'amministrazione di fondi per assicurazioni collegate a un indice e collegate a quote sono calcolati come differenza tra le riserve tecniche senza margine di rischio calcolate conformemente all'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE e le riserve tecniche senza margine di rischio nell'ipotesi che le commissioni future per la gestione e l'amministrazione di fondi la cui riscossione è attesa in un momento futuro non siano riscosse per motivi diversi dal verificarsi dell'evento assicurato, indipendentemente dai diritti contrattuali del contraente di disdire la polizza.";
(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Le polizze in perdita sono compensate a fronte di polizze in utile all'interno di un gruppo di rischi omogeneo. I gruppi di rischio omogenei in perdita sono altresì compensati a fronte di gruppi di rischio omogenei in utile.";
(82)all'articolo 271, il paragrafo 2 è soppresso;
(83)l'articolo 275 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è così modificato:
i)è inserita la seguente lettera e bis):
"e bis)
la remunerazione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria dell'impresa nel suo insieme e giustificata sulla base dei risultati dell'impresa, del settore di attività e della persona interessati;";
ii)sono aggiunti i commi seguenti:
"Ai fini della lettera c), la remunerazione da corrispondere secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata.
Ai fini del primo comma, lettera e bis), fatti salvi i principi generali di diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la remunerazione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati dell'impresa siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia delle remunerazioni correnti sia delle riduzioni nei pagamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione.
Fino al 100 % della remunerazione variabile complessiva è soggetto a dispositivi di malus o di restituzione. Le imprese stabiliscono criteri specifici per l'applicazione del malus o della restituzione. Tali criteri riguardano situazioni in cui il membro del personale:
i)è stato partecipe di condotte che hanno causato perdite significative per l'impresa o ne è stato responsabile;
ii)si ritiene non soddisfi più livelli adeguati di competenza e onorabilità.";
(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:
"2 bis.
Il differimento di una quota sostanziale della componente variabile della remunerazione di cui al paragrafo 2, lettera c), non si applica se la remunerazione variabile annuale di un membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, di una persona che dirige effettivamente l'impresa o svolge altre funzioni fondamentali oppure di una persona appartenente ad altre categorie del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'impresa non supera i 50 000 EUR e non rappresenta più di 1/3 della remunerazione annua complessiva di tale membro del personale.
2 ter.
In deroga al paragrafo 2 bis, l'autorità di vigilanza può decidere che ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di cui a tale paragrafo non si applichi l'esenzione ivi stabilita, in ragione delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione, della natura delle loro responsabilità e del loro profilo professionale o del profilo di rischio specifico dell'impresa.";
(84)è inserito il seguente articolo 275 ter:
"Articolo 275 ter
Trasparenza in materia di investimenti e gestione del capitale
Tenuto conto delle informazioni derivanti dalle relazioni periodiche alle autorità di vigilanza di cui all'articolo 304, l'EIOPA comunica periodicamente alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni quantitative e qualitative riguardanti:
(a)l'assegnazione aggregata degli investimenti, ripartita per settore e area geografica;
(b)le distribuzioni agli azionisti, compresi i riacquisti di azioni proprie, e la remunerazione variabile ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, ai titolari di funzioni chiave o all'alta dirigenza.";
(85)all'articolo 278, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
In relazione all'aggiustamento di congruità e alle misure transitorie nonché all'aggiustamento per la volatilità, se le autorità di vigilanza hanno permesso a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di utilizzare uno di questi aggiustamenti o di queste misure transitorie, esse possono imporre una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE soltanto in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese agli aggiustamenti o alle misure transitorie è di natura temporanea e non giustifica la revoca dell'approvazione da parte delle autorità di vigilanza per l'utilizzo dell'aggiustamento o della misura transitoria.";
(86)gli articoli da 290 a 294 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 290
Struttura
1.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria segue la struttura di cui all'allegato XX, sezione A, e riporta le informazioni di cui agli articoli da 292 a 298 del presente regolamento.
2.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene informazioni descrittive in forma quantitativa e qualitativa integrate, per la parte destinata ai professionisti del mercato, se del caso, con modelli quantitativi.
3.
Se per il periodo di riferimento altre relazioni pubbliche presentano informazioni di portata e livello di dettaglio almeno equivalenti, l'impresa può fornire le informazioni richieste nella parte destinata ai professionisti del mercato inserendo il collegamento Internet alla parte pertinente delle relazioni pubbliche. Quando utilizzano collegamenti Internet, le imprese di assicurazione e di riassicurazione specificano in particolare le sezioni e le pagine pertinenti. Esse garantiscono che tali collegamenti rimangano validi per almeno cinque anni dalla data di pubblicazione.
Articolo 291
Carattere sostanziale
Ai fini del presente capo, le informazioni o le modifiche ad esse apportate da comunicare nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria sono da considerarsi sostanziali se la loro omissione o inesattezza può influire sulle decisioni o sul giudizio degli utenti della relazione, ivi comprese le autorità di vigilanza.
Articolo 292
Informazioni destinate a contraenti e beneficiari
1.
La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata a contraenti e beneficiari indica innanzitutto che questi ultimi hanno il diritto di richiedere una versione di tale parte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiedono, a condizione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione operi in tale Stato membro in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi. Se online sono disponibili versioni in altre lingue, all'inizio di tale parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce anche il collegamento Internet a ciascuna versione.
2.
La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria che è costituita da informazioni destinate a contraenti e beneficiari contiene una sezione sull'attività e sui risultati dell'impresa, che comprende tutte le informazioni seguenti:
(a)denominazione e forma giuridica dell’impresa;
(b)il nome e gli estremi dell'autorità di vigilanza responsabile della vigilanza finanziaria dell'impresa;
(c)un elenco dei titolari di partecipazioni qualificate nell'impresa;
(d)se l'impresa di assicurazione appartiene a un gruppo, la denominazione di tale gruppo, la sua forma giuridica, la giurisdizione del gruppo e, se del caso, l'autorità di vigilanza responsabile della vigilanza finanziaria del gruppo;
(e) qualsiasi sviluppo significativo relativo all'attività o altro evento significativo verificatosi nel corso del periodo di riferimento che abbia un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'impresa;
(f)informazioni chiare e semplici sui risultati in termini di sottoscrizioni e investimenti a livello aggregato dell'impresa di assicurazione nel periodo di riferimento.
3.
La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria che è costituita da informazioni destinate a contraenti e a beneficiari contiene una sezione sulla gestione del capitale e sul profilo di rischio dell'impresa, che comprende tutte le informazioni seguenti:
(a)una descrizione concisa del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;
(b)il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo, i fondi propri ammissibili e il coefficiente di copertura sia alla fine del periodo di riferimento che al termine di quello precedente;
(c)in caso di eventuali inosservanze del requisito patrimoniale minimo o del requisito patrimoniale di solvibilità durante il periodo di riferimento o al momento della comunicazione, il periodo di ciascuna inosservanza, una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, eventuali misure correttive adottate e una spiegazione degli effetti di dette misure;
(d)una descrizione dei rischi sostanziali cui l'impresa è esposta, anche in relazione ai rischi di sostenibilità, eventuali modifiche rilevanti di tali rischi sostanziali nel periodo di riferimento e una descrizione delle tecniche di attenuazione del rischio applicate.
La descrizione di cui al primo comma, lettera a), contiene il testo seguente:
"La solidità finanziaria dell'impresa è misurata tramite due requisiti patrimoniali: il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo. Il requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbe garantire un livello di capitale che consenta all'impresa di assorbire perdite impreviste significative nell'arco di un anno e fornire ai contraenti una ragionevole garanzia che i pagamenti saranno effettuati alla scadenza. Il requisito patrimoniale minimo è inteso a garantire un livello minimo di sicurezza che l'impresa deve detenere in qualsiasi momento e al di sotto del quale l'importo delle risorse finanziarie (fondi propri) non dovrebbe scendere.
I requisiti patrimoniali dovranno essere coperti da capitale (fondi propri) di qualità sufficiente a garantire la copertura delle perdite in situazione di continuità aziendale e in caso di liquidazione".
4.
La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata a contraenti e beneficiari presenta una sezione contenente qualsiasi altra informazione rilevante per i contraenti. Tale sezione indica in particolare se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, contiene il collegamento Internet a tali piani.
5.
La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata a contraenti e beneficiari non supera le cinque pagine.
Ai fini del rispetto del primo comma non è possibile omettere o abbreviare le informazioni pertinenti di cui ai paragrafi da 1 a 4.
Articolo 293
Informazioni destinate ai professionisti del mercato: attività e risultati
1.
La parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria destinata ai professionisti del mercato comprende tutte le seguenti informazioni sulle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)la denominazione e la forma giuridica dell'impresa e, se disponibile, lo specifico identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
(b)il nome e gli estremi dell'autorità di vigilanza responsabile della vigilanza finanziaria dell'impresa e, se applicabile, il nome e gli estremi dell'autorità di vigilanza del gruppo a cui l'impresa appartiene;
(c)il nome e gli estremi del revisore esterno dell'impresa e l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione di cui all'articolo 51 bis della direttiva 2009/138/CE;
(d)una descrizione dei titolari di partecipazioni qualificate nell'impresa, inclusi i loro nomi;
(e)se l'impresa appartiene a un gruppo, informazioni dettagliate sulla posizione dell'impresa all'interno della struttura giuridica del gruppo, compreso un organigramma completo e, se del caso, un organigramma semplificato del gruppo;
(f)le aree di attività sostanziali dell'impresa e le aree geografiche sostanziali in cui svolge l'attività;
(g)ogni fatto significativo relativo all'attività o di altra natura verificatosi nel periodo di riferimento che ha avuto un impatto sostanziale sull'impresa.
2.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende informazioni sui risultati dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in termini di sottoscrizioni a livello aggregato nel periodo di riferimento, assieme a un confronto con le informazioni comunicate nel periodo di riferimento precedente, risultanti dal bilancio dell'impresa.
3.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende tutte le seguenti informazioni sui risultati degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nel periodo di riferimento, assieme a un confronto con le informazioni comunicate nel periodo di riferimento precedente, risultanti dal bilancio di tale impresa:
(a)informazioni sui ricavi e sulle spese derivanti da investimenti e, se necessario per una corretta comprensione dei ricavi e delle spese, le componenti dei ricavi e delle spese;
(b)informazioni sulla natura e l'importo di eventuali utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto;
(c)informazioni sulla natura e l'importo di eventuali investimenti nella cartolarizzazione.
4.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria descrive la natura e l'importo degli altri ricavi e delle altre spese rilevanti che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha sostenuto nel periodo di riferimento, assieme a un confronto con le informazioni comunicate sul periodo di riferimento precedente, risultanti dal bilancio dell'impresa.
5.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende in una sezione separata ogni altra informazione sostanziale sulle attività e sui risultati dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Articolo 294
Informazioni destinate ai professionisti del mercato: sistema di governance
1.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutte le seguenti informazioni sul sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)una descrizione della struttura dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa, del suo ruolo e delle sue responsabilità principali e della ripartizione delle responsabilità all'interno di tale organo, in particolare se esistono comitati pertinenti al suo interno, nonché una descrizione dei ruoli e delle responsabilità principali dei titolari delle funzioni fondamentali o, qualora sia già stata presentata una relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, di eventuali modifiche sostanziali del sistema di governance intervenute rispetto al periodo di riferimento precedente;
(b)informazioni sulla politica e sulle pratiche retributive relative all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e, salvo disposizione contraria, ai dipendenti, tra cui:
i)i principi della politica retributiva, con una spiegazione almeno dell'importanza relativa delle componenti fisse e variabili della remunerazione e del differimento della componente variabile nonché della coerenza della politica retributiva con l'integrazione dei rischi di sostenibilità;
ii)informazioni sui criteri di prestazione individuale e collettiva sui quali si basano eventuali diritti a opzioni su azioni, ad azioni o altre componenti variabili della remunerazione;
iii)una descrizione delle principali caratteristiche dei regimi pensionistici integrativi o di prepensionamento per i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e per i titolari di altre funzioni fondamentali;
(c)informazioni sulle operazioni rilevanti effettuate durante il periodo di riferimento con gli azionisti, con le persone che esercitano una notevole influenza sull'impresa e con i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.
2.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria individua le funzioni o le attività operative cruciali o importanti esternalizzate e riporta i nomi dei fornitori di servizi ai quali sono state esternalizzate tali funzioni o attività e la giurisdizione in cui sono ubicati detti fornitori.
3.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene in una sezione separata ogni altra informazione sostanziale sul sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
__________________________________________________________
*
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).";
(87)l'articolo 295 è soppresso;
(88)gli articoli 296 e 297 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 296
Informazioni destinate ai professionisti del mercato: valutazione a fini di solvibilità
1.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutte le seguenti informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)separatamente per ciascuna classe di attività rilevante, secondo la classificazione riportata nello stato patrimoniale a fini di solvibilità, il valore delle attività e una descrizione delle basi, dei metodi e delle principali ipotesi utilizzati per la valutazione a fini di solvibilità, compresa, se del caso, la considerazione di rischi e fattori di sostenibilità nei metodi di valutazione;
(b)per le classi di attività rilevanti, una spiegazione di eventuali differenze rilevanti tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati da tale impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la valutazione nel bilancio.
2.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutte le seguenti informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)separatamente per ciascuna area di attività rilevante, il valore delle riserve tecniche, compreso l'importo della migliore stima e del margine di rischio, nonché la descrizione delle basi, dei metodi e delle ipotesi principali utilizzati per la sua valutazione a fini di solvibilità, compresa, se del caso, la considerazione di rischi e fattori di sostenibilità nei metodi di valutazione;
(b)una descrizione del livello di incertezza associato al valore delle riserve tecniche;
(c)per le aree di attività rilevanti, una spiegazione di eventuali differenze rilevanti tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
(d)una dichiarazione sull'eventuale utilizzo del meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE e una quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale meccanismo;
(e)se è applicato l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, una descrizione di tale aggiustamento e del portafoglio di obbligazioni e di attività dedicato cui si applica l'aggiustamento di congruità, nonché una quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sull'importo delle riserve tecniche;
(f)una dichiarazione sull'eventuale applicazione da parte dell'impresa dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, una descrizione per valuta dell'aggiustamento per la volatilità utilizzato e dell'importo della migliore stima cui è applicato, nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sull'importo delle riserve tecniche;
(g)una dichiarazione sull'eventuale applicazione della struttura transitoria per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE, il motivo dell'applicazione di tale struttura transitoria, una quantificazione dell'impatto della non applicazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio sull'importo delle riserve tecniche e la prospettiva di ridurre l'eventuale dipendenza da tale struttura entro la fine del periodo transitorio;
(h)una dichiarazione sull'eventuale applicazione della deduzione transitoria di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE, il motivo della sua applicazione, una quantificazione dell'impatto della non applicazione della deduzione transitoria sull'importo delle riserve tecniche e la prospettiva di ridurre l'eventuale dipendenza da tale deduzione entro la fine del periodo transitorio;
(i)una descrizione degli elementi seguenti:
i)gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e, separatamente, da società veicolo;
ii)eventuali variazioni sostanziali delle ipotesi pertinenti formulate per il calcolo delle riserve tecniche rispetto al periodo di riferimento precedente.
3.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutte le seguenti informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità delle altre passività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)separatamente per ciascuna classe rilevante di altre passività, il valore delle altre passività, nonché una descrizione delle basi, dei metodi e delle principali ipotesi utilizzati per la loro valutazione a fini di solvibilità;
(b)per ciascuna classe rilevante di altre passività, una spiegazione di eventuali differenze rilevanti tra le basi di valutazione, i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la loro valutazione nel bilancio.
4.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene informazioni sulle aree di cui all'articolo 263 in osservanza degli obblighi di informativa dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.
5.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene in una sezione separata ogni altra informazione sostanziale sulla valutazione delle attività e delle passività a fini di solvibilità.
Articolo 297
Informazioni destinate ai professionisti del mercato: gestione del capitale e profilo di rischio
1.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutte le seguenti informazioni sui fondi propri dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)informazioni sugli obiettivi perseguiti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione nella gestione dei fondi propri, comprese informazioni sull'orizzonte temporale utilizzato per la pianificazione delle attività e spiegazioni su eventuali cambiamenti sostanziali apportati a tali obiettivi nel periodo di riferimento;
(b)l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, classificato per livelli, al termine del periodo di riferimento e di quello precedente, compresa un'analisi dei cambiamenti sostanziali intervenuti in ciascun livello nel periodo di riferimento;
(c)l'importo ammissibile dei fondi propri di base a copertura del requisito patrimoniale minimo, classificato per livelli;
(d)in caso di applicazione del meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, una quantificazione dell'impatto della mancata applicazione di tale meccanismo su:
i)i fondi propri di base;
ii)gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(e)in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, una quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità su:
i)i fondi propri di base;
ii)gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(f)in caso di applicazione da parte dell'impresa dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, una quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità su:
i)i fondi propri di base;
ii)gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(g)in caso di applicazione della struttura transitoria per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE, una quantificazione dell'impatto della non applicazione della misura transitoria su:
i)i fondi propri di base;
ii)gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(h)in caso di applicazione della deduzione transitoria di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE, una quantificazione dell'impatto della non applicazione della misura di deduzione su:
i)i fondi propri di base;
ii)gli importi dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(i)una quantificazione dell'impatto combinato sulla situazione finanziaria dell'impresa derivante dalla non applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, agli articoli 308 quater e 308 quinquies e, se del caso, all'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE;
(j)un'analisi dei cambiamenti significativi intervenuti nei fondi propri durante il periodo di riferimento, tra cui:
i)il valore degli elementi dei fondi propri emessi nel corso dell'anno;
ii)la misura in cui un'emissione di cui al punto i) è stata utilizzata per finanziare il riscatto;
iii)il valore degli strumenti riscattati nel corso dell'anno;
iv)le modifiche relative agli elementi fondamentali della riserva di riconciliazione;
(k)una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze rilevanti tra il capitale proprio indicato nel bilancio dell'impresa e l'eccedenza di attività rispetto alle passività calcolata a fini di solvibilità;
(l)per ogni elemento rilevante dei fondi propri accessori:
i) una descrizione dell'elemento in questione;
ii)l'importo dell'elemento dei fondi propri accessori;
iii)qualora sia stato approvato un metodo di calcolo dell'importo dell'elemento dei fondi propri accessori:
1)una descrizione del metodo;
2)l'indicazione della natura e del nome della controparte o del gruppo di controparti per gli elementi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/138/CE;
(m)una descrizione degli elementi dedotti dai fondi propri e una breve descrizione di qualsiasi restrizione significativa che incida sulla disponibilità e la trasferibilità dei fondi propri all'interno dell'impresa.
Ai fini del primo comma, lettera l), i nomi delle controparti non sono pubblicati qualora la loro comunicazione sia giuridicamente impossibile o inattuabile o qualora le controparti interessate non siano rilevanti.
2.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutte le seguenti informazioni relative al requisito patrimoniale di solvibilità e al requisito patrimoniale minimo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo dell'impresa nonché dei fondi propri ammissibili e il coefficiente di copertura sia per il requisito patrimoniale di solvibilità che per il requisito patrimoniale minimo alla fine del periodo di riferimento, accompagnati, se del caso, da una dichiarazione attestante che l'importo finale del requisito patrimoniale di solvibilità è ancora oggetto di valutazione da parte della vigilanza;
(b)per quanto riguarda la sensibilità al rischio, una descrizione dei metodi utilizzati, delle ipotesi formulate e dei risultati delle analisi di sensibilità a rischi e fatti sostanziali.
(c)in caso di applicazione del meccanismo di introduzione graduale per l'estrapolazione di cui all'articolo 77 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/139/CE, una quantificazione dell'impatto della non applicazione di tale meccanismo sul requisito patrimoniale di solvibilità e sul requisito patrimoniale minimo;
(d)in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE, una quantificazione dell'impatto dell'azzeramento di tale aggiustamento di congruità sul requisito patrimoniale di solvibilità e sul requisito patrimoniale minimo;
(e)in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE, una quantificazione dell'impatto dell'azzeramento di tale aggiustamento per la volatilità sul requisito patrimoniale di solvibilità e sul requisito patrimoniale minimo;
(f)in caso di applicazione della struttura transitoria per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 308 quater della direttiva 2009/138/CE, una quantificazione dell'impatto della non applicazione di tale struttura transitoria sul requisito patrimoniale di solvibilità e sul requisito patrimoniale minimo;
(g)in caso di applicazione della deduzione transitoria di cui all'articolo 308 quinquies della direttiva 2009/138/CE, una quantificazione dell'impatto della non applicazione di tale deduzione transitoria sul requisito patrimoniale di solvibilità e sul requisito patrimoniale minimo;
(h)l'importo del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, ripartito in funzione dei moduli di rischio, se l'impresa applica la formula standard, e in funzione delle categorie di rischio, se l'impresa applica un modello interno, nonché una descrizione qualitativa dei rischi sostanziali considerati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;
(i)l'indicazione se e per quali moduli e sottomoduli di rischio della formula standard l'impresa utilizza calcoli semplificati;
(j)l'indicazione se e per quali parametri della formula standard l'impresa utilizza parametri specifici dell'impresa a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE;
(k)informazioni sugli input utilizzati dall'impresa per il calcolo del requisito patrimoniale minimo;
(l)qualsiasi modifica rilevante del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo nel periodo di riferimento e le ragioni delle modifiche.
3.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutte le seguenti informazioni sull'opzione di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE:
(a)la dichiarazione attestante che per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità l'impresa utilizza il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui al predetto articolo, previa autorizzazione della sua autorità di vigilanza;
(b)l'importo del requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata risultante da tale uso.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutte le seguenti informazioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 105 bis della direttiva 2009/138/CE:
(a)una dichiarazione attestante se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica il trattamento prudenziale di cui all'articolo 105 bis di tale direttiva per il calcolo del requisito patrimoniale ai sensi della direttiva Solvibilità II e, se del caso, l'importo degli investimenti in strumenti di capitale classificati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale e la quota di tali investimenti nel portafoglio di strumenti di capitale;
(b)informazioni su eventuali casi di inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva nel corso dell'esercizio finanziario oggetto della relazione, compreso quanto segue:
i)informazioni sulle condizioni che non sono o non sono state soddisfatte e sui motivi della non conformità;
ii)la durata della non conformità;
iii)se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia provveduto a ripristinare la conformità alle dette condizioni.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia tenuta a cessare di classificare qualsiasi investimento in strumenti di capitale come investimento a lungo termine in strumenti di capitale conformemente all'articolo 105 bis, paragrafo 3, quarto comma, di tale direttiva comunica tali informazioni e la durata residua del divieto di applicare il fattore di rischio di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.
4.
Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante un modello interno, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene anche tutte le seguenti informazioni:
(a)una descrizione delle varie finalità per le quali l'impresa utilizza il suo modello interno;
(b)una descrizione dell'ambito di applicazione del modello interno in termini di settori di attività e di categorie di rischio;
(c)se viene utilizzato un modello interno parziale, una descrizione della tecnica impiegata per integrare il modello interno parziale nella formula standard, compresa, se pertinente, una descrizione delle tecniche alternative utilizzate;
(d)una descrizione dei metodi utilizzati nel modello interno per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e del requisito patrimoniale di solvibilità;
(e)una spiegazione, per ciascun modulo di rischio, delle principali differenze di metodo e di ipotesi sottostanti utilizzate nella formula standard e nel modello interno;
(f)la misura del rischio e il periodo di tempo utilizzati nel modello interno e, se non coincidenti con quelli di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, una spiegazione del motivo per cui il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando il modello interno offre a contraenti e beneficiari un livello di protezione equivalente a quello stabilito all'articolo 101 della direttiva citata;
(g)una dichiarazione che indichi se nel modello interno si ricorra a un aggiustamento dinamico per la volatilità.
5.
Per quanto riguarda la concentrazione dei rischi e il rischio di liquidità, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutti gli elementi seguenti:
(a)una descrizione delle concentrazioni di rischi sostanziali cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta;
(b)l'importo complessivo degli utili attesi inclusi in premi futuri, calcolati ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2;
(c)l'importo complessivo degli utili attesi inclusi nelle commissioni future per la gestione e l'amministrazione di fondi, calcolato conformemente all'articolo 260, paragrafo 2 bis.
6.
Per quanto riguarda l'attenuazione del rischio, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria descrive le tecniche utilizzate per attenuare i rischi.
7.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende sia informazioni quantitative relative al periodo di riferimento sia informazioni relative all'esposizione al rischio derivante da posizioni fuori bilancio e dal trasferimento del rischio a società veicolo.
8.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria descrive in che modo l'impresa ha stabilito il proprio fabbisogno di solvibilità complessivo tenuto conto del suo profilo di rischio, nonché come le sue attività di gestione del capitale e il suo sistema di gestione dei rischi interagiscono tra loro.
9.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene tutte le seguenti informazioni su inosservanze del requisito patrimoniale minimo o su gravi inosservanze del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)in caso di eventuali inosservanze del requisito patrimoniale minimo dell'impresa:
i)il periodo e l'importo massimo di ogni inosservanza riscontrata nel periodo di riferimento;
ii)una spiegazione dell'origine e delle conseguenze dell'inosservanza;
iii) le eventuali misure correttive adottate a norma dell'articolo 51, paragrafo 1 ter, lettera d), punto vi), della direttiva 2009/138/CE;
iv) una spiegazione degli effetti delle misure correttive di cui al punto iii);
(b)se non è stato successivamente posto rimedio all'inosservanza del requisito patrimoniale minimo dell'impresa, l'importo e le conseguenze dell'inosservanza alla data di riferimento;
(c)in caso di eventuali inosservanze del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa durante il periodo di riferimento:
i)il periodo e l'importo massimo di ogni inosservanza grave;
ii)una descrizione della sua origine e delle sue conseguenze e le eventuali misure correttive adottate a norma dell'articolo 51, paragrafo 1 ter, lettera d), punto vi), della direttiva 2009/138/CE;
iii)una spiegazione degli effetti di tali misure correttive di cui al punto ii);
(d)se non è stato successivamente posto rimedio all'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, l'importo e le conseguenze dell'inosservanza alla data di riferimento.
10.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende in una sezione separata ogni altra informazione sostanziale sul profilo di rischio e sulla gestione del capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.";
(89)è inserito il seguente articolo 297 bis:
"Articolo 297 bis
Informazioni destinate ai professionisti del mercato: informazioni sulla sostenibilità
1.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria contiene gli elementi dei piani da pubblicare a norma dell'articolo 44 della direttiva 2009/138/CE, compresi i pertinenti obiettivi quantificabili.
2.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria indica se l'impresa pubblica i piani di cui all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, contiene il collegamento Internet a tali piani.
3.
La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria indica se l'impresa è esposta in misura rilevante ai rischi connessi ai cambiamenti climatici a seguito della valutazione della rilevanza di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE e, se del caso, se ha adottato misure per gestire tale esposizione.
4.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione che intenda avvalersi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria per adempiere agli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio** e al regolamento (UE) 2020/852 pubblica le informazioni pertinenti previste da tali regolamenti unitamente alle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
__________________________________________________________
**
Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
).’;
(90)è inserito il seguente articolo 298 bis:
"Articolo 298 bis
Lingue
1.
Se il contratto di assicurazione è stato concluso con un contraente di un altro Stato membro nel quadro della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi, la parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 51, paragrafo 1 bis, della direttiva 2009/138/CE, su richiesta del contraente, è fornita a quest'ultimo nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro scelte dal contraente stesso. Se la traduzione è generata da uno strumento di traduzione automatica, le imprese di assicurazione o di riassicurazione comunicano al contraente in questione che tale parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è stata tradotta automaticamente. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione inviano la parte tradotta di tale relazione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
2.
Il paragrafo 1 non si applica se la traduzione nella lingua richiesta è disponibile online.";
(91)all'articolo 299 è inserito il titolo seguente:
"Non pubblicazione di informazioni";
(92)all'articolo 300, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano entrambe le parti della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente all'articolo 51, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE.";
(93)l'articolo 301 è sostituito dal seguente:
"Articolo 301
Mezzi di pubblicazione
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che possiedono e mantengono un sito Internet sulla loro attività pubblicano su tale sito entrambe le parti della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.
2.
Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione non possiedono né mantengono un sito Internet ma fanno parte di un'associazione di categoria che possiede e mantiene un sito Internet, esse pubblicano entrambe le parti della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria sul sito internet di tale associazione, se consentito dalla stessa.
3.
Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano entrambe le parti della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria su un sito Internet a norma del paragrafo 1 o 2, tali parti sono facilmente accessibili e rimangono disponibili sul sito per almeno cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 300, paragrafo 1.
4.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non pubblicano entrambe le parti della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria su un sito Internet a norma dei paragrafi 1 e 2 inviano una copia elettronica di tali parti a chiunque ne faccia richiesta entro cinque anni dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 300, paragrafo 1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione inviano tali parti entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
5.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono alle autorità di vigilanza entrambe le parti della loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, nonché eventuali versioni aggiornate di tali parti, in formato elettronico, in modo da consentire l'applicazione di funzioni di ricerca del testo e dei numeri pertinenti.
6.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano alle autorità di vigilanza, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, lettera d), l'esatta ubicazione sul sito web in cui sono o saranno disponibili entrambe le parti della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. Se nei tre anni successivi tale ubicazione dovesse cambiare, le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano l'ubicazione aggiornata alle autorità di vigilanza.";
(94)all'articolo 302, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Fatta salva qualsiasi informazione che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a pubblicare immediatamente ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, ogni versione aggiornata della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è indicata come tale e pubblicata con la data dell'aggiornamento il più rapidamente possibile dopo lo sviluppo importante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità dell'articolo 301 del presente regolamento, in sostituzione della versione precedentemente pubblicata.";
(95)l'articolo 303 è soppresso;
(96)gli articoli 304 e 305 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 304
Elementi delle relazioni periodiche alle autorità di vigilanza
1.
Le autorità di vigilanza impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare in periodi predefiniti, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/138/CE, quanto segue:
(a)entrambe le parti della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria pubblicata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma dell'articolo 300 del presente regolamento, informazioni equivalenti pubblicate in osservanza di altri obblighi legali o regolamentari cui la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria si riferisce, nonché le versioni aggiornate della relazione pubblicate in conformità dell'articolo 302 del presente regolamento;
(b)la relazione periodica alle autorità di vigilanza contenente le informazioni di cui agli articoli da 307 a 311 del presente regolamento. La relazione contiene altresì le informazioni di cui agli articoli da 293 a 297 del presente regolamento che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono state autorizzate dalle autorità di vigilanza a non pubblicare nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza ha la stessa struttura prevista all'allegato XX, sezione B;
(c)la relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità, comprendente i risultati di ogni valutazione interna periodica del rischio e della solvibilità effettuata dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, quando la valutazione interna del rischio e della solvibilità viene effettuata in conformità dell'articolo 45, paragrafo 5, di detta direttiva;
(d)modelli quantitativi annuali e trimestrali che precisano in maniera più dettagliata e che integrano le informazioni fornite nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e nella relazione periodica alle autorità di vigilanza, tenendo conto di possibili limitazioni ed esenzioni di cui all'articolo 35 bis della direttiva 2009/138/CE.
Ai fini della lettera d), nella misura in cui sono esonerate dall'obbligo di informativa con frequenza trimestrale conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, le imprese presentano soltanto modelli quantitativi annuali. L'obbligo di informativa con frequenza annuale non comprende le informazioni su base analitica se le imprese ne sono esonerate ai sensi dell'articolo 35 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
2.
L'ambito di applicazione dei modelli quantitativi trimestrali è più ristretto di quello dei modelli quantitativi annuali.
3.
Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il potere delle autorità di vigilanza di imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di comunicare periodicamente altre informazioni elaborate sotto la responsabilità, o su richiesta, dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di tali imprese.
Articolo 305
Carattere sostanziale
Ai fini del presente capo, le informazioni o le modifiche alle informazioni trasmesse alle autorità di vigilanza sono da considerarsi sostanziali se la loro omissione o inesattezza può influire sulle decisioni o sul giudizio delle autorità di vigilanza.";
(97)gli articoli 307 e 308 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 307
Attività e risultati
1.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative alle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)denominazione e forma giuridica dell’impresa;
(b)se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
(c)le principali tendenze e i principali fattori che contribuiscono allo sviluppo, ai risultati e alla posizione dell'impresa nel periodo della pianificazione delle attività, compresa la posizione dell'impresa in termini di concorrenza e ogni altro aspetto legale o regolamentare significativo;
(d)la descrizione degli obiettivi aziendali dell'impresa, comprese le pertinenti strategie e scadenze.
2.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni qualitative e quantitative relative ai risultati dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in termini di sottoscrizioni, come indicato nel bilancio dell'impresa:
(a)un'analisi dei risultati complessivi dell'impresa in termini di sottoscrizioni nel periodo di riferimento e le ragioni di eventuali modifiche sostanziali rispetto al periodo di riferimento precedente;
(b)proiezioni dei risultati dell'impresa in termini di sottoscrizioni, con informazioni sui fattori significativi che potrebbero incidere su tali risultati nel periodo della pianificazione delle attività.
3.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni qualitative e quantitative relative ai risultati dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in termini di investimenti, come indicato nel bilancio dell'impresa:
(a)un'analisi, per classe di attività pertinente, dei risultati complessivi dell'impresa in termini di investimenti nel periodo di riferimento e, se del caso, dei motivi di eventuali modifiche significative di tali risultati rispetto al periodo di riferimento precedente;
(b)proiezioni dei risultati attesi dell'impresa in termini di investimenti, con informazioni sui fattori significativi che potrebbero incidere sui risultati in termini di investimenti nel periodo della pianificazione delle attività;
(c)le principali ipotesi su cui l'impresa si basa nelle sue decisioni di investimento per quanto riguarda l'andamento dei tassi di interesse e dei tassi di cambio e altri parametri di mercato pertinenti nel periodo della pianificazione delle attività;
(d)informazioni su investimenti in cartolarizzazioni e le procedure di gestione dei rischi dell'impresa in relazione a tali titoli o strumenti.
4.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene informazioni su ricavi e spese rilevanti, diversi dai ricavi e dalle spese di sottoscrizione o di investimento, realizzati o sostenute nel periodo della pianificazione delle attività dell'impresa.
5.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene ogni altra informazione sostanziale relativa alle attività e ai risultati.
Articolo 308
Sistema di governance
1.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative al sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)una descrizione della struttura dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa, del suo ruolo e delle sue responsabilità principali e della ripartizione delle responsabilità al suo interno, con indicazione in particolare dell'eventuale esistenza di comitati pertinenti al suo interno, nonché una descrizione dei ruoli e delle responsabilità principali dei titolari delle funzioni fondamentali;
(b)la remunerazione spettante ai membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e alle persone che rivestono altre funzioni fondamentali nel periodo di riferimento e le ragioni di eventuali modifiche sostanziali di tale remunerazione rispetto al periodo di riferimento precedente, compresa una spiegazione dell'importanza relativa delle componenti fisse e variabili della remunerazione.
2.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative all'osservanza dei requisiti di competenza e onorabilità da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)un elenco delle persone che rivestono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa;
(b)una descrizione dei requisiti specifici dell'impresa in materia di qualifiche, conoscenze e competenze applicabili alle persone che dirigono effettivamente l'impresa o rivestono altre funzioni fondamentali.
3.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative al sistema di gestione dei rischi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)una descrizione del modo in cui il sistema di gestione dei rischi, compresa la funzione di gestione dei rischi, è attuato e integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa.
(b)informazioni sulle strategie, gli obiettivi e i processi di gestione dei rischi dell'impresa e le procedure di segnalazione per ciascuna categoria di rischio;
(c)informazioni su come l'impresa verifica l'appropriatezza delle valutazioni del merito di credito fatte da organismi esterni di valutazione del merito di credito, indicando tra l'altro in quale modo e misura l'impresa utilizza le valutazioni del merito di credito di organismi esterni;
(d)i risultati delle valutazioni riguardanti l'estrapolazione del tasso privo di rischio, l'aggiustamento di congruità e l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 44, paragrafo 2 bis, della direttiva 2009/138/CE.
4.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza descrive la procedura seguita dall'impresa per assolvere l'obbligo di effettuare una valutazione interna del rischio e della solvibilità nel quadro del proprio sistema di gestione dei rischi e le modalità con cui la valutazione interna del rischio e della solvibilità è integrata nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa.
5.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative al sistema di controllo interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)una descrizione degli elementi che costituiscono il sistema di controllo interno dell'impresa e, se del caso, eventuali carenze sostanziali di tale sistema;
(b)informazioni sulla consulenza fornita e sulle valutazioni effettuate, di cui all'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, nel periodo di riferimento, comprese eventuali attività pianificate che non sono state attuate e il motivo di tale mancata attuazione;
(c)informazioni sulla politica di conformità dell'impresa, sulle principali attività intraprese nell'ambito del piano di verifica della conformità e su eventuali problemi sostanziali in materia di conformità individuati durante il periodo di riferimento.
6.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative alla funzione di audit interno dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)una descrizione degli audit interni eseguiti nel periodo di riferimento, unitamente a:
i)una sintesi dei risultati e delle raccomandazioni rilevanti segnalati all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa;
ii)una sintesi di eventuali azioni intraprese in relazione a tali risultati e raccomandazioni rilevanti;
iii)eventuali informazioni su questioni rilevanti in sospeso;
(b)una descrizione della politica di audit interno dell'impresa e la frequenza del riesame di tale politica;
(c)la descrizione del programma di audit dell'impresa, compresi gli audit interni futuri e la ragione alla base di tali audit futuri.
7.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative alla funzione attuariale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)una descrizione delle modalità di attuazione della funzione attuariale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b)una panoramica delle attività svolte dalla funzione attuariale in ciascuno dei suoi ambiti di responsabilità nel periodo di riferimento, con la descrizione del modo in cui la funzione attuariale contribuisce all'applicazione effettiva del sistema di gestione dei rischi dell'impresa nonché dei principali risultati della funzione attuariale.
8.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni relative all'esternalizzazione:
(a)una descrizione della politica di esternalizzazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b)l'elenco delle persone che svolgono le funzioni fondamentali esternalizzate presso il fornitore di servizi.
9.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene ogni altra informazione sostanziale relativa al sistema di governance dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.";
(98)l'articolo 309 è soppresso;
(99)all'articolo 310, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza descrive in dettaglio le ipotesi più pertinenti utilizzate nel calcolo della migliore stima, la sensibilità della migliore stima alle variazioni e i risultati di eventuali test retrospettivi.
3.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene le seguenti informazioni in merito agli obblighi di cui all'articolo 263 del presente regolamento:
(a)una giustificazione del motivo per cui sono utilizzati metodi alternativi di valutazione per classe di attività e passività;
(b)le ipotesi relative a ciascun metodo alternativo di valutazione utilizzato per le attività e le passività;
(c)l'incertezza nella valutazione per classe di attività e passività;
(d)informazioni sull'adeguatezza della valutazione delle attività e delle passività per le quali è utilizzata la valutazione alternativa, sulla base del confronto con i dati tratti dall'esperienza.";
(100)l'articolo 311 è sostituito dal seguente:
"Articolo 311
Gestione del capitale e profilo di rischio
1.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative ai fondi propri dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)informazioni sulle politiche e sui processi applicati dall'impresa per gestire i fondi propri;
(b)informazioni sulle condizioni importanti dei principali elementi dei fondi propri detenuti dall'impresa;
(c)gli sviluppi previsti per i fondi propri dell'impresa nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa e di piani basati su adeguate prove di stress;
(d)se vi siano l'intenzione di rimborsare o riscattare elementi dei fondi propri o piani per raccogliere fondi propri aggiuntivi;
(e)informazioni relative alle imposte differite, tra cui:
i)una descrizione dell'importo calcolato delle attività fiscali differite senza valutarne la probabile utilizzazione, e la misura in cui tali attività fiscali differite sono state rilevate;
ii)per le attività fiscali differite che sono state rilevate, una descrizione degli importi rilevati come importi che potrebbero essere utilizzati con riferimento al probabile utile tassabile futuro e con riferimento al riversamento di passività fiscali differite relative a imposte sul reddito prelevate dalla stessa autorità fiscale;
iii)una descrizione dettagliata delle ipotesi sottostanti utilizzate per la proiezione del probabile utile tassabile futuro ai fini dell'articolo 15;
iv)un'analisi della sensibilità delle attività fiscali differite nette alle variazioni delle ipotesi sottostanti di cui al punto iii), laddove tali attività sono calcolate come la differenza tra:
1)l'importo delle attività fiscali differite calcolato conformemente all'articolo 15;
2)l'importo delle passività fiscali differite a fronte del quale le attività fiscali differite possono essere compensate tenendo conto della programmazione dettagliata.
2.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative al requisito patrimoniale di solvibilità e al requisito patrimoniale minimo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)gli sviluppi previsti del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo attesi dell'impresa nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, laddove le stesse informazioni non siano incluse nella relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità;
(b)una stima del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, determinato secondo la formula standard, se l'autorità di vigilanza ha chiesto all'impresa di fornire tale stima a norma dell'articolo 112, paragrafo 7, della direttiva 2009/138/CE, o se tale stima non era richiesta nell'anno di adozione della relazione periodica alle autorità di vigilanza, il calcolo più recente disponibile, accompagnato dall'indicazione dell'anno di riferimento di tale calcolo;
(c)una descrizione del metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi irrilevanti della formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità, compresa una breve descrizione dei moduli o sottomoduli oggetto di tale metodo e delle misure di volume utilizzate per calcolare i rischi irrilevanti;
(d)per l'utile futuro proiettato ai fini della capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite in conformità dell'articolo 207 del presente regolamento:
i)una descrizione e l'importo pertinente di ciascuna delle componenti utilizzate per dimostrare un valore positivo dell'incremento delle attività fiscali differite;
ii)una descrizione dettagliata delle ipotesi sottostanti utilizzate per la proiezione del probabile utile tassabile futuro ai fini dell'articolo 207;
iii)un'analisi della sensibilità del valore dell'aggiustamento alle variazioni delle ipotesi sottostanti di cui al punto ii);
(e)il volume e la natura del portafoglio prestiti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3.
Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante un modello interno, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende anche:
(a)i risultati dell'esame delle fonti degli utili e delle cause delle perdite, come previsto dall'articolo 123 della direttiva 2009/138/CE, per ciascuno dei principali settori di attività;
(b)una descrizione del modo in cui la categorizzazione dei rischi scelta nel modello interno spieghi le fonti degli utili e le cause delle perdite.
4.
Se il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato mediante parametri specifici dell'impresa, o se viene applicato un aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, la relazione periodica alle autorità di vigilanza indica anche se sono state apportate modifiche alle informazioni nella domanda di approvazione riguardante i parametri specifici dell'impresa o un aggiustamento di congruità.
5.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative a investimenti in strumenti di capitale detenuti in una prospettiva a lungo termine di cui all'articolo 105 bis della direttiva 2009/138/CE:
(a)una dichiarazione attestante se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione applica il trattamento prudenziale di cui all'articolo 105 bis di tale direttiva e, in tal caso, l'importo e le caratteristiche degli investimenti in strumenti di capitale classificati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, comprese:
i)l'ubicazione geografica di tali investimenti in strumenti di capitale;
ii)la quota di tali investimenti all'interno del portafoglio di strumenti di capitale;
(b)una descrizione del modo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE;
(c)una descrizione dei metodi utilizzati per dimostrare la capacità di evitare vendite forzate a norma dell'articolo 171 bis del presente regolamento.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene anche le informazioni di cui al terzo comma, laddove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a)gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale rappresentano oltre il 4 % delle attività totali detenute dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione;
(b)l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non rispetterebbe il requisito patrimoniale di solvibilità senza applicare l'articolo 105 bis della direttiva 2009/138/CE.
Le informazioni di cui al secondo comma sono le seguenti:
(a)una quantificazione dell'impatto sul valore del modulo del rischio di mercato della non applicazione dell'articolo 105 bis della direttiva 2009/138/CE a investimenti in strumenti di capitale;
(b)informazioni sulle misure che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione adotterebbe in caso di violazione o di persistente inosservanza delle condizioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE.
6.
Per quanto riguarda il rischio di liquidità, la relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene:
(a)informazioni sugli utili attesi inclusi in premi futuri e sugli utili attesi inclusi nelle commissioni future per la gestione e l'amministrazione di fondi, calcolati a norma rispettivamente dell'articolo 260, paragrafo 2, e dell'articolo 260, paragrafo 2 bis, del presente regolamento per ciascuna area di attività;
(b)il risultato della valutazione qualitativa di cui all'articolo 260, paragrafo 1, lettera d), punto ii);
(c)una descrizione dei metodi e delle principali ipotesi utilizzati per calcolare gli utili attesi inclusi in premi futuri.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene inoltre informazioni su eventuali esposizioni al rischio di liquidità rilevanti rispetto ad operazioni o accordi di finanziamento, compreso il factoring, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha concluso direttamente o indirettamente.
7.
Per quanto riguarda la concentrazione dei rischi, la relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende:
(a)informazioni sulle concentrazioni rilevanti dei rischi a cui l'impresa è esposta;
(b)una panoramica delle concentrazioni future dei rischi previste nel periodo della pianificazione delle attività in linea con la strategia operativa dell'impresa;
(c)una spiegazione delle modalità di gestione delle concentrazioni dei rischi di cui alle lettere a) e b).
8.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative all'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, compresi l'esposizione derivante da posizioni fuori bilancio e il trasferimento del rischio a società veicolo:
(a)se l'impresa vende o reimpegna una garanzia collaterale, ai sensi dell'articolo 214 del presente regolamento, l'importo di tale garanzia, valutato conformemente all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE;
(b)se l'impresa ha fornito garanzie collaterali ai sensi dell'articolo 214:
i)la natura della garanzia collaterale;
ii)la natura e il valore delle attività fornite come garanzia collaterale;
iii)le corrispondenti passività potenziali ed effettive create dal contratto di garanzia collaterale;
(c)informazioni sulle condizioni importanti del contratto di garanzia collaterale;
(d)se l'impresa vende rendite variabili, informazioni sulle clausole aggiuntive in materia di garanzia e sulla copertura delle garanzie;
(e)una descrizione delle operazioni di finanziamento, compreso il factoring, che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha concluso direttamente o indirettamente, e i corrispondenti importi delle passività fuori bilancio.
9.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative alle tecniche di attenuazione del rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione:
(a)una descrizione delle tecniche utilizzate per attenuare i rischi;
(b)una descrizione delle tecniche rilevanti di attenuazione del rischio che l'impresa intende acquistare o adottare nel periodo della pianificazione delle attività, tenuto conto della strategia operativa dell'impresa, e la motivazione di tali tecniche di attenuazione del rischio nonché il loro effetto;
(c)se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione detiene garanzie collaterali ai sensi dell'articolo 214 del presente regolamento, informazioni sulle condizioni importanti del contratto di garanzia collaterale.
10.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene informazioni qualitative e quantitative sui rischi importanti non contemplati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità né rilevati nei paragrafi precedenti, se le stesse informazioni non sono presenti nella relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità.
11.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza contiene tutte le seguenti informazioni relative alla sensibilità al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, se le stesse informazioni non sono presenti nella relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità:
(a)una descrizione delle prove di stress e delle analisi di scenario di cui all'articolo 259, paragrafo 3, effettuate dall'impresa, compresi i relativi risultati;
(b)una descrizione dei metodi utilizzati e delle principali ipotesi sottostanti alle prove di stress e alle analisi di scenario di cui all'articolo 259, paragrafo 3.
12.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende informazioni su qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile di inosservanza del requisito patrimoniale minimo o del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa e sui piani dell'impresa per assicurare il costante rispetto dei requisiti, se le stesse informazioni non sono incluse nella relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità.
13.
La relazione periodica alle autorità di vigilanza comprende ogni altra informazione sostanziale relativa alla gestione del capitale e al profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
14.
Ai fini dei paragrafi 6 e 8, per "factoring" si intende un accordo contrattuale tra un'impresa ("cedente") e un'entità finanziaria ("società di factoring") in cui il cedente cede o vende i propri crediti alla società di factoring la quale, in cambio, fornisce al cedente uno o più dei seguenti servizi riguardo ai crediti ceduti:
(a)anticipo di una percentuale dell'importo dei crediti ceduti, generalmente a breve termine, senza impegno a fermo e senza rinnovo automatico,
(b)gestione dei crediti, riscossione e protezione del credito, con, in genere, la società di factoring che amministra il registro delle vendite del cedente e riscuote i crediti a proprio nome.";
(101)al titolo I, capo XIII, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:
"Sezione 2
Informazioni sulle modifiche sostanziali e sui mezzi di comunicazione";
(102)gli articoli 312 e 313 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 312
Informazioni sulle modifiche sostanziali
Se non è richiesta la trasmissione della relazione periodica alle autorità di vigilanza relativa a un determinato esercizio finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono nondimeno alla propria autorità di vigilanza informazioni su eventuali modifiche sostanziali apportate nel corso dell'esercizio finanziario rispetto alle ultime informazioni trasmesse a tale autorità di vigilanza conformemente al presente capo. Esse forniscono inoltre una breve spiegazione delle cause e degli effetti di tali modifiche. La trasmissione di informazioni su modifiche sostanziali non costituisce una variazione della frequenza della relazione periodica alle autorità di vigilanza di cui all'articolo 35 bis della direttiva 2009/138/CE.
Articolo 313
Mezzi di comunicazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 304, paragrafo 1, in un formato elettronico leggibile meccanicamente che consenta l'applicazione di funzioni di ricerca del testo e dei numeri pertinenti.";
(103)l'articolo 314 è soppresso;
(104)al titolo I è aggiunto il seguente capo XVI:
"Capo XVI
MISURE DI PROPORZIONALITÀ
Articolo 327 bis
Requisito patrimoniale applicabile agli investimenti in attività immateriali per individuare imprese piccole e non complesse
Ai fini dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera a), punto iv), punto 3), dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera b), punto v), punto 3), e dell'articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera c), punto vii), punto 3), della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale applicabile agli investimenti in attività immateriali che non sono coperti dal modulo del rischio di mercato e dal modulo del rischio di inadempimento della controparte corrisponde al requisito patrimoniale per il rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203 del presente regolamento.
Articolo 327 ter
Riduzione della frequenza della relazione periodica alle autorità di vigilanza
1.
L'autorità di vigilanza approva il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis, della direttiva 2009/138/CE da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)l'autorità di vigilanza conclude, sulla base della procedura di riesame da essa condotta, che l'impresa:
i)è in grado di far fronte a qualsiasi rischio attuale o futuro;
ii)non richiede una valutazione da parte dell'autorità di vigilanza più frequente di quella richiesta dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
i)non è soggetta a misure di vigilanza in corso per porre rimedio a un'inosservanza rilevante della direttiva 2009/138/CE;
(b)l'autorità di vigilanza conclude che l'impresa non presenta un modello aziendale complesso, tenendo conto della strategia aziendale e del piano aziendale dell'impresa, della complessità dei prodotti assicurativi offerti e del suo portafoglio di investimenti;
(c)fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, l'impresa soddisfa tutte le seguenti condizioni:
i)le riserve tecniche delle attività nel settore vita, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE, non superano i 12 000 000 000 EUR;
ii)l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita non supera i 2 000 000 000 EUR;
iii)l'impresa non rappresenta più del 5 % del mercato vita o del mercato non vita dello Stato membro di origine dell'impresa, dove la quota del mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota del mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati;
(d)l'autorità di vigilanza non ha individuato problemi rilevanti irrisolti derivanti dal sistema di governance dell'impresa;
(e)il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa è superato con un margine adeguato, tenendo conto anche della posizione di solvibilità interna prevista dall'impresa, come specificato nel suo piano di gestione patrimoniale a medio termine;
(f)l'autorità di vigilanza non ha individuato problemi rilevanti irrisolti riguardo all'ultima relazione periodica ed è soddisfatta delle informazioni contenute nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria nonché dei modelli quantitativi per la segnalazione annuali e, se del caso, trimestrali.
L'autorità di vigilanza revoca l'approvazione data a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa per utilizzare la misura di proporzionalità di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis, della direttiva 2009/138/CE, se una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta.
2.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), si applica solo alle imprese di assicurazione vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita, le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE.
3.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), si applica solo alle imprese di assicurazione non vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta almeno il 40 % del loro incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, le autorità di vigilanza possono comunque approvare il ricorso alla misura di proporzionalità, di cui all'articolo 35, paragrafo 5 bis, della direttiva 2009/138/CE, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa la condizione di cui alla lettera c) di tale paragrafo, qualora concludano, sulla base degli elementi del processo di riesame pertinenti ai fini di tale misura di proporzionalità, che il profilo di rischio dell'impresa è sufficientemente basso.
Articolo 327 quater
Combinazione di funzioni fondamentali
1.
L'autorità di vigilanza approva il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 41, paragrafo 2 bis, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)l'autorità di vigilanza conclude, sulla base della procedura di riesame da essa condotta, che l'impresa:
i)è in grado di far fronte a qualsiasi rischio attuale o futuro;
ii)non è soggetta a misure di vigilanza in corso per porre rimedio a un'inosservanza rilevante della direttiva 2009/138/CE;
(b)l'autorità di vigilanza conclude che l'impresa non presenta un modello aziendale complesso, tenendo conto della sua strategia aziendale, del suo piano aziendale, della complessità dei prodotti assicurativi offerti e del suo portafoglio di investimenti;
(c)fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, l'impresa soddisfa tutte le seguenti condizioni:
i)le riserve tecniche delle attività nel settore vita, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE, non superano i 12 000 000 000 EUR;
ii)l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita non supera i 2 000 000 000 EUR;
iii)l'impresa non rappresenta più del 5 % del mercato vita o del mercato non vita dello Stato membro di origine dell'impresa, dove la quota del mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota del mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati;
(d)l'autorità di vigilanza non ha individuato problemi rilevanti irrisolti derivanti dal sistema di governance dell'impresa;
(e)le persone responsabili delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi, attuariale e di verifica della conformità possiedono sempre le conoscenze, le competenze e le esperienze sufficienti per svolgere le loro funzioni, e la combinazione di più funzioni o la combinazione di una funzione con la condizione di membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza non compromette la capacità e la disponibilità della persona in questione di esercitare le proprie responsabilità;
(f)l'autorità di vigilanza è convinta che il costo del mantenimento di funzioni separate sarebbe sproporzionato per l'impresa.
L'autorità di vigilanza revoca l'approvazione data a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa per utilizzare la misura di proporzionalità di cui all'articolo 41, paragrafo 2 bis, della direttiva 2009/138/CE, se una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta.
2.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), si applica solo alle imprese di assicurazione vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE.
3.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), si applica solo alle imprese di assicurazione non vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta almeno il 40 % del loro incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, le autorità di vigilanza possono comunque approvare il ricorso alla misura di proporzionalità, di cui all'articolo 41, paragrafo 2 bis, della direttiva 2009/138/CE, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, qualora concludano, sulla base degli elementi del processo di riesame pertinenti ai fini di tale misura di proporzionalità, che il profilo di rischio dell'impresa è sufficientemente basso.
Articolo 327 quinquies
Riduzione della frequenza del riesame delle politiche scritte
1.
L'autorità di vigilanza approva il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)l'autorità di vigilanza conclude, sulla base della procedura di riesame da essa condotta, che l'impresa:
i)è in grado di far fronte a qualsiasi rischio attuale o futuro;
ii)non richiede una valutazione da parte dell'autorità di vigilanza più frequente di quella richiesta dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
iii)non è soggetta a misure di vigilanza in corso per porre rimedio a un'inosservanza rilevante della direttiva 2009/138/CE;
(b)l'autorità di vigilanza conclude che l'impresa non presenta un modello aziendale complesso, tenendo conto della sua strategia aziendale, del suo piano aziendale, della complessità dei prodotti assicurativi offerti e del suo portafoglio di investimenti;
(c)fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, l'impresa soddisfa tutte le seguenti condizioni:
i)le riserve tecniche delle attività nel settore vita, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE, non superano i 12 000 000 000 EUR;
ii)l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita non supera i 2 000 000 000 EUR;
iii)l'impresa non rappresenta più del 5 % del mercato vita o del mercato non vita dello Stato membro di origine dell'impresa, dove la quota del mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota del mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati;
(d)l'autorità di vigilanza non ha individuato problemi rilevanti irrisolti derivanti dal sistema di governance dell'impresa.
L'autorità di vigilanza revoca l'approvazione data a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa per utilizzare la misura di proporzionalità di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, se una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta.
2.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), si applica solo alle imprese di assicurazione vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE.
3.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), si applica solo alle imprese di assicurazione non vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta almeno il 40 % del loro incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, le autorità di vigilanza possono comunque approvare il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, qualora concludano, sulla base degli elementi del processo di riesame pertinenti ai fini di tale misura di proporzionalità, che il profilo di rischio dell'impresa è sufficientemente basso.
Articolo 327 sexies
Riduzione della frequenza della valutazione interna del rischio e della solvibilità
1.
L'autorità di vigilanza approva il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 45, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)l'autorità di vigilanza conclude, sulla base della procedura di riesame da essa condotta, che l'impresa:
i)è in grado di far fronte a qualsiasi rischio attuale o futuro;
ii)non richiede una valutazione da parte dell'autorità di vigilanza più frequente di quella richiesta dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
iii)non è soggetta a misure di vigilanza in corso per porre rimedio a un'inosservanza rilevante della direttiva 2009/138/CE;
(b)l'autorità di vigilanza conclude che l'impresa non presenta un modello aziendale complesso, tenendo conto della sua strategia aziendale, del suo piano aziendale, della complessità dei prodotti assicurativi offerti e del suo portafoglio di investimenti;
(c)fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, l'impresa soddisfa tutte le seguenti condizioni:
i)le riserve tecniche delle attività nel settore vita, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE, non superano i 12 000 000 000 EUR;
ii)l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita non supera i 2 000 000 000 EUR;
iii)l'impresa non rappresenta più del 5 % del mercato vita o del mercato non vita dello Stato membro di origine dell'impresa, dove la quota del mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota del mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati;
(d)l'autorità di vigilanza non ha individuato problemi rilevanti irrisolti derivanti dal sistema di governance dell'impresa;
(e)il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa è superato con un margine adeguato, tenendo conto della posizione di solvibilità interna prevista dall'impresa, come specificato nel suo piano di gestione patrimoniale a medio termine;
(f)l'autorità di vigilanza è soddisfatta delle informazioni fornite nell'ultima valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE e dell'articolo 306 del presente regolamento, tenuto conto del suo profilo di rischio;
(g)l'impresa è in grado di dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di vigilanza che la riduzione della frequenza della relazione contenente la valutazione interna del rischio e della solvibilità non inciderebbe negativamente sul sistema di gestione del rischio dell'impresa di cui all'articolo 44 della direttiva 2009/138/CE;
(h)l'impresa mantiene un processo efficace per monitorare le circostanze che richiedono una relazione ad hoc contenente la valutazione interna del rischio e della solvibilità e dispone di risorse sufficienti per redigere tale relazione ad hoc, se necessario.
L'autorità di vigilanza revoca l'approvazione data a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa per utilizzare la misura di proporzionalità di cui all'articolo 45, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE, se una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta.
2.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), si applica solo alle imprese di assicurazione vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE.
3.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), si applica solo alle imprese di assicurazione non vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta almeno il 40 % del loro incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, le autorità di vigilanza possono comunque approvare il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 45, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, qualora concludano, sulla base degli elementi del processo di riesame pertinenti ai fini di tale misura di proporzionalità, che il profilo di rischio dell'impresa è sufficientemente basso.
Articolo 327 septies
Uso della valutazione deterministica prudente della migliore stima per le obbligazioni di assicurazione vita con opzioni e garanzie che non sono ritenute significative
1.
L'autorità di vigilanza approva il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 77, paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)l'autorità di vigilanza conclude, sulla base della procedura di riesame da essa condotta, che l'impresa:
i)è in grado di far fronte a qualsiasi rischio attuale o futuro;
ii)non è soggetta a misure di vigilanza in corso per porre rimedio a un'inosservanza rilevante della direttiva 2009/138/CE;
(b)l'autorità di vigilanza conclude che l'impresa non presenta un modello aziendale complesso, tenendo conto della sua strategia aziendale, del suo piano aziendale, della complessità dei prodotti assicurativi offerti e del suo portafoglio di investimenti;
(c)fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, l'impresa soddisfa tutte le seguenti condizioni:
i)le riserve tecniche delle attività nel settore vita, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE, non superano i 12 000 000 000 EUR;
ii)l'impresa non rappresenta più del 5 % del mercato vita o del mercato non vita dello Stato membro di origine dell'impresa, dove la quota del mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota del mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati;
(d)l'autorità di vigilanza non ha individuato problemi rilevanti irrisolti derivanti dal sistema di governance dell'impresa;
(e)l'impresa è in grado di dimostrare che il ricorso a una valutazione deterministica prudente è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi derivanti dalle obbligazioni per le quali l'impresa intende applicare tale valutazione;
(f)il valore temporale delle opzioni e delle garanzie, misurato sulla base della serie ridotta, prudente e armonizzata di scenari, dei contratti cui si applica la valutazione deterministica prudente rappresenta meno del 5 % del requisito patrimoniale di solvibilità.
Se a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è concessa l'approvazione di cui al primo comma, si applica l'articolo 34 bis, paragrafi 2 e 3.
L'autorità di vigilanza revoca l'approvazione data a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa per utilizzare la misura di proporzionalità di cui all'articolo 77, paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE, se una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta per almeno un anno.
2.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), si applica solo alle imprese di assicurazione vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE.
3.
Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, le autorità di vigilanza possono comunque approvare il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 77, paragrafo 8, della direttiva 2009/138/CE nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa la condizione di cui alla lettera c) di tale paragrafo, qualora concludano, sulla base degli elementi del processo di riesame pertinenti ai fini di tale misura di proporzionalità, che il profilo di rischio dell'impresa è sufficientemente basso.
Articolo 327 octies
Deroga al piano di gestione del rischio di liquidità che comprende un'analisi della liquidità nel breve termine
1.
L'autorità di vigilanza approva il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 144 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)l'autorità di vigilanza conclude, sulla base della procedura di riesame da essa condotta, che l'impresa:
i)è in grado di far fronte a qualsiasi rischio attuale o futuro;
ii)non è soggetta a misure di vigilanza in corso per porre rimedio a un'inosservanza rilevante della direttiva 2009/138/CE;
(b)l'autorità di vigilanza conclude che l'impresa non presenta un modello aziendale complesso, tenendo conto della sua strategia aziendale, del suo piano aziendale, della complessità dei prodotti assicurativi offerti e del suo portafoglio di investimenti;
(c)fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, l'impresa soddisfa tutte le seguenti condizioni:
i)le riserve tecniche delle attività nel settore vita, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE, non superano i 12 000 000 000 EUR;
ii)l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita non supera i 2 000 000 000 EUR;
iii)l'impresa non rappresenta più del 5 % del mercato vita o del mercato non vita dello Stato membro di origine dell'impresa, dove la quota del mercato vita si basa sulle riserve tecniche lorde e la quota del mercato non vita si basa sui premi lordi contabilizzati;
(d)il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa è superato con un margine adeguato, tenendo conto della posizione di solvibilità interna prevista dall'impresa, come specificato nel suo piano di gestione patrimoniale a medio termine;
(e)l'autorità di vigilanza non ha individuato problemi rilevanti irrisolti derivanti dal sistema di governance dell'impresa;
(f)l'impresa non è esposta a un rischio di liquidità rilevante né dal lato delle attività né da quello delle passività dello stato patrimoniale, tenendo in considerazione:
i)la disponibilità di attività liquide e di altre fonti di liquidità;
ii)il livello di liquidità dei contratti di assicurazione;
iii)il fabbisogno di liquidità derivante da eventi assicurabili;
iv)il potenziale impatto del comportamento dei contraenti sulla posizione di liquidità dell'impresa;
v)l'esposizione verso elementi fuori bilancio;
vi)la concentrazione delle esposizioni aventi come controparte imprese di riassicurazione;
vii)se l'impresa fa parte di un gruppo, la fungibilità, la disponibilità e la trasferibilità delle attività liquide all'interno del gruppo;
(g)l'autorità di vigilanza non ha individuato problemi rilevanti in merito alla posizione di liquidità dell'impresa derivanti dall'andamento economico o macroeconomico del mercato o in merito all'importo e alla qualità degli elementi dei fondi propri.
L'autorità di vigilanza revoca l'approvazione data a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione non classificata come impresa piccola e non complessa per utilizzare la misura di proporzionalità di cui all'articolo 144 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, se una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta.
2.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i), si applica solo alle imprese di assicurazione vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita le cui riserve tecniche relative alle attività nel settore vita rappresentano almeno il 20 % delle riserve tecniche totali al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, di cui all'articolo 76 della direttiva 2009/138/CE.
3.
Il paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), si applica solo alle imprese di assicurazione non vita e alle imprese che esercitano contemporaneamente attività nel settore vita e non vita il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati relativo alle attività nel settore non vita rappresenta almeno il 40 % del loro incasso annuo totale di premi lordi contabilizzati.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, le autorità di vigilanza possono comunque approvare il ricorso alla misura di proporzionalità di cui all'articolo 144 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, qualora concludano, sulla base degli elementi del processo di riesame pertinenti ai fini di tale misura di proporzionalità, che il profilo di rischio dell'impresa è sufficientemente basso.";
(105)all'articolo 328, il paragrafo 1 è così modificato:
(a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Nel valutare se l'applicazione esclusiva del metodo 1 non è appropriata, consentendo così il calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo 2 o di una combinazione del metodo 1 e del metodo 2 in conformità degli articoli da 230 a 233 bis della direttiva 2009/138/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista, tiene conto di tutti i seguenti elementi:";
(b) è inserita la seguente lettera c bis):
"c bis)
se, ai fini della lettera b), il gruppo indica, conformemente all'articolo 343, paragrafo 5, lettera a), punto iii), che intende applicare la tecnica di integrazione 1 di cui all'allegato XVIII, sezione B, all'impresa partecipata che non è inclusa nell'ambito di applicazione del modello interno;";
(106)l'articolo 329 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Ai fini del presente titolo, si applica l'articolo 228, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.";
(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Ai fini del presente titolo, si applica l'articolo 226, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Ai fini dell'articolo 235 della direttiva 2009/138/CE, se la società di partecipazione assicurativa madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre ha emesso debiti subordinati o ha altri fondi propri ammissibili soggetti ai limiti di cui all'articolo 98 di detta direttiva, si applica l'articolo 226, paragrafo 2, di detta direttiva.";
(107)l'articolo 330 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Nel valutare se determinati fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, di cui agli articoli 69, 72, 74, 76, 78 e 79, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le autorità di vigilanza prendono in considerazione tutti i seguenti elementi:
(a)se l'elemento dei fondi propri è soggetto a obblighi legali o regolamentari che ne limitano la capacità di assorbire tutti i tipi di perdite ovunque esse insorgano all'interno del gruppo;
(b)se sussistono obblighi legali o regolamentari che limitano la trasferibilità di attività a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(c)se non sarebbe possibile rendere disponibili tali fondi propri per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro un termine massimo di 9 mesi.";
(b)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Nella valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza prendono in considerazione i limiti che sussisterebbero in caso di continuità aziendale.";
(c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Si considera che i seguenti elementi non sono effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo:
(a)fondi propri accessori;
(b)azioni privilegiate, il conto subordinato degli iscritti dell'impresa mutua e passività subordinate;
(c)un importo pari al valore delle attività fiscali differite nette;
(d)gli elementi di cui all'articolo 222, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
Ai fini del primo comma, lettera c), l'importo delle attività fiscali differite può essere ridotto dell'importo della passività fiscale differita associata a condizione che dette attività fiscali differite e passività fiscali differite associate derivino entrambe dalle disposizioni legislative in materia fiscale di uno Stato membro o di un paese terzo e che le autorità fiscali dello Stato membro o del paese terzo in questione permettano tale compensazione.
Se l'impresa partecipante è in grado di dimostrare in maniera soddisfacente all'autorità di vigilanza del gruppo che l'ipotesi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), per uno degli elementi è inappropriata in considerazione delle circostanze specifiche del gruppo, l'impresa partecipante può includere detto elemento nei fondi propri disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.";
(d)è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
"4 bis.
L'importo delle quote di minoranza detenute in un'impresa figlia superiori al contributo di detta impresa figlia alla solvibilità di gruppo di cui al paragrafo 4, lettera a), è calcolato moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
(a)la differenza tra il totale dei fondi propri ammissibili dell'impresa figlia al netto del debito subordinato infragruppo e dei fondi propri accessori e il valore più elevato tra i seguenti:
i)il contributo dell'impresa figlia al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di cui al paragrafo 6;
ii)l'importo totale degli elementi dei fondi propri non disponibili diversi da quelli di cui al paragrafo 4 provenienti dall'impresa figlia, al netto del debito subordinato infragruppo e dei fondi propri accessori;
(b)la differenza tra 1 e la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa madre appartenente al gruppo per il quale è calcolata la solvibilità.";
(e)al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:
"La percentuale di cui al primo comma, lettera a), non supera 100 %.";
(108)l'articolo 331 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Articolo 331
Classificazione degli elementi dei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a livello di gruppo";
(b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Se un elemento dei fondi propri è stato classificato in uno dei tre livelli sulla base dei criteri di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione compresa nel calcolo della solvibilità di gruppo, tale elemento è classificato nello stesso livello a livello di gruppo se sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
(a)l'impresa interessata rispetta gli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento;
(b)l'elemento dei fondi propri è libero da gravami, anche ai sensi dell'articolo 222, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri, potrebbero comportare la non conformità di tale elemento ai requisiti di cui all'articolo 94 di tale direttiva a livello di gruppo.";
(c)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
negli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento, per "requisito patrimoniale di solvibilità" si intendono sia il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;";
(d)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Nonostante il paragrafo 1, se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha incluso nel livello 2 un elemento dei fondi propri che, ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera j), può essere incluso nel livello 1, tale classificazione non impedisce la classificazione dello stesso elemento dei fondi propri nel livello 1 a livello di gruppo, purché sia rispettato a livello di gruppo il limite di cui all'articolo 82, paragrafo 3.";
(e)è aggiunto il seguente paragrafo 5:
"5.
Fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda gli elementi dei fondi propri emessi da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione prima che diventasse parte del gruppo, il termine "requisito patrimoniale di solvibilità" di cui agli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento si intende riferito unicamente al requisito patrimoniale di solvibilità di tale impresa partecipata, se quest'ultima fa parte del gruppo da meno di due esercizi finanziari ed è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo.
Il primo comma si applica solo se il gruppo è soggetto a vigilanza di gruppo da almeno tre anni e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dimostra nella valutazione interna del rischio e della solvibilità che sarà in grado di soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo senza tali elementi dei fondi propri, una volta che l'impresa partecipata farà parte del gruppo da più di due esercizi finanziari.";
(109)l'articolo 332 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Articolo 332
Classificazione degli elementi dei fondi propri delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo a livello di gruppo";
(b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Se un elemento dei fondi propri è stato emesso da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, l'impresa partecipante classifica l'elemento dei fondi propri applicando i criteri di classificazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
(a)l'impresa interessata rispetta gli articoli 71, 73 e 77 del presente regolamento;
(b)l'elemento dei fondi propri è libero da gravami, anche ai sensi dell'articolo 222, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri, potrebbero comportare la non conformità di tale elemento ai requisiti di cui all'articolo 94 di tale direttiva a livello di gruppo.";
(c)è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3.
Il paragrafo 2, lettera a), non si applica agli elementi dei fondi propri emessi da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo prima che diventasse parte del gruppo, se tale impresa è un'impresa partecipata di tale gruppo da meno di due esercizi finanziari ed è inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo.
Il primo comma si applica solo se il gruppo è soggetto a vigilanza di gruppo da almeno tre anni e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dimostra nella valutazione interna del rischio e della solvibilità che sarà in grado di soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo senza tali elementi dei fondi propri, una volta che l'impresa partecipata farà parte del gruppo da più di due esercizi finanziari.";
(110)l'articolo 333 è così modificato:
(a)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
l'elemento dei fondi propri è libero da gravami, anche ai sensi dell'articolo 222, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, e non è connesso ad altre operazioni che, se considerate insieme all'elemento dei fondi propri, potrebbero comportare la non conformità di tale elemento ai requisiti di cui all'articolo 94 di tale direttiva a livello di gruppo.";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4.
Il paragrafo 2, lettera a), non si applica agli elementi dei fondi propri emessi da società di partecipazione assicurativa intermedie, da società di partecipazione finanziaria mista intermedie o da imprese strumentali figlie prima che entrassero a far parte del gruppo, se tali imprese sono imprese partecipate del gruppo da meno di due esercizi finanziari e sono incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo.
Il primo comma si applica solo se il gruppo è soggetto a vigilanza di gruppo da almeno tre anni e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dimostra nella valutazione interna del rischio e della solvibilità che sarà in grado di soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo senza tali elementi dei fondi propri, una volta che l'impresa partecipata farà parte del gruppo da più di due esercizi finanziari.";
(111)l'articolo 335 è così modificato:
(a)il titolo è sostituito dal seguente:
"Articolo 335
Determinazione dei dati consolidati";
(b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
I dati consolidati per il calcolo della solvibilità di gruppo conformemente al metodo 1 o a una combinazione di metodi di cui rispettivamente agli articoli 230 e 233 bis della direttiva 2009/138/CE comprendono quanto segue:
(a)il pieno consolidamento dei dati di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista, di società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi tersi e di imprese strumentali che sono imprese figlie dell'impresa madre;
(b)il pieno consolidamento dei dati di società veicolo alle quali l'impresa partecipante o una o più delle sue imprese figlie hanno trasferito rischi e che non sono escluse dall'ambito di applicazione del calcolo della solvibilità di gruppo conformemente all'articolo 329, paragrafo 3;
(c)il consolidamento proporzionale dei dati delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, delle società di partecipazione assicurativa, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese strumentali che sono gestite da un'impresa di cui alla lettera a) o dall'impresa partecipante del gruppo per cui è calcolata la solvibilità di gruppo, insieme a una o più imprese non incluse nella lettera a) e diverse dall'impresa partecipante, se la loro responsabilità è limitata alla quota di capitale da esse detenuta e tali imprese hanno diritti sulle attività e sulle obbligazioni per le passività relative alle imprese partecipate;
(d)sulla base del metodo del patrimonio netto aggiustato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, i dati di tutte le partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate, imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi che non sono imprese figlie dell'impresa madre e cui non si applica il disposto delle lettere a) e c);
(e)ai soli fini dell'articolo 233 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, la differenza tra:
i)il valore delle partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 220, paragrafo 3, di tale direttiva cui si applica il metodo 2, calcolato conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;
ii)la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità di tali imprese partecipate;
(f)conformemente all'articolo 13 del presente regolamento, i dati di tutte le imprese partecipate, comprese quelle strumentali, gli organismi di investimento collettivo e gli investimenti “confezionati” come fondi, diverse dalle imprese di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo.";
(c)è aggiunto il seguente paragrafo 4:
"4.
Ai fini del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, per "partecipazioni in imprese partecipate" si intende la proprietà, diretta o tramite un legame di controllo, di fondi propri ammissibili di tali imprese partecipate.";
(112)l'articolo 336 è sostituito dal seguente:
"Articolo 336
Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati
Ai fini dell'articolo 230, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), e dell'articolo 233 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati è pari alla somma:
(a)del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato sulla base dei dati consolidati di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dei dati degli organismi di investimento collettivo e degli investimenti "confezionati" come fondi che sono imprese figlie dell'impresa madre, conformemente alle disposizioni di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE;
(b)della quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità di ciascuna impresa di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;
(c)nel caso delle imprese di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento diverse dalle imprese di cui alle lettere a) e d) del presente paragrafo, dell'importo calcolato ai sensi dell'articolo 13, degli articoli da 168 a 171 quinquies, degli articoli da 182 a 187 e dell'articolo 188 del presente regolamento;
(d)per gli organismi di investimento collettivo partecipati o gli investimenti “confezionati” come fondi di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento che non sono imprese figlie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e a cui l'articolo 84, paragrafo 1, del presente regolamento è applicato a livello di singola impresa, l'importo determinato conformemente al titolo I, capo V, e all'articolo 84, paragrafo 1, del presente regolamento.
Ai fini del primo comma, lettera a), gli articoli da 168 a 171 quinquies non si applicano alle partecipazioni in imprese partecipate di cui all'articolo 220, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
Ai fini del primo comma, lettera b), nel caso di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo che non è un'impresa figlia, il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato come se tale impresa avesse sede nell'Unione.";
(113)sono inseriti gli articoli 336 bis e 336 ter seguenti:
"Articolo 336 bis
Investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a livello di gruppo
1.
Ai fini dell'articolo 336, lettera a), l'importo degli strumenti di capitale trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale non è superiore alla somma:
(a)degli importi degli strumenti di capitale classificati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale da parte delle imprese di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera a);
(b)della quota proporzionale degli strumenti di capitale classificati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale da parte delle imprese di cui all'articolo 335, paragrafo 1, lettera c).
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, se un gruppo è esposto a un rischio di liquidità significativo non rilevato al livello delle singole imprese di assicurazione o di riassicurazione, o se vi sono operazioni infragruppo significative che possono comportare che il calcolo di cui al primo comma non sia adeguato, l'autorità di vigilanza del gruppo può imporre all'impresa partecipante di ricalcolare, sulla base dei dati consolidati di cui all'articolo 335, l'importo degli strumenti di capitale che possono essere trattati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a livello di gruppo ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, anziché presumere che gli strumenti di capitale classificati come investimenti a lungo termine in strumenti di capitale da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione possano automaticamente essere considerati investimenti a lungo termine in strumenti di capitale a livello di gruppo.
Articolo 336 ter
Calcolo semplificato per le partecipazioni in imprese partecipate irrilevanti
1.
I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle partecipazioni in imprese partecipate irrilevanti di cui all'articolo 229 bis della direttiva 2009/138/CE diverse dalle imprese di cui all'articolo 228 di tale direttiva.
2.
In deroga all'articolo 335, paragrafo 1, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è autorizzata ad applicare un metodo semplificato alle partecipazioni in imprese partecipate che sono irrilevanti, tali imprese partecipate sono incluse nei dati consolidati conformemente all'articolo 13 del presente regolamento.
3.
In deroga all'articolo 336, se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista è autorizzata ad applicare un metodo semplificato alle partecipazioni in imprese partecipate che sono irrilevanti, tali imprese non sono incluse nelle lettere da a) a e) di tale articolo.
Se l'impresa partecipata irrilevante è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, il metodo semplificato consiste nell'aggiungere alla somma di cui all'articolo 336 il maggiore tra:
(a)l'importo calcolato ai sensi dell'articolo 13, degli articoli da 168 a 171 quinquies, degli articoli da 182 a 187 e dell'articolo 188 del presente regolamento;
(b)il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata.
Se l'impresa partecipata irrilevante è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, il metodo semplificato consiste nell'aggiungere alla somma di cui all'articolo 336 il maggiore tra:
(a)l'importo calcolato ai sensi dell'articolo 13, degli articoli da 168 a 171 quinquies, degli articoli da 182 a 187 e dell'articolo 188 del presente regolamento;
(b)il requisito patrimoniale stabilito nel paese terzo interessato.
Per le imprese partecipate irrilevanti diverse da quelle di cui al secondo e al terzo comma, il metodo semplificato consiste nell'aggiungere alla somma di cui all'articolo 336 l'importo determinato conformemente all'articolo 13, agli articoli da 168 a 171 quinquies, agli articoli da 182 a 187 e all'articolo 188.";
(114)l'articolo 341 è soppresso;
(115)all'articolo 343, paragrafo 5, lettera a), punto iii), è aggiunto il testo seguente:
"e la domanda descrive le tecniche utilizzate per integrare nel loro complesso le imprese escluse dall'ambito di applicazione del modello e dimostra l'adeguatezza di tali tecniche a norma dell'articolo 239, paragrafo 4, del presente regolamento, anche nei casi in cui le tecniche di cui all'allegato XVIII del presente regolamento sono applicate alle imprese nel loro insieme e non a rischi specifici. Se si intende applicare la tecnica di integrazione 1 di cui all'allegato XVIII, sezione B, del presente regolamento a una o più imprese escluse dall'ambito di applicazione del modello interno parziale, la domanda spiega inoltre il motivo per cui tale tecnica di integrazione sarebbe più appropriata rispetto all'applicazione di una combinazione dei metodi 1 e 2 di cui all'articolo 233 bis della direttiva 2009/138/CE, qualora a tali imprese sia applicato il metodo 2;";
(116)l'articolo 359 è così modificato:
(a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Gli articoli 290, 291 e da 293 a 298 del presente regolamento si applicano alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono pubblicare. Inoltre, la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo contiene tutte le seguenti informazioni:";
(b)la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
per quanto riguarda il sistema di governance del gruppo, informazioni su eventuali accordi di esternalizzazione infragruppo rilevanti;";
(c)alla lettera e), il punto ii) è sostituito dal seguente:
"ii)
informazioni qualitative e quantitative su qualsiasi restrizione significativa della fungibilità e trasferibilità dei fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, compresa la quantificazione di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 17, secondo comma, della direttiva 2009/138/CE;";
(117)all'articolo 360, il paragrafo 3 è soppresso;
(118)l'articolo 362 è soppresso;
(119)all'articolo 363, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Fatti salvi i requisiti per la pubblicazione immediata di cui all'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, qualsiasi versione aggiornata della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo è chiaramente indicata come tale e riporta la data dell'aggiornamento. Essa è comunicata quanto prima dopo lo sviluppo importante di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sostituisce la versione precedentemente pubblicata.";
(120)l'articolo 364 è soppresso;
(121)all'articolo 365, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Le informazioni a livello di gruppo seguono la struttura di cui all'allegato XX, sezione A.2. Le informazioni relative a ciascuna impresa figlia compresa in tale relazione contengono quelle previste dall'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE e seguono la struttura di cui all'allegato XX, sezione A. Quando trasmettono qualsiasi parte delle informazioni che devono essere pubblicate relativamente a un'impresa figlia compresa nella relazione che sono diverse dalle informazioni incluse nella parte destinata a contraenti e beneficiari, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista possono decidere di fare riferimento alle corrispondenti informazioni comunicate a livello di gruppo, a condizione che esse siano equivalenti, sia per natura che per portata, a quelle che sarebbero altrimenti fornite a livello dell'impresa figlia.";
(122)l'articolo 366 è così modificato:
(a)al paragrafo 2, la modifica non riguarda la versione italiana;
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Se una delle imprese figlie comprese nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria ha sede in uno Stato membro la o le cui lingue ufficiali sono diverse dalla o dalle lingue in cui è pubblicata la relazione, in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di vigilanza interessata può prescrivere all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, previa consultazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e del gruppo stesso, di inserire in detta relazione una traduzione delle informazioni relative all'impresa figlia in questione in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista pubblica una traduzione delle informazioni presenti nella relazione relative a tale impresa figlia, a meno che l'autorità di vigilanza interessata non abbia concesso un'esenzione.";
(123)l'articolo 368 è soppresso;
(124)all'articolo 369, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Fatti salvi i requisiti per la pubblicazione immediata di cui all'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, qualsiasi versione aggiornata della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è chiaramente indicata come tale e riporta la data dell'aggiornamento. Essa è comunicata quanto prima dopo lo sviluppo importante di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sostituisce la versione precedentemente pubblicata.";
(125)l'articolo 371 è soppresso;
(126)l'articolo 372 è sostituito dal seguente:
"Articolo 372
Elementi e contenuto
1.
Gli articoli da 304 a 311 del presente regolamento si applicano alle informazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista devono presentare all'autorità di vigilanza del gruppo. Se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sono esonerate dall'obbligo di informativa con frequenza trimestrale conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, la relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza comprende soltanto modelli quantitativi annuali. L'obbligo di informativa con frequenza annuale non comprende le relazioni su base analitica se tutte le imprese del gruppo sono esonerate dalla presentazione di tali relazioni conformemente all'articolo 35 bis, paragrafo 2, di detta direttiva.
2.
La relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza comprende tutte le seguenti informazioni aggiuntive:
(a)relativamente all'attività e ai risultati del gruppo:
i)una descrizione delle attività e delle fonti degli utili o delle perdite per ciascuna impresa partecipata di rilievo di cui all'articolo 256 bis della direttiva 2009/138/CE e per ciascuna succursale significativa di cui all'articolo 354, paragrafo 1, del presente regolamento;
ii)informazioni qualitative e quantitative sulle operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con il gruppo, l'importo di tali operazioni nel periodo di riferimento e i saldi in essere alla fine di detto periodo;
(b) relativamente al sistema di governance del gruppo:
i)una descrizione delle modalità con le quali i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno e le procedure di segnalazione sono attuati in modo coerente da tutte le imprese che rientrano nella vigilanza di gruppo, come previsto all'articolo 246 della direttiva 2009/138/CE;
ii)informazioni qualitative e quantitative su rischi specifici sostanziali a livello di gruppo non contemplati nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e che non sono già presenti nella relazione alle autorità di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità;
iii)informazioni su eventuali accordi di esternalizzazione infragruppo rilevanti;
(c)relativamente alla gestione patrimoniale del gruppo:
i)informazioni qualitative e quantitative sul requisito patrimoniale di solvibilità e sui fondi propri, in un formato che consenta di valutare la disponibilità di fondi propri a livello di gruppo, per ciascuna delle seguenti imprese partecipate, nella misura in cui l'impresa sia inclusa nel calcolo della solvibilità di gruppo:
1)ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo;
2)ciascuna società di partecipazione assicurativa intermedia, società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista intermedia, società di partecipazione finanziaria mista e impresa strumentale del gruppo; in tal caso i requisiti patrimoniali di solvibilità nozionale sono calcolati conformemente all'articolo 226, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
(3)ciascuna impresa partecipata che sia un ente creditizio, un'impresa di investimento, un ente finanziario, una società di gestione di OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi o un ente pensionistico aziendale o professionale;
4)ciascuna impresa partecipata che sia un'impresa non regolamentata che svolge attività finanziarie; in tal caso è calcolato il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale;
5)ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo;
6)ogni altra impresa partecipata;
ii)una descrizione delle società veicolo del gruppo che sono conformi all'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;
iii)una descrizione delle società veicolo del gruppo che sono regolamentate da un'autorità di vigilanza di un paese terzo e sono conformi a requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 211, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, insieme a una descrizione della verifica effettuata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di assicurazione finanziaria mista, che valuti l'equivalenza tra i requisiti cui sono soggette tali società veicolo nel paese terzo e i requisiti di cui all'articolo 211, paragrafo 2, di detta direttiva;
iv)una descrizione di ciascuna società veicolo del gruppo diversa da quelle di cui ai punti iii) e vii), assieme a informazioni qualitative e quantitative sul requisito di solvibilità e sui fondi propri di dette società, qualora queste siano incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo;
v)se rilevante, per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate che sono incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo, informazioni qualitative e quantitative sulla conformità delle imprese all'articolo 222, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/138/CE;
vi)se rilevante, informazioni qualitative e quantitative sugli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 222, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE che non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista per cui viene calcolata la solvibilità di gruppo, compresa una descrizione del modo in cui è stato effettuato l'aggiustamento ai fondi propri del gruppo;
vii)se rilevante, informazioni qualitative sui motivi della classificazione degli elementi dei fondi propri di cui agli articoli 332 e 333 del presente regolamento.
Ai fini della lettera c), punto i), punto 5), per le imprese con sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente ai sensi dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE, qualora sia utilizzato il metodo 2 ai sensi dell'articolo 233 di tale direttiva, il requisito patrimoniale di solvibilità e i fondi propri ammissibili per soddisfare detto requisito conformemente alle disposizioni del paese terzo interessato sono individuati separatamente.";
(127)è inserito il seguente articolo 372 bis:
"Articolo 372 bis
Relazione periodica unica alle autorità di vigilanza: struttura e contenuto
1.
Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano una relazione periodica unica alle autorità di vigilanza, si applica la presente sezione.
2.
La relazione periodica unica alle autorità di vigilanza illustra separatamente le informazioni che devono essere comunicate a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 372 e le informazioni che devono essere comunicate ai sensi degli articoli da 307 a 311 per ciascuna impresa figlia compresa nella relazione.
3.
Le informazioni a livello di gruppo e le informazioni relative a ciascuna impresa figlia compresa nella relazione periodica unica alle autorità di vigilanza seguono la struttura di cui all'allegato XX, sezione B. Quando trasmettono qualsiasi parte delle informazioni che devono essere segnalate relativamente a un'impresa figlia compresa nella relazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista possono decidere di fare riferimento alle informazioni a livello di gruppo, se tali informazioni sono equivalenti sia per natura che per portata.";
(128)gli articoli 373 e 374 sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 373
Informazioni sulle modifiche sostanziali
L'articolo 312 del presente regolamento si applica relativamente alla relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza o alla relazione periodica unica alle autorità di vigilanza.
Articolo 374
Lingue
1.
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano la relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza nella o nelle lingue stabilite dall'autorità di vigilanza del gruppo.
2.
Ai fini del paragrafo 1, se esiste un collegio delle autorità di vigilanza e se l'autorità di vigilanza del gruppo intende richiedere la relazione periodica di gruppo alle autorità di vigilanza in più lingue dopo aver consultato le altre autorità di vigilanza e il gruppo stesso, tra le lingue da utilizzare figura almeno una lingua compresa da tutte le autorità di vigilanza interessate, come concordato nel collegio delle autorità di vigilanza.
3.
Se una delle imprese figlie comprese nella relazione periodica unica alle autorità di vigilanza ha sede in uno Stato membro la o le cui lingue ufficiali sono diverse dalla o dalle lingue in cui è pubblicata la relazione, in conformità dei paragrafi 1 e 2, l'autorità di vigilanza del gruppoprescrive all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, di inserire in detta relazione una traduzione delle informazioni relative all'impresa figlia in questione in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato.";
(129)l'articolo 375 è soppresso;
(130)al titolo II, è aggiunto il seguente capo VII:
"Capo VII
MISURE DI PROPORZIONALITÀ A LIVELLO DI GRUPPO
Articolo 377 bis
Requisito patrimoniale applicabile agli investimenti in attività immateriali per individuare gruppi piccoli e non complessi
I requisiti patrimoniali di cui all'articolo 213 bis, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva 2009/138/CE si riferiscono al rischio relativo alle attività immateriali di cui all'articolo 203 del presente regolamento.
Articolo 377 ter
Misure di proporzionalità per gruppi non classificati come piccoli e non complessi
1.
Nel valutare se approvare il ricorso a una misura di proporzionalità di cui all'articolo 29 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista di un gruppo di cui all'articolo 213 di tale direttiva, il titolo I, capo XVI, del presente regolamento si applica a livello di gruppo.
2.
Nel valutare se il gruppo non presenta un modello aziendale complesso, l'autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione anche quanto segue:
(a)la struttura del gruppo;
(b)il numero di giurisdizioni in cui opera il gruppo;
(c)la quota dei ricavi totali del gruppo derivante da attività svolte al di fuori dello Stato membro di origine dell'impresa madre;
(d)l'importanza, sia in termini numerici che di ricavi, delle imprese del gruppo che non sono imprese di assicurazione o di riassicurazione;
(e)la rilevanza delle operazioni infragruppo.";
(131)l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
(132)l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
(133)l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
(134)l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
(135)l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
(136)il testo dell'allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato VIII bis;
(137)l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
(138)l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;
(139)l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento;
(140)l'allegato XVI è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento;
(141)l’allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato XI del presente regolamento;
(142)l’allegato XX è sostituito dal testo che figura nell’allegato XII del presente regolamento;
(143)l’allegato XXI è modificato conformemente all’allegato XIII del presente regolamento;
(144)l'allegato XXII è modificato conformemente all'allegato XIV del presente regolamento;
(145)l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento;
(146)l’allegato XXIV è modificato conformemente all’allegato XVI del presente regolamento;
(147)l’allegato XXV è modificato conformemente all’allegato XVII del presente regolamento;
(148)l’allegato XXVI è modificato conformemente all’allegato XVIII del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 gennaio 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29.10.2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN