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Document 62011CN0538
Case C-538/11: Reference for a preliminary ruling from the Landesgericht Salzburg (Austria) as Employment and Social Court lodged on 21 October 2011 — Hermine Sax v Pensionsversicherungsanstalt, Landesstelle Salzburg
Causa C-538/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 21 ottobre 2011 — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg
Causa C-538/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 21 ottobre 2011 — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg
GU C 25 del 28.1.2012, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 25/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 21 ottobre 2011 — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg
(Causa C-538/11)
(2012/C 25/52)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Salzburg
Parti
Ricorrente: Hermine Sax
Convenuta: Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il regolamento (CE) n. 883/2004, e in particolare l’art. 7 e il titolo III, capitolo 1 (prestazioni di malattia), nonché il regolamento (CE) n. 987/2009, debbano essere interpretati nel senso che una persona non autosufficiente che percepisce una pensione di vecchiaia austriaca (Pension) possa pretendere il pagamento dell’assegno di assistenza previsto dal Bundespflegegeldgesetz (legge federale sull’assegno di assistenza; in prosieguo: il «BPGG»), quale prestazione di malattia in denaro, a prescindere dal fatto che essa abbia la propria residenza principale nella Repubblica federale di Germania, qualora essa soddisfi gli altri requisiti previsti dal BPGG, e se pertanto tali regolamenti ostino all’applicazione della disposizione nazionale di cui all’art. 3 del BPGG. |
2) |
Nel caso di soluzione affermativa della prima questione: Se il regolamento (CE) n. 883/2004, nella specie in particolare gli artt. 10 e 11, n. 3, lett. e), nonché gli artt. 21, 29 e 34 ovvero il titolo III, capitolo 1 (prestazioni di malattia), e il regolamento (CE) n. 987/2009, debbano essere interpretati nel senso che una persona non autosufficiente che percepisce una doppia pensione di vecchiaia, e segnatamente una pensione austriaca e una pensione tedesca, possa pretendere il pagamento dell’assegno di assistenza previsto dal BPGG, quale prestazione di malattia in denaro, a prescindere dal fatto che essa abbia la propria residenza principale nella Repubblica federale di Germania, qualora essa soddisfi gli altri requisiti previsti dal BPGG, e se pertanto tali regolamenti ostino all’applicazione della disposizione nazionale di cui all’art. 3 del BPGG. |
3) |
Nel caso di soluzione affermativa della seconda questione: Come debbano essere interpretati il regolamento (CE) n. 883/2004, e in particolare gli artt. 10 e 34, e l’art. 31, nonché il regolamento (CE) n. 987/2009, nel caso di cumulo e imputazione di prestazioni risultanti dal regime di previdenza sociale inteso a coprire i rischi di perdita di autosufficienza, nella specie nel caso di diritto ad una prestazione mista, costituita dall’assegno di assistenza tedesco (scelta fra prestazione in natura e prestazione in denaro) e diritto all’assegno di assistenza austriaco, e segnatamente:
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