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Document 32018D0491

Decisione di esecuzione (UE) 2018/491 della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» [notificata con il numero C(2018) 1634]

C/2018/1634

GU L 81 del 23.3.2018, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/491/oj

23.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/23


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/491 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2018

relativa alla conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta congiunta presentata dagli Stati membri interessati concernente l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo»

[notificata con il numero C(2018) 1634]

(I testi in lingua neerlandese, inglese e francese sono i soli facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti in materia di trasporto ferroviario di Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito hanno inviato alla Commissione una lettera di intenti, pervenuta il 14 giugno 2017. La lettera di intenti è stata sottoscritta anche dalla Svizzera, che partecipa già a questo corridoio ferroviario merci come paese terzo a norma dell'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010. La lettera include la proposta di estendere il corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» fino a Ginevra.

(2)

La Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, la proposta inclusa nella lettera di intenti e ritiene che sia conforme all'articolo 5 di tale regolamento per i motivi esposti di seguito.

(3)

La proposta tiene conto dei criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 913/2010. I paesi partecipanti al corridoio continuano a essere sei, dei quali cinque sono Stati membri dell'Unione. L'allineamento generale del corridoio con il corridoio della rete centrale «Mare del Nord-Mediterraneo» rimane invariato. L'estensione proposta è compatibile con la rete TEN-T e rispetta le seguenti prescrizioni TEN-T: completa elettrificazione dei binari di linea, almeno 22,5 t di carico per asse, 100 km/h di velocità e la possibilità di far viaggiare treni con una lunghezza di 740 m.

(4)

Secondo lo studio sul mercato dei trasporti accluso alla lettera di intenti, si prevede che l'estensione aggiungerà ulteriori volumi di trasporto ferroviario internazionale e comporterà un trasferimento modale dalla strada alla ferrovia grazie a un collegamento più breve da e verso i porti marittimi francesi sul Mediterraneo per le merci e le materie prime in ingresso o in uscita dalla Svizzera, con il risultato di notevoli vantaggi socioeconomici legati alla riduzione di emissioni di carbonio e a una minore congestione del traffico stradale.

(5)

L'estensione proposta è coerente con l'obiettivo di creare una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. L'estensione collegherà i principali settori economici dalla zona di Ginevra a importanti porti marittimi europei come Amsterdam, Anversa, Dunkerque, Marsiglia, Rotterdam e Zeebrugge, rafforzando quindi l'interconnessione della rete TEN-T con la Svizzera, un paese terzo di importanza cruciale.

(6)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti interessati sono stati consultati in merito all'estensione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta inclusa nella lettera di intenti pervenuta il 14 giugno 2017 e riguardante l'estensione del corridoio ferroviario merci «Mare del Nord-Mediterraneo» fino a Ginevra, inviata di concerto alla Commissione dai ministeri competenti per il trasporto ferroviario di Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.


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