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Document 32013R1300

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio

OJ L 347, 20.12.2013, p. 281–288 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/281


REGOLAMENTO (UE) N. 1300/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 174, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione sviluppi e prosegua le proprie azioni intese a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Il Fondo di coesione istituito con il presente regolamento dovrebbe perciò erogare contributi finanziari a progetti nel settore dell'ambiente e a reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tale regolamento costituisce un nuovo quadro per i Fondi strutturali e d'investimento europei, tra cui il Fondo di coesione. È pertanto necessario precisare i compiti del Fondo di coesione in relazione a tale quadro e in relazione allo scopo assegnato al Fondo di coesione nel TFUE.

(3)

È opportuno stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere sostenute dal Fondo di coesione al fine di contribuire alle priorità di investimento nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. 1303/2013.

(4)

L'Unione dovrebbe essere in grado di contribuire, attraverso il Fondo di coesione, ad azioni volte a realizzare i propri obiettivi ambientali a norma degli articoli 11 e 191 TFUE, vale a dire l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, il trasporto ferroviario, fluviale e marittimo, i sistemi di trasporto intermodale e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico.

(5)

È opportuno ricordare che, qualora le misure basate sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE implichino costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro e il sostegno finanziario sia fornito dal Fondo di coesione a norma dell'articolo 192, paragrafo 5, TFUE, si applica comunque il principio "chi inquina paga".

(6)

I progetti relativi alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) sostenuti dal Fondo di coesione devono essere conformi agli orientamenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per concentrare gli sforzi al riguardo, è opportuno dare la priorità ai progetti di interesse comune definiti in detto regolamento.

(7)

È opportuno che gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) non siano ammissibili al sostegno del Fondo di coesione in quanto già beneficiano dal punto di vista finanziario dell'applicazione di tale direttiva. Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al Fondo di coesione a sostegno delle attività che non sono elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE anche se svolte dagli stessi operatori economici, e comprendono attività quali investimenti per l'efficienza energetica nella cogenerazione di energia termica ed elettrica e nelle reti di teleriscaldamento, sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, e misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, anche se uno degli effetti indiretti di tali attività è la riduzione dell' emissione di gas a effetto serra, o se sono elencate nel piano nazionale di cui alla direttiva 2003/87/CE.

(8)

Gli investimenti nell'edilizia abitativa, diversi da quelli destinati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso delle energie rinnovabili, non possono essere ammissibili al sostegno del Fondo di coesione in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione del sostegno di tale Fondo quale definito nel TFUE.

(9)

Al fine di accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura dei trasporti nell'Unione, è opportuno che il Fondo di coesione sostenga i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti aventi un valore aggiunto europeo di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per un importo complessivo di 10 000 000 000 di EUR. L'attribuzione del sostegno da parte del Fondo di coesione a tali progetti dovrebbe essere conforme alle norme di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Conformemente al regolamento (UE) n. 1316/2013, il sostegno dovrebbe essere messo a disposizione soltanto degli Stati membri ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo di coesione, e con i tassi di cofinanziamento applicabili a tale Fondo.

(10)

È importante garantire che, nel promuovere gli investimenti nella gestione dei rischi, si tenga conto dei rischi specifici a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale.

(11)

È opportuno assicurare la complementarità e le sinergie tra gli interventi sostenuti dal Fondo di coesione, dal FESR, dall'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dal meccanismo per collegare l'Europa, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e di garantire il collegamento ottimale tra diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale e nazionale e in tutta l'Unione.

(12)

Per rispondere alle esigenze specifiche del Fondo di coesione, e in linea con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario fissare nell'ambito di ciascun obiettivo tematico stabilito dal regolamento (UE) n.1303/2013 le azioni specifiche del Fondo di coesione quali "priorità di investimento". Tali priorità dovrebbero definire obiettivi dettagliati, che non si escludano a vicenda, cui il Fondo di coesione dovrà contribuire. Inoltre, tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area del programma. Per aumentare la flessibilità e ridurre gli oneri amministrativi attraverso un'attuazione congiunta, è opportuno allineare nell'ambito dei corrispondenti obiettivi tematici le priorità d'investimento del FESR e del Fondo di coesione.

(13)

È opportuno definire nell'allegato del presente regolamento una serie di indicatori comuni di output per valutare i progressi aggregati, a livello di Unione, nell'attuazione dei programmi operativi. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli indicatori comuni di output dovrebbero essere completati da indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, da indicatori di output specifici per ciascun programma.

(14)

Al fine di modificare il presente regolamento per quanto concerne taluni elementi non essenziali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco degli indicatori comuni di output di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione negli interessi della promozione di uno sviluppo sostenibile non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (7), è opportuno abrogare tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altro atto normativo applicabile dovrebbe quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 dovrebbero restare valide.

(17)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione del Fondo di coesione e suo oggetto

1.   È istituito un Fondo di coesione al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione nell'interesse della promozione dello sviluppo sostenibile.

2.   Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo di coesione e l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 2

Ambito di intervento del Fondo di coesione

1.   Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene:

a)

gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;

b)

le TEN-T, secondo gli orientamenti adottati con il regolamento (UE) n. 1315/2013;

c)

l'assistenza tecnica.

2.   Il Fondo di coesione non sostiene:

a)

la disattivazione o la costruzione delle centrali nucleari;

b)

gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)

gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, a meno che non siano destinati a promuovere l'efficienza energetica o l'uso delle energie rinnovabili;

d)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

e)

le imprese in difficoltà, quali definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

f)

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

Articolo 3

Sostegno del Fondo di coesione per i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti in virtù del meccanismo per collegare l'Europa

Il Fondo di coesione sostiene i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti aventi un valore aggiunto europeo di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 per un importo di 10 000 000 000 di EUR, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 4

Priorità d'investimento

Il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, conformemente alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita indicate nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento e nell'accordo di partenariato:

a)

favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

i)

promuovendo la produzione e la distribuzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili;

ii)

promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;

iii)

sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;

iv)

sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione;

v)

promuovendo strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni;

vi)

promuovendo l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile;

b)

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi:

i)

sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;

ii)

promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;

c)

preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:

i)

investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per far fronte alle necessità, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

ii)

investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per far fronte alle necessità, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

iii)

proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli e promuovendo i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi;

iv)

intervenendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore;

d)

promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

i)

favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;

ii)

sviluppando e migliorando sistemi di trasporto ecologici (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;

iii)

sviluppando e riattando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione del rumore;

e)

potenziare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni tese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici connessi all'attuazione del Fondo di coesione.

Articolo 5

Indicatori

1.   Sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c),), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli indicatori di output comuni figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.

2.   Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023.

3.   Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori obiettivo sono fissati per il 2023. I valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 7 per modificare l'elenco degli indicatori di output comuni di cui all'allegato I, al fine di effettuare aggiustamenti, ove ciò sia giustificato per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o ogni altro atto normativo applicabile continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi od operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.

2.   Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 restano valide.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1084/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 9

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 177 TFUE.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 38.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 143.

(3)  Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(6)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(7)  Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).


ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER IL FONDO DI COESIONE

 

UNITÀ

DENOMINAZIONE

Ambiente

Rifiuti solidi

tonnellate/anno

Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti

Approvvigionamento idrico

persone

Popolazione addizionale beneficiaria dell'approvvigionamento idrico potenziato

Trattamento delle acque reflue

equivalente popolazione

Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato

Prevenzione e gestione dei rischi

persone

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

persone

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali

Riabilitazione dei suoli

ettari

Superficie totale dei suoli riabilitati

Natura e biodiversità

ettari

Superficie degli habitat che ricevono un sostegno per raggiungere un migliore stato di conservazione

Energia e cambiamento climatico

Energie rinnovabili

MW

Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili

Efficienza energetica

unità abitative

Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata

kWh/anno

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici

utenti

Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

tonnellate equivalenti CO2

Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra

Trasporti

Ferrovie

chilometri

Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie

 

chilometri

Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate

Strade

chilometri

Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione

Chilometri

Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate

Trasporti urbani

Chilometri

Lunghezza totale delle linee tramviarie e metropolitane nuove o migliorate

Vie navigabili

Chilometri

Lunghezza totale delle vie navigabili nuove o migliorate


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1084/2006

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5 bis

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.


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