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Document 31990L0539
Council Directive 90/539/EEC of 15 October 1990 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
GU L 303 del 31.10.1990, p. 6–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009L0158
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
Gazzetta ufficiale n. L 303 del 31/10/1990 pag. 0006 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0009
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (90/539/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che i volatili, in quanto animali vivi, e le uova da cova, in quanto prodotti animali, sono compresi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato; considerando che, per garantire uno sviluppo razionale della produzione di pollame ed aumentare in tal modo la produttività del settore, è opportuno fissare a livello comunitario talune norme di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova; considerando che l'allevamento del pollame rientra nel quadro delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale; considerando che è opportuno sopprimere le disparità esistenti negli Stati membri in materia di polizia sanitaria, per favorire gli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova, contribuendo in tal modo alla realizzazione del mercato interno; considerando che, per consentire lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; considerando che è opportuno, in generale, escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento scambi specifici quali mostre, concorsi, competizioni; considerando che è opportuno includere nel presente regolamento gli scambi di quaglie, piccioni, anatre, fagiani e pernici allevati ai fini della riproduzione o del consumo; considerando che nelle attuali condizioni dell'allevamento avicolo moderno il miglior modo di promuovere lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova consiste nel garantire un controllo degli stabilimenti di produzione; considerando che è opportuno lasciare alle competenti autorità degli Stati membri la facoltà di riconoscere gli stabilimenti che soddisfano le norme previste dalla presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro applicazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3987/87 (5), prevede l'assegnazione di un numero distintivo di registrazione per ogni stabilimento di produzione, nonché la stampigliatura delle uova da cova; che il regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/87 (7), ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75; che ai fini della presente direttiva è opportuno, per motivi pratici, prendere in considerazione criteri identici per l'identificazione degli stabilimenti di produzione e la stampigliatura delle uova da cova; considerando che per partecipare agli scambi intracomunitari il pollame e le uova da cova devono soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, per consentire di evitare la diffusione di malattie contagiose; considerando tuttavia che conviene rinviare ad una data ulteriore la determinazione delle norme di controllo in materia di lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle; considerando che è altresì opportuno fissare le norme relative al trasporto; considerando che è opportuno prevedere che la Commissione, dati i progressi realizzati da uno Stato membro nell'eradicazione di alcune malattie del pollame, possa concedere garanzie complementari, al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale; che in questo contesto può rivelarsi utile determinare lo statuto degli Stati membri o dei territori degli Stati membri relativamente a talune malattie che possono colpire il pollame; considerando che, sebbene gli scambi intracomunitari di minima entità non possano, per motivi pratici, essere soggetti a tutti i requisiti comunitari, è opportuno che siano rispettate alcune norme essenziali; considerando che, per garantire il rispetto dei requisiti previsti, è necessario prevedere un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare il pollame e le uova da cova fino al luogo di destinazione; considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da dare ai controlli effettuati dallo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno riferirsi alle norme generali previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (8); considerando che è opportuno prevedere la possibilità di controlli della Commissione, in collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri; considerando che la definizione di un regime comunitario applicabile alle importazioni dai paesi terzi presuppone la compilazione di un elenco di paesi terzi o di parti di essi, in provenienza dai quali possono essere importati pollame e uova da cova; considerando che la scelta di tali paesi deve basarsi su criteri di ordine generale, quali lo stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente; considerando che, peraltro, è opportuno non autorizzare le importazioni di pollame e di uova da cova in provenienza da paesi contaminati, o indenni da troppo poco tempo, da malattie contagiose del pollame, che presentano un pericolo per gli allevamenti della Comunità; considerando che le condizioni generali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi devono essere completate da condizioni particolari, fissate in funzione della situazione sanitaria di ciascuno di essi; che il carattere tecnico e la diversità dei criteri cui rispondono tali condizioni particolari esigono, per la loro definizione, il ricorso alla procedura del comitato veterinario permanente; considerando che la presentazione, al momento dell'importazione di pollame o uova da cova, di un certificato conforme a un determinato modello costituisce uno dei mezzi efficaci per accertare l'applicazione della normativa comunitaria; che tale normativa può comprendere disposizioni particolari, variabili a seconda dei paesi terzi, e che i modelli del certificato devono essere elaborati in conseguenza; considerando che è opportuno incaricare gli esperti veterinari della Commissione di accertare il rispetto della normativa in questione nei paesi terzi; considerando che il controllo all'importazione deve vertere sull'origine e sullo stato sanitario del pollame e delle uova da cova; considerando che, al fine di tutelare la salute degli uomini e degli animali, è opportuno consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova da cova sul territorio della Comunità e durante il trasporto nel luogo di destinazione; considerando che le norme ed i principi generali applicabili nei controlli del pollame e delle uova da cova saranno determinati in un momento successivo, nel quadro delle misure da prendere per la realizzazione del mercato interno; considerando che ciascuno Stato membro deve avere la possibilità di vietare immediatamente le importazioni in provenienza da un paese terzo, qualora presentino un pericolo per la salute delle persone e degli animali; che in tal caso è opportuno, fatte salve eventuali modifiche dell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare nella Comunità, garantire l'immediato coordinamento delle posizioni degli Stati membri nei confronti del paese terzo in questione; considerando che la costante evoluzione delle tecniche avicole richiede un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame; considerando che le disposizioni della presente direttiva dovranno essere rivedute nel quadro del completamento del mercato interno; considerando che è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Disposizioni Generali Articolo 1 1. La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria, che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. 2. La presente direttiva non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi o o competizioni. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva per «veterinario ufficiale» e per «paese terzo» si intende il veterinario ufficiale e il paese terzo di cui alla direttiva 72/462/CEE. Inoltre, si intende per: 1) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; 2) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti al punto 1), destinate all'incubazione; 3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia possono essere state nutrite; 4) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova; 5) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; 6) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo; 7) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario e immunitario, allevati in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità zooziologica; 8) azienda: un impianto - che può includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito; 9) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività: a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; c) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento la cui attività consiste nel garantire la crescita del pollame fino allo stadio di produzione delle uova; d) incubatorio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno; 10) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli previsti dalla presente direttiva; 11) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro, approvato dalla competente autorità veterinaria e incaricato, sotto la responsabilità della medesima, di effettuare i test diagnostici prescritti dalla presente direttiva; 12) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento; 13) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V; 14) focolaio: il focolaio secondo la definizione di cui alla direttiva 82/894/CEE; 15) zona infetta: per le malattie enumerate all'allegato V: una zona che comprende, in funzione della situazione epizootologica del focolaio, un territorio ben delimitato ovverosia una zona di protezione di almeno 3 km di raggio dal focolaio, inclusa a sua volta in una zona di sorveglianza di un raggio di almeno 10 km; 16) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V; 17) macellazione sanitaria: operazione con la quale vengono distrutti, premunendosi di tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), tutti i volatili e i prodotti infetti oppure sospetti d'infezione. CAPITOLO II Norme per gli scambi intracomunitari Articolo 3 1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1g luglio 1991, un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II, ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. 2. La Commissione esamina i piani. Secondo la procedura prevista all'articolo 32, tali piani possono essere approvati oppure, prima della loro approvazione, formare oggetto di modifiche o complementi. 3. Secondo la procedura di cui al paragrafo 2, modifiche o complementi di un programma già approvato conformemente a detto paragrafo possono: - essere approvati su richiesta dello Stato membro interessato, per tener conto dell'evoluzione della situazione in tale Stato membro; o - essere richiesti, per tener conto dei progressi dei metodi di prevenzione e di controllo delle malattie. Articolo 4 Ciascuno Stato membro designa un laboratorio nazionale di riferimento quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio. I laboratori di riferimento figurano nell'allegato I. Articolo 5 Per essere oggetto di scambi intracomunitari: a) le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli 6, 12, 15 e 17, quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14 o quelle fissate agli articoli 7, 8 e 9; b) il pollame da macellazione, nonché, in deroga alla lettera a), il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, fino all'attuazione delle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da paesi terzi di carni fresche di pollame e di selvaggina da piuma di allevamento, devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15, 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14. Articolo 6 Le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore e da reddito devono provenire: 1) da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti: a) devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo dall'autorità competente, in virtù delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I; b) all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) devono essere situati al di fuori di una zona infetta; 2) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo o sospetto di malattia. Articolo 7 Al momento della spedizione, le uova da cova devono: 1) se provengono da uno Stato membro, soddisfare i seguenti requisiti: a) provenire da branchi: - che hanno soggiornato da più di 6 settimane in uno o più stabilimenti della Comunità definiti dall'articolo 6, punto 1), lettera a); - che, se devono essere vaccinati, siano vaccinati alle condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III; - che sono stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 24 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentare alcun sintomo clinico o sospetto di malattia; b) essere identificati conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione; c) essere stati sottoposti a una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale; 2) se provengono da un paese terzo, essere stati importati conformemente alle condizioni fissate nel capitolo III. Articolo 8 I pulcini di un giorno devono: a) provenire da uova da cova che soddisfano i requisiti degli articoli 6 e 7; b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora debbano essere vaccinati; c) non presentare al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B 2, lettere g) e h). Articolo 9 Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito deve: a) aver soggiornato dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti della Comunità quali definiti all'articolo 6, punto 1), lettera a); b) qualora debba essere vaccinato, soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 24 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia. Articolo 10 Al momento della spedizione il pollame da macellazione deve provenire da un'azienda: a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni; b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia; d) situata al di fuori di una zona infettata dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle da definire nell'ambito delle misure di lotta che saranno adottate ai sensi dell'articolo 19. Articolo 11 1. I requisiti degli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità. 2. Tuttavia, il pollame e le uova da cova di cui al paragrafo 1 devono, al momento della spedizione, provenire da branchi: - che hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi; - esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame; - che, se devono essere vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III; - non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; - situati al di fuori di una zona infettata dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, da definire nell'ambito delle misure di lotta che saranno adottate ai sensi dell'articolo 19; - che, conformemente all'allegato II, capitolo III, hanno dato risultato negativo a un test sierologico per la ricerca degli anticorpi di Salmonella Pullorum-Gallinarum. Articolo 12 1. Per la spedizione di pollame e di uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all'articolo 1 contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme: a) le uova da cova devono provenire da branchi - non vaccinati, o - vaccinati con un vaccino inattivo, o - vaccinati con un vaccino vivo, se la vaccinazione è stata effettuata almeno 60 giorni prima della raccolta delle uova da cova; b) i pulcini di un giorno devono provenire: - da uova da cova che soddisfano le condizioni fissate alla lettera a); - da un incubatoio che garantisce un'incubazione delle uova completamente separata nel tempo e nel luogo da quella di uova che non soddisfano le condizioni fissate alla lettera a); c) il pollame riproduttore o da reddito deve: - non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle ed - essere stato isolato per 14 giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda originaria o eventualmente nella stazione di quarantena deve essere stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve essere stato introdotto nell'azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena ed - essere stato sottoposto, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo effettuato ai fini della ricerca degli anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 32; d) il pollame da macellazione deve essere spedito da branchi che: - se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui alla lettera c), terzo trattino; - se sono vaccinati, non devono essere stati vaccinati con vaccino vivo nei 30 giorni che precedono la spedizione e devono essere stati sottoposti, in base ad un campione rappresentativo, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità fissate secondo la procedura prevista all'articolo 32. 2. Lo statuto degli Stati membri o delle regioni di Stati membri per quanto riguarda la malattia di Newcastle è fissato dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 32, al più tardi 6 mesi prima della data in cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva. I criteri da prendere in considerazione per fissare tale statuto sono le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, nonché, in particolare, i criteri seguenti: - almeno nei 12 mesi precedenti non è stato riscontrato nessun sintomo della malattia di Newcastle tra il pollame di cui all'articolo 1; - almeno nei 12 mesi precedenti non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle sul pollame di cui all'articolo 1; - tutto il pollame riproduttore è sottoposto almeno una volta all'anno ad un controllo per scoprire la presenza della malattia di Newcastle; - le azienda non comprendono pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle. 3. Le condizioni di cui al paragrafo 1 saranno oggetto di un riesame entro il 31 dicembre 1992. Articolo 13 1. Qualora uno Stato membro elabori o abbia elaborato un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui è sensibile il pollame, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare: - la situazione della malattia nel suo territorio; - la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti; - la zona geografica in cui il programma sarà applicato; - i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test; - le procedure di controllo del programma; - le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo; - le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all'atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma. 2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 32. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale. Nel caso di programmi presentati alla Commissione anteriormente al 1g luglio 1991, le decisioni sulla loro approvazione nonché sulle garanzie commerciali complementari saranno adottate anteriormente al 1g gennaio 1992. 3. Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura prevista all'articolo 32. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2. Articolo 14 1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare: - la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio; - i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità; - la durata del controllo effettuato; - eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto; - le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia. 2. La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura prevista all'articolo 32. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1g luglio 1991, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1g gennaio 1992. 3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 32. Articolo 15 1. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in imballaggi a perdere progettati a tal fine, oppure in imballaggi riutilizzabili, a condizione che vengano disinfettati prima di ogni riutilizzazione. Tali imballaggi devono essere puliti e: a) contenere soltanto pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento; b) recare le seguenti indicazioni: - il nome dello Stato membro di spedizione; - la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova; - il numero di pulcini o di uova; - la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati; - il nome o la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione; - il numero di riconoscimento dello stabilimento d'origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2; - il nome dello Stato membro di destinazione; c) essere chiusi secondo le istruzioni della competente autorità, in modo da evitare qualsiasi possibilità di sostituire il contenuto. 2. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali devono figurare il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b). 3. Il pollame riproduttore o da reddito deve essere trasportato in scatole o gabbie: - contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento; - recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2; - chiuse secondo le istruzioni della competente autorità, in modo da evitare qualsiasi possibilità di sostituire il contenuto. 4. a) Il pollame riproduttore o da reddito e i pulcini di un giorno devono essere spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni della presente direttiva. b) Il pollame da macellazione deve essere avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni della presente direttiva. 5. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto devono essere concepiti in modo - da evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto; - facilitare l'osservazione dei volatili; - consentire la pulitura e la disinfezione. 6. I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie devono, prima del carico e dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati secondo le istruzioni della competente autorità dello Stato membro interessato. Articolo 16 Il trasporto del pollame di cui all'articolo 15, paragrafo 4 è vietato attraverso zone infettate dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari. Articolo 17 Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi intracomunitari devono essere accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario: - conforme al modello appropriato di cui all'allegato IV; - firmato da un veterinario ufficiale; - redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; - valido per la durata di cinque giorni; - costituito da un unico foglio; - previsto, generalmente, per un unico destinatario; - recante un timbro di colore diverso da quello apposto sul certificato. Articolo 18 Gli Stati membri di destinazione, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, possono concedere ad uno o più Stati membri di spedizione autorizzazioni generali o limitate a casi determinati, in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio pollame e uova da cova dispensati dal certificato di cui all'articolo 17. Articolo 19 Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, anteriormente al 1g luglio 1991, le norme di controllo applicabili in materia di lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle. CAPITOLO III Norme per le importazioni in provenienza dai paesi terzi Articolo 20 Il pollame e le uova da cova importati nella Comunità devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli da 21 a 24. Articolo 21 1. Il pollame e le uova da cova devono provenire da paesi terzi o da parti di essi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'arti- colo 32. Detto elenco può essere modificato o completato secondo la procedura prevista all'articolo 33. 2. Per decidere se un paese terzo o una parte di esso possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto, in particolare: a) dello stato sanitario del pollame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria generale di questo paese, che possono compromettere la salute della popolazione e il patrimonio zootecnico degli Stati membri; b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda la presenza sul suo territorio di malattie contagiose degli animali, in particolare quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie; c) della regolamentazione del paese terzo relativa alla prevenzione e alla lotta contro le malattie degli animali; d) della struttura dei servizi veterinari del paese terzo e dei poteri di cui tali servizi dispongono; e) dell'organizzazione e dell'attuazione, nel paese terzo, della prevenzione e della lotta contro le malattie contagiose degli animali; f) delle garanzie che i paesi terzi possono fornire per quanto riguarda le norme previste dalla presente direttiva; g) dell'osservanza della normativa comunitaria in materia di ormoni e di residui. 3. L'elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 22 1. Il pollame e le uova da cova devono provenire da paesi indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle. 2. I criteri generali da considerare per definire lo stato dei paesi terzi sotto il profilo di dette malattie sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 32. 3. La Commissione, secondo la procedura presente all'articolo 32, può decidere che il paragrafo 1 del presente articolo si applica solo a una parte del territorio di un paese terzo. Articolo 23 1. L'importazione del pollame e delle uova da cova dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che figura nell'elenco compilato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se questo pollame e uova da cova provengono da branchi che: a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del paese terzo per un periodo da definire secondo la procedura prevista all'articolo 32; b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria adottate per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione conformemente alla procedura prevista all'articolo 32. Tali condizioni possono essere diverse a seconda delle specie e delle categorie di volatili. 2. Per fissare le condizioni di polizia sanitaria la base di riferimento utilizzata è quella delle norme definite nel capitolo II e nei corrispondenti allegati. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 32 e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria. Articolo 24 1. Il pollame e le uova da cova devono essere accompagnati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore. Il certificato deve: a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario; b) essere redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario; c) accompagnare l'invio nel suo esemplare originale; d) attestare che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva e quelle fissate in applicazione della medesima per l'importazione dal paese terzo; e) avere una validità di 5 giorni; f) essere costituito da un unico foglio; g) essere previsto per un unico destinatario; h) recare un timbro di colore diverso da quello apposto sul certificato. 2. Il certificato di cui al paragrafo 1 deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 32. Articolo 25 Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per accertare che tutte le disposizioni della presente direttiva siano effettivamente applicate. Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione, su proposta degli Stati membri. I controlli sono effettuati per conto della Comunità, che assume a proprio carico le relative spese. La periodicità e le modalità di questi controlli sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 32. Articolo 26 1. Secondo la procedura prevista all'articolo 33, la Commissione può decidere di limitare l'importazione da un paese terzo o da una parte di esso a specie particolari, alle uova da cova, al pollame riproduttore e da reddito, al pollame da macellazione o al pollame destinato a usi particolari. 2. La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 33, di applicare dopo l'importazione le misure di polizia sanitaria che ritenga necessarie. Articolo 27 1. Le norme ed i principi generali applicabili in occasione dei controlli che saranno effettuati nei paesi terzi e dei controlli del pollame importato dai paesi terzi sono stabi- liti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/662/CEE. Fino all'entrata in vigore delle norme e dei principi sopra menzionati, rimangono applicabili le norme nazionali, senza pregiudizio delle norme generali del trattato. 2. L'importazione nella Comunità di pollame e uova da cova è vietata, qualora: - le spedizioni non provengano dal territorio o da una parte del territorio di un paese terzo che figura nell'elenco compilato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1; - le spedizioni siano affette o sospette di essere affette o contaminate da una malattia contagiosa; - le condizioni previste dalla presente direttiva non siano state rispettate dal paese terzo esportatore; - il certificato che accompagna la spedizione non soddisfi le condizioni previste all'articolo 24; - l'esame dimostri la mancata osservanza della normativa comunitaria in materia di ormoni e di residui. 3. Senza pregiudizio di qualsiasi condizione speciale che potrebbe essere adottata secondo la procedura prevista all'articolo 26 per motivi di salute animale o quando l'autorizzazione di rispedire il pollame la cui entrata sia stata rifiutata a norma del paragrafo 1 non viene concessa, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione può designare il macello che deve prendere a carico il pollame. Articolo 28 Al suo arrivo nello Stato membro di destinazione, il pollame da macellazione deve essere condotto direttamente in un macello per essere abbattuto al più presto. Fatte salve le condizioni particolari eventualmente fissate secondo la procedura prevista all'articolo 33, la competente autorità dello Stato membro destinatario può, per esigenze di polizia sanitaria, designare il macello al quale è destinato il pollame. CAPITOLO IV Disposizioni comuni Articolo 29 1. Per gli scambi intracomunitari, le misure di salvaguardia previste dalla direttiva 89/662/CEE si applicano al pollame e alle uova da cova. 2. Per le importazioni dai paesi terzi si applicano le seguenti misure di salvaguardia: a) fatto salvo l'articolo 22, qualora una malattia contagiosa del pollame, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del pollame di uno degli Stati membri, si manifesti o si propaghi in un paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, tale Stato membro vieta l'importazione degli animali delle specie considerate dalla presente direttiva in provenienza diretta o indiretta, tramite un altro Stato membro, da questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo; b) le misure adottate dagli Stati membri in base al presente articolo e la loro revoca devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi. Il comitato veterinario permanente si riunisce al più presto dopo tale comunicazione e decide, secondo la procedura prevista all'articolo 32, se tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurare il loro coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse. Se si verifica la situazione prevista al presente articolo e se appare necessario che anche altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di questo articolo, eventualmente modificate conformemente al comma precedente, le disposizioni appropriate sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32. c) la ripresa delle importazioni in provenienza dal paese terzo interessato è autorizzata secondo la stessa procedura. Articolo 30 1. Le norme per i controlli veterinari stabilite dalla direttiva 90/425/CEE si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. 2. La direttiva 90/425/CEE è così modificata: a) Nell'allegato A, punto I è aggiunto il testo seguente: «Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.» b) Nell'allegato B sono soppressi i trattini seguenti: «- pollame vivo» «- uova da cova». Articolo 31 Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 20, 21 e 22 gli Stati membri applicano alle importazioni di pollame e di uova da cova provenienti dai paesi terzi condizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II. Articolo 32 1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, la questione è immediatamente sottoposta al comitato veterinario permanente dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita dall'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure previste, qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure. Articolo 33 1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, la questione è immediatamente sottoposta al comitato veterinario permanente dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro il termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure. Articolo 34 Le modifiche da apportare agli allegati, in particolare per adattarli all'evoluzione dei metodi diagnostici e alle variazioni dell'incidenza economica delle malattie specifiche, sono decisi dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 32. Articolo 35 Le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 29, saranno oggetto di un riesame anteriormente al 31 dicembre 1992 nel quadro delle proposte intese al completamento della realizzazione del mercato interno. Articolo 36 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g gennaio 1992. Essi ne informano la Commissione. Articolo 37 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente V. SACCOMANDI (1) GU n. C 89 del 10. 4. 1989, pag. 1. (2) GU n. C 260 del 15. 10. 1990. (3) GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 11.(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100. (5) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20. (6) GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1. (7) GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 18.(8) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. ALLEGATO I 1. I laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie sono i seguenti: 1. Belgio: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99 - 1180 Bruxelles Danimarca: Institut for Fjerkraesydomme, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohjskole, - Kobenhavn Repubblica federale di Germania: Bundesforschungsanstalt fuer Landwirtschaft, Institut fuer Kleintierzucht, Doernbergstrasse 25/27 - 3100 Celle Spagna: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal - Barcelona Francia: Laboratoire de pathologie aviaire - CNEVA 22440 Ploufragan Grecia: Institute of Infectious Parasitic Disease of Thessaloniki - Thessaloniki Irlanda: Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Casteknock, Lo - Dublin Italia: Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Via G. Orus 2 - 35100 Padova Lussemburgo: Laboratoire vétérinaire de l'Etat - avenue Gaston Diderich 54, Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskunding Instituut - Lelystad Portogallo: Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária - Lisboa Regno Unito: Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey 2. I laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie di cui al paragrafo 1 provvedono, negli Stati membri rispettivi, al coordinamento dei metodi diagnostici previsti della presente direttiva. A tale scopo: a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reattivi necessari per la diagnosi; b) controllano la qualità di tutti i reattivi utilizzati dai laboratori riconosciuti; c) organizzano periodicamente prove comparative. ALLEGATO II RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI CAPITOLO I Norme generali 1. Per ottenere il riconoscimento dell'autorità competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti: a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II; b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III; c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d); d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare: - almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II; - la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorità veterinaria competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento, e) devono contenere solo il pollame definito all'articolo 2, punto 1). 2. L'autorità competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CEE) n. 2782/75. CAPITOLO II Impianti e funzionamento A. Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d'allevamento 1. Impianti a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate. b) Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere l'effettuazione del controllo sanitario. c) Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato. 2. Governo dell'allevamento a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell'«allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario». b) Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente: - dallo stabilimento stesso, e/o - da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell'articolo 6, lettera a), e/o - da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva. c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi. d) I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione. e) Le uova sono raccolte più volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine. f) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi. g) Per ciascun branco viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati: - le entrate e le uscite di volatili; - le prestazioni produttive; - la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause; - gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito; - la provenienza del pollame; - la destinazione delle uova. h) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato. B. Incubatoi 1. Gli impianti a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori: - magazzinaggio e classificazione delle uova, - disinfezione, - preincubazione, - schiusa, - preparazione e condizionamento delle spedizioni. b) I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini). c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne. 2. Il funzionamento a) Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale. b) Le uova da cova devono provenire: - da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 6, lettera a), - da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità della presente direttiva. c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi. d) I fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione. e) Le operazioni di disinfezione riguardano: - le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione, - gli incubatoi, regolarmente, - i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa. f) Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio. g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere. h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco: - la provenienza delle uova e la data d'arrivo, - i risultati della schiusa, - le anomalie constatate, - gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito, - gli eventuali programmi di vaccinazione, - il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse, - la destinazione dei pulcini di un giorno. i) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato. CAPITOLO III Programma di controllo sanitario delle malattie I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 13 e 14, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie qui di seguito menzionate. A. Infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum e Salmonella Arizonae 1. Specie interessate a) Per la Salmonella Pullorum-Gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre. b) Per la Salmonella Arizonae: tacchini. 2. Programma di controllo sanitario a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici. b) I campioni da esaminare sono prelevati - secondo i casi - dal sangue, da pulcini di seconda scelta, da lanuggine o da polvere del reparto di schiusa, da depositi sulle pareti dell'incubatoio, dalla lettiera o dall'acqua di abbeveraggio. c) Nel campionamento dei prelievi di sangue effettuato in un branco per individuare la presenza di Salmonella Pullorum o Salmonella Arizonae mediante esami sierologici si tiene conto, per il numero di campioni da prelevare, del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento. Il branco deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia. B. Infezioni da Mycoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Meleagridis 1. Specie interessate a) Galline e tacchini per il Mycoplasma Gallisepticum. b) Tacchini per il Mycoplasma Meleagridis. 2. Programma di controllo sanitario a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici e/o mediante la constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno. b) I campioni da esaminare sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini e giovani tacchini di un giorno, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella cloaca o nel sacco aereo. c) Gli esami per l'individuazione del Mycoplasma Gallisepticum o del Mycoplasma Meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi. C. Risultati e misure da adottare Se non vi sono reattivi il controllo è negativo. In caso contrario il branco è sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV. D. Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare a queste misure, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra. CAPITOLO IV Criteri per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento 1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso: a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte; b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia: - in caso di sospetta influenza aviaria o di sospetta malattia di Newcastle nello stabilimento; - se lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento infetto o sospetto di infezione da influenza aviaria o da malattia di Newcastle; - se un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle; c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione; d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento ai requisiti del capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 2. Il riconoscimento di uno stabilimento viene ritirato: a) se si manifesta l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle nello stabilimento; b) se un nuovo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis, c) se, dopo una nuova intimazione da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme ai requisiti del capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3. La restituzione del riconoscimento è soggetta alle condizioni seguenti: a) quando il riconoscimento è stato ritirato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere restituito 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione se è stata effettuata la macellazione sanitaria; b) quando è stato ritirato in seguito ad infezioni provocate da: ii) Salmonella Pullorum-Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati sullo stabilimento due controlli con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni e si sia proceduto alla disinfezione nonché alla macellazione sanitaria del branco infetto; ii) Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati, sull'intero allevamento, due controlli negativi alla distanza di almeno 60 giorni. ALLEGATO III REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d'origine delle uova da cova, i vaccini utilizzati devono essere: - conformi alle norme della Farmacopea europea, - prodotti, controllati e distribuiti sotto controllo ufficiale. I criteri d'utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione. ALLEGATO IV CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI (Modelli da 1 a 6) MODELLO 1 COMUNITÀ EUROPEAUOVA DA COVA 1. Speditore (nome e indirizzo completo) 3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di uova da cova. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale. 7. Luogo di carico 8. Mezzo di trasporto 9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale CERTIFICATO SANITARIO N.ORIGINALE 2. Stato membro d'origine 4. AUTORITÀ COMPETENTE 5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE 6. Indirizzo dello stabilimento in cui sono state raccolte le uova 10. Numero di riconoscimento dello stabilimento 11. Specie di volatili: 12. Destinati alla produzione di: 13. Identificazione della spedizione: a) Numero di uova b) Dati di raccolta c) Identificazione del branco d'origine d) Marchio 14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio) Fatto a ., il . il . Firma il . Nome e cognome (in lettere maiuscole) il . Qualifica Timbro EWG:L444UMBI06.96 FF: 4UIT; SETUP: 01; Bediener: MARK; MC: P; Pr.: C; Kunde: 48167 MODELLO 2 COMUNITÀ EUROPEAPULCINI DI UN GIORNO 1. Speditore (nome e indirizzo completo) 3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pulcini di un giorno. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale. 7. Luogo di carico 8. Mezzo di trasporto 9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale CERTIFICATO SANITARIO N.ORIGINALE 2. Stato membro d'origine 4. AUTORITÀ COMPETENTE 5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE 6. Indirizzo dello stabilimento di cova 10. Numero di riconoscimento dello stabilimento 11. Specie di volatili: 12. Destinati alla produzione di: 13. Identificazione della spedizione: a) Numero di pulcini b) Data di schiusa c) Identificazione dello stabilimento d'origine d) Categoria/tipo 14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) i pulcini di un giorno di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio) Fatto a ., il . il . Firma il . Nome e cognome (in lettere maiuscole) il . Qualifica Timbro EWG:L444UMBI07.98 FF: 4UIT; SETUP: 01; Bediener: MARK; MC: P; Pr.: C; Kunde: 48167 MODELLO 3 COMUNITÀ EUROPEAPOLLAME RIPRODUTTORE O DA REDDITO 1. Speditore (nome e indirizzo completo) 3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale. 7. Luogo di carico 8. Mezzo di trasporto 9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale CERTIFICATO SANITARIO N.ORIGINALE 2. Stato membro d'origine 4. AUTORITÀ COMPETENTE 5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE 6. Indirizzo dello stabilimento d'origine 10. Numero di riconoscimento dello stabilimento 11. Specie di volatili: 12. Destinati alla produzione di: 13. Identificazione della spedizione: a) Numero di volatili b) Identificazione del branco d'origine c) Categoria/tipo 14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) i volatili di cui sopra sono conformi alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio) Fatto a ., il. il . Firma il . Nome e cognome (in lettere maiuscole) il . Qualifica Timbro MODELLO 4 COMUNITÀ EUROPEAPOLLAME, UOVA DA COVA A PARTITE INFERIORI A 20 UNITÀ 1. Speditore (nome e indirizzo completo) 3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame o uova da cova. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale. 7. Luogo di carico 8. Mezzo di trasporto 9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale CERTIFICATO SANITARIO N.ORIGINALE 2. Stato membro d'origine 4. AUTORITÀ COMPETENTE 5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE 6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine 10. Numero di riconoscimento dello stabilimento (eventualmente) 11. Specie di volatili: 12. Destinati alla produzione di: 13. Identificazione della spedizione: a) Numero di volatili b) Identificazione del branco d'origine c) Categoria/tipo 14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) i volatili o le uova da cova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio) Fatto a ., il . il . Firma il . Nome e cognome (in lettere maiuscole) il . Qualifica Timbro MODELLO 5 COMUNITÀ EUROPEAPOLLAME DA MACELLO 1. Speditore (nome e indirizzo completo) 3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale. 7. Luogo di carico 8. Mezzo di trasporto 9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale CERTIFICATO SANITARIO N.ORIGINALE 2. Stato membro d'origine 4. AUTORITÀ COMPETENTE 5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE 6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine 10. Numero di riconoscimento dello stabilimento (eventualmente) 11. Specie di volatili: 12. Destinati alla produzione di: 13. Identificazione della spedizione: a) Numero di volatili b) Età approssimativa dei volatili 14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) i volatili di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio) Fatto a ., il . il . Firma il . Nome e cognome (in lettere maiuscole) il . Qualifica Timbro MODELLO 6 COMUNITÀ EUROPEAPOLLAME DA MACELLO 1. Speditore (nome e indirizzo completo) 3. Destinatario (nome e indirizzo completo) - iniziale - finale NOTE a) È richiesto un certificato distinto per ciascuna spedizione di pollame. b) L'originale del certificato accompagna la spedizione fino al luogo di destinazione finale. 7. Luogo di carico 8. Mezzo di trasporto 9. Stato membro di destinazione Luogo di destinazione finale CERTIFICATO SANITARIO N.ORIGINALE 2. Stato membro d'origine 4. AUTORITÀ COMPETENTE 5. AUTORITÀ LOCALE COMPETENTE 6. Indirizzo dello stabilimento o dell'azienda d'origine 10. Numero di riconoscimento dello stabilimento (eventualmente) 11. Specie di volatili: 12. Destinati alla produzione di: 13. Identificazione della spedizione: a) Numero di volatili b) Identificazione del branco d'origine c) Età approssimativa dei volatili 14. Il veterinario ufficiale sottoscritto certifica che: a) i volatili di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'articoli 6, 9 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio; b) (attestati complementari relativi agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio) Fatto a ., il . il . Firma il . Nome e cognome (in lettere maiuscole) il . Qualifica Timbro ALLEGATO V MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE - Influenza aviaria - Malattia di Newcastle