Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0538

    Causa C-538/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 21 ottobre 2011 — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

    GU C 25 del 28.1.2012, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 25/30


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 21 ottobre 2011 — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

    (Causa C-538/11)

    (2012/C 25/52)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesgericht Salzburg

    Parti

    Ricorrente: Hermine Sax

    Convenuta: Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il regolamento (CE) n. 883/2004, e in particolare l’art. 7 e il titolo III, capitolo 1 (prestazioni di malattia), nonché il regolamento (CE) n. 987/2009, debbano essere interpretati nel senso che una persona non autosufficiente che percepisce una pensione di vecchiaia austriaca (Pension) possa pretendere il pagamento dell’assegno di assistenza previsto dal Bundespflegegeldgesetz (legge federale sull’assegno di assistenza; in prosieguo: il «BPGG»), quale prestazione di malattia in denaro, a prescindere dal fatto che essa abbia la propria residenza principale nella Repubblica federale di Germania, qualora essa soddisfi gli altri requisiti previsti dal BPGG, e se pertanto tali regolamenti ostino all’applicazione della disposizione nazionale di cui all’art. 3 del BPGG.

    2)

    Nel caso di soluzione affermativa della prima questione:

    Se il regolamento (CE) n. 883/2004, nella specie in particolare gli artt. 10 e 11, n. 3, lett. e), nonché gli artt. 21, 29 e 34 ovvero il titolo III, capitolo 1 (prestazioni di malattia), e il regolamento (CE) n. 987/2009, debbano essere interpretati nel senso che una persona non autosufficiente che percepisce una doppia pensione di vecchiaia, e segnatamente una pensione austriaca e una pensione tedesca, possa pretendere il pagamento dell’assegno di assistenza previsto dal BPGG, quale prestazione di malattia in denaro, a prescindere dal fatto che essa abbia la propria residenza principale nella Repubblica federale di Germania, qualora essa soddisfi gli altri requisiti previsti dal BPGG, e se pertanto tali regolamenti ostino all’applicazione della disposizione nazionale di cui all’art. 3 del BPGG.

    3)

    Nel caso di soluzione affermativa della seconda questione:

    Come debbano essere interpretati il regolamento (CE) n. 883/2004, e in particolare gli artt. 10 e 34, e l’art. 31, nonché il regolamento (CE) n. 987/2009, nel caso di cumulo e imputazione di prestazioni risultanti dal regime di previdenza sociale inteso a coprire i rischi di perdita di autosufficienza, nella specie nel caso di diritto ad una prestazione mista, costituita dall’assegno di assistenza tedesco (scelta fra prestazione in natura e prestazione in denaro) e diritto all’assegno di assistenza austriaco, e segnatamente:

    3.1.

    Se dall’assegno di assistenza austriaco previsto dal BPGG, oggetto dell’esportazione, debba essere dedotta solo la prestazione in denaro erogata dallo Stato tedesco della residenza oppure solo la prestazione di assistenza in natura oppure l’intera prestazione di assistenza (somma totale dell’assegno di assistenza e del valore della prestazione di assistenza in natura), e se al riguardo occorra fare riferimento al differente livello dei prezzi negli Stati membri di cui trattasi.

    3.2.

    Se, nell’imputazione da effettuare, occorra esaminare se lo Stato della residenza eroghi prestazioni di assistenza di eguale portata, ovvero se in sede di imputazione non debbano essere prese in considerazione quelle prestazioni di assistenza dello Stato della residenza solo ivi previste dal regime di previdenza sociale al fine di coprire i rischi di perdita di autosufficienza.

    3.3.

    Se il tribunale competente in materia di previdenza sociale, adito dalla persona non autosufficiente, debba verificare i requisiti sostanziali concernenti un’imputazione, qualora l’istituzione convenuta non abbia avviato la procedura di cui all’art. 31 del regolamento (CE) n. 987/2009, non si sia pronunziata sulla questione delle prestazioni di eguale portata, e abbia trascurato in particolare di informare la persona non autosufficiente sul divieto di cumulo di prestazioni.


    Top