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Document E2021C0293

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 293/21/COL del 16 dicembre 2021 che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo orientamenti riveduti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine [2022/1048]

    PUB/2022/113

    GU L 173 del 30.6.2022, p. 121–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1048/oj

    30.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 173/121


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 293/21/COL

    del 16 dicembre 2021

    che modifica le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo orientamenti riveduti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine [2022/1048]

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l’Autorità»),

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

    visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l’«accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

    considerando quanto segue:

    A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

    Il 6 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine («gli orientamenti») (1).

    Gli orientamenti sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («SEE»).

    Occorre garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.

    A norma del punto II, «Disposizioni generali», dell’allegato XV, dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla quest’ultima.

    Gli orientamenti possono fare riferimento ad alcuni strumenti politici dell’Unione europea e ad alcuni atti dell’Unione europea che non sono stati integrati nell’accordo SEE. Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, l’Autorità di vigilanza EFTA applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell’accordo SEE.

    Previa consultazione della Commissione,

    previa consultazione degli Stati EFTA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate introducendo orientamenti riveduti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Gli orientamenti sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

    2.   Gli orientamenti sostituiscono gli attuali orientamenti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2) con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Articolo 2

    L’Autorità di vigilanza EFTA applica gli orientamenti con i seguenti adeguamenti, se del caso, compreso anche, tra l’altro, quanto segue:

    a)

    laddove figura un riferimento a «Stato membro» o «Stati membri», l’Autorità intende «Stato EFTA» o «Stati EFTA» (3), oppure, se del caso, «Stato SEE» o «Stati SEE»;

    b)

    laddove figura un riferimento a «Commissione europea», l’Autorità intende «Autorità di vigilanza EFTA»;

    c)

    laddove figura un riferimento a «trattato» o «TFUE», l’Autorità intende «accordo SEE»;

    d)

    laddove figura un riferimento all’articolo 49 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l’Autorità intende un riferimento all’articolo 31 dell’accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

    e)

    laddove figura un riferimento all’articolo 63 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l’Autorità intende un riferimento all’articolo 40 dell’accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

    f)

    laddove figura un riferimento all’articolo 107 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l’Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento all’articolo 61 dell’accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

    g)

    laddove figura un riferimento all’articolo 108 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l’Autorità intende un riferimento all’articolo 1, della parte I del protocollo 3, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

    h)

    laddove figura un riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (4), l’Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento al protocollo 3, parte II, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte;

    i)

    laddove figura un riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (5), l’Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento alla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL;

    j)

    laddove figura un riferimento all’espressione «(in)compatibile con il mercato interno», l’Autorità di vigilanza EFTA intende «(in)compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE»;

    k)

    laddove figura un riferimento all’espressione «all’interno (o all’esterno) dell’Unione», l’Autorità di vigilanza EFTA intende «all’interno (o all’esterno) del SEE»;

    l)

    laddove figura un riferimento a «scambi intraunionali», l’Autorità di vigilanza EFTA intende «scambi all’interno del SEE»;

    m)

    laddove gli orientamenti stabiliscono che saranno applicati a «tutti i settori dell’attività economica», l’Autorità di vigilanza EFTA li applica a «tutti i settori dell’attività economica che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE»;

    n)

    laddove figura un riferimento a comunicazioni, avvisi od orientamenti della Commissione, l’Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento ai corrispondenti orientamenti dell’Autorità di vigilanza EFTA.

    Articolo 3

    L’Autorità di vigilanza EFTA applica l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato che figura nell’allegato degli orientamenti con l’aggiunta del Liechtenstein.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Bente ANGELL-HANSEN

    Presidente

    Membro del Collegio responsabile

    Högni KRISTJÁNSSON

    Membro del Collegio

    Stefan BARRIGA

    Membro del Collegio

    Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

    Controfirmataria in qualità di Direttrice,

    Affari giuridici e amministrativi


    (1)  C(2021) 8705 final, (GU C 497 del 10.12.2021, pag. 5).

    (2)  GU L 343 del 19.12.2013, pag. 54, e supplemento SEE n. 71 del 19.12.2013, pag. 1, riadottato con decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 4/19/COL, del 6 febbraio 2019, che modifica per la centoquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato [2019/1008] (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 110), e supplemento SEE n. 48, del 20.6.2019, pag. 1, modificata dalla decisione n. 30/20/COL, del 1o aprile 2020, che modifica per la centoseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato sostituendo l’allegato degli orientamenti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine [2020/982], (GU L 220 del 9.7.2020, pag. 8), e supplemento SEE n. 46, del 9.7.2020, pag. 1, decisione n. 90/20/COL, del 15 luglio 2020, che modifica per la centosettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, modificando e prorogando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato [2020/1576] (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 16), e supplemento SEE n. 68, del 29.10.2020, pag. 4, e decisione n. 12/21/COL, del 24 febbraio 2021, che sostituisce l’allegato degli orientamenti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine [2021/1238] (GU L 271 del 29.7.2021, pag. 1), e supplemento SEE n. 50 ,del 29.7.2021, pag. 1.

    (3)  Per «Stati EFTA» s’intendono l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

    (4)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

    (5)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


    Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

    1.   Introduzione

    1.

    Le sovvenzioni all’esportazione possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato tra potenziali fornitori concorrenti di beni e servizi. Per questo motivo la Commissione, in quanto custode dell’osservanza delle regole di concorrenza del trattato, ha sempre fortemente condannato tali sovvenzioni per gli scambi all’interno dell’Unione e per le esportazioni al di fuori dell’Unione. L’obiettivo della presente comunicazione è chiarire come la Commissione valuta il sostegno degli Stati membri all’assicurazione del credito all’esportazione ai sensi delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

    2.

    La Commissione si è avvalsa del suo potere per emanare orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore dell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, nell’intento di far fronte alle distorsioni effettive o potenziali della concorrenza nel mercato interno, non solo fra esportatori in diversi Stati membri (nel commercio all’interno e all’esterno dell’Unione), ma anche tra assicuratori del credito all’esportazione che operano nell’Unione. Nel 1997 la Commissione ha fissato i principi dell’intervento statale nella Comunicazione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (1) (la «comunicazione del 1997»). Tale comunicazione, i cui principi dovevano essere applicati con efficacia quinquennale a decorrere dal 1o gennaio 1998, è stata successivamente modificata e il suo periodo d’applicazione è stato prorogato nel 2001 (2), 2004 (3), 2005 (4) e 2010 (5). I suoi principi sono stati applicati fino al 31 dicembre 2012.

    3.

    Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione dei principi della comunicazione del 1997, in particolare durante la crisi finanziaria fra il 2009 e il 2011, era risultato opportuno rivedere la politica della Commissione in tale settore. La Commissione aveva pertanto adottato una nuova Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (6) (la «comunicazione del 2012). I principi della comunicazione del 2012 dovevano, in linea di massima, essere applicati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018 (7). L’allegato della comunicazione del 2012 è stato successivamente modificato più volte (8) e il periodo di applicazione della comunicazione era stato esteso nel 2018 (9) e nel 2020 (10). La scadenza di tale periodo d’applicazione è ora prevista al 31 dicembre 2021.

    4.

    Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione della comunicazione del 2012 nell’ambito del controllo dell’adeguatezza del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato, degli orientamenti in materia di trasporti ferroviari e dell’assicurazione dei crediti all’esportazione a breve termine (11). I risultati della valutazione hanno evidenziato che, in linea di principio, le norme funzionano bene, ma che sono necessari alcuni miglioramenti di lieve entità per tener conto degli sviluppi del mercato. La presente comunicazione riprende pertanto i principi enunciati nella comunicazione del 2012 apportandovi solo alcuni adeguamenti tecnici.

    5.

    Le regole enunciate nella presente comunicazione contribuiranno a garantire che gli aiuti di Stato non falsino la concorrenza tra assicuratori del credito all’esportazione privati e pubblici, o che beneficiano del sostegno statale. Contribuiranno inoltre a creare condizioni di parità tra gli esportatori.

    6.

    La presente comunicazione fornisce agli Stati membri indicazioni più dettagliate sui principi su cui la Commissione intende basare l’interpretazione degli articoli 107 e 108 del trattato e la loro applicazione all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Essa si propone di rendere la politica della Commissione in questo settore quanto più trasparente possibile e di garantire prevedibilità e pari trattamento. A tal fine stabilisce una serie di condizioni che devono ricorrere quando gli assicuratori statali intendono inserirsi sul mercato dell’assicurazione del credito all’esportazione a medio termine per i rischi assicurabili sul mercato.

    7.

    I rischi che, in linea di principio, non sono assicurabili sul mercato esulano dall’ambito d’applicazione della presente comunicazione.

    8.

    La sezione 2 riguarda l’ambito d’applicazione della presente comunicazione e contiene le pertinenti definizioni. La sezione 3 verte sull’applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sul generale divieto di concessione di aiuti di Stato per l’assicurazione del credito all’esportazione riguardante i rischi assicurabili sul mercato. La sezione 4, infine, prevede alcune eccezioni all’ambito dei rischi assicurabili sul mercato e specifica le condizioni alle quali il sostegno statale per l’assicurazione dei rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato può essere compatibile con il mercato interno.

    2.   Ambito d’applicazione della comunicazione e definizioni

    2.1.   Ambito d’applicazione

    9.

    La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione solo all’assicurazione del credito all’esportazione con durata del rischio inferiore ai due anni. Tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni sono esclusi dall’ambito d’applicazione della presente comunicazione.

    2.2.   Definizioni

    10.

    Ai fini della presente comunicazione si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «assicurazione del credito all’esportazione»: il prodotto assicurativo col quale l’assicuratore fornisce un’assicurazione contro un rischio commerciale o politico, o entrambi, legato a obblighi di pagamento nell’ambito di un’operazione di esportazione;

    2)

    «assicuratore privato del credito»: una società o un’organizzazione diversa da un assicuratore statale che eserciti attività di assicurazione del credito all’esportazione;

    3)

    «assicuratore statale»: una società o altra organizzazione che eserciti un’attività di assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato membro, o uno Stato membro che eserciti una tale attività;

    4)

    «rischi assicurabili sul mercato»: rischi commerciali o politici, o entrambi, con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell’allegato; ai fini della presente comunicazione tutti gli altri rischi sono considerati non assicurabili sul mercato;

    5)

    i «rischi commerciali» comprendono in particolare i seguenti rischi:

    a)

    il rifiuto arbitrario dell’acquirente di adempiere il contratto, ossia la decisione presa arbitrariamente da un acquirente non pubblico di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione senza un motivo legittimo,

    b)

    il rifiuto arbitrario dell’acquirente non pubblico di accettare i beni oggetto del contratto senza un motivo legittimo,

    c)

    l’insolvenza dell’acquirente non pubblico e del suo garante,

    d)

    l’inadempimento protratto, ossia l’inesecuzione da parte dell’acquirente non pubblico e del suo garante di un’obbligazione pecuniaria derivante dal contratto;

    6)

    i «rischi politici» comprendono in particolare i seguenti rischi:

    a)

    il rischio che un acquirente pubblico o un paese impediscano di portare a termine un’operazione o non paghino nei termini,

    b)

    il rischio che esula dalla sfera del singolo acquirente o che ricade al di fuori della sua responsabilità,

    c)

    il rischio che un paese ometta di trasferire, nel paese dell’assicurato, somme pagate da acquirenti residenti nel suo territorio,

    d)

    il rischio che casi di forza maggiore, in particolare situazioni di guerra, sopravvengano al di fuori del paese dell’assicuratore, nella misura in cui i loro effetti non siano assicurati in altro modo; «assicuratore privato del credito»;

    7)

    «durata del rischio»: il periodo di fabbricazione più la durata del credito;

    8)

    periodo di fabbricazione: il periodo che intercorre fra la data dell’ordinazione e la consegna dei beni o servizi;

    9)

    «durata del credito»: il periodo di tempo concesso all’acquirente per pagare i beni forniti e i servizi prestati nell’ambito di un’operazione di credito all’esportazione;

    10)

    «copertura singola»: copertura per tutte le vendite a un singolo acquirente o per un singolo contratto con un acquirente;

    11)

    «riassicurazione»: assicurazione acquisita da un assicuratore presso un altro assicuratore per gestire, abbassandolo, il proprio rischio;

    12)

    «coassicurazione»: la percentuale di ciascun danno assicurato che non è risarcita dall’assicuratore bensì sopportata da un altro assicuratore;

    13)

    «riassicurazione parziale»: riassicurazione che obbliga l’assicuratore a trasferire, e al riassicuratore di assumere, una data percentuale di ciascun rischio nell’ambito di una determinata categoria di attività;

    14)

    «copertura complementare»: copertura addizionale del rischio eccedente il limite di credito stabilito da un altro assicuratore;

    15)

    «polizza sul fatturato totale»: polizza di assicurazione del credito diversa dalla copertura singola, ossia la polizza di assicurazione del credito che copre la totalità o la maggior parte delle vendite a credito dell’assicurato nonché i crediti risultanti dalle vendite a più acquirenti.

    3.   Applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato

    3.1.   Principi generali

    11.

    Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    12.

    Se gli assicuratori statali forniscono un’assicurazione del credito all’esportazione, tale assicurazione implica risorse statali. Il coinvolgimento dello Stato può dare agli assicuratori o agli esportatori un vantaggio selettivo e potrebbe così falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. I principi esposti alle sezioni 3.2, 3.3 e alla sezione 4 intendono fornire indicazioni su come valutare tali misure ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

    3.2.   Aiuti a favore degli assicuratori

    13.

    Può configurarsi un aiuto di Stato se gli assicuratori statali godono di certi vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati. Tali vantaggi possono assumere varie forme e possono includere, ad esempio:

    a)

    garanzie dello Stato per i finanziamenti e le perdite;

    b)

    esenzione dall’obbligo di costituire riserve adeguate e dagli altri obblighi derivanti dall’esclusione delle attività di assicurazione del credito all’esportazione effettuate per conto o con la garanzia dello Stato dall’ambito d’applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

    c)

    sgravi o esenzioni dalle imposte normalmente dovute (quali le imposte sulle società e le imposte gravanti sulle polizze assicurative);

    d)

    erogazione di aiuti o conferimento di capitali da parte dello Stato o altre forme di finanziamento non conformi al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato;

    e)

    servizi in natura messi a disposizione dallo Stato, come l’accesso e il ricorso all’infrastruttura e ai servizi dello Stato o ad informazioni privilegiate, a condizioni che non ne riflettano il valore di mercato;

    f)

    riassicurazione diretta da parte dello Stato o garanzia di riassicurazione diretta dello Stato a condizioni più favorevoli di quelle offerte sul mercato riassicurativo privato, con la conseguenza di riassicurare a un prezzo eccessivamente basso o di creare artificialmente capacità che non sarebbero altrimenti disponibili sul mercato privato.

    3.3.   Divieto di concessione di aiuti di Stato per i crediti all’esportazione

    14.

    I vantaggi elencati al punto 13 per gli assicuratori statali riguardo ai rischi assicurabili sul mercato incidono sugli scambi di servizi d’assicurazione del credito all’interno dell’Unione e si traducono in differenze fra le coperture assicurative offerte per i rischi assicurabili sul mercato nei diversi Stati membri. Tali effetti alterano le condizioni di concorrenza tra gli assicuratori dei vari Stati membri, con ripercussioni indirette sugli scambi all’interno dell’Unione, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni all’interno dell’Unione o verso paesi terzi (13). Per tali motivi, se gli assicuratori statali godono di tali vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati, non dovrebbero avere la possibilità di assicurare i rischi assicurabili sul mercato. È pertanto necessario determinare le condizioni alle quali gli assicuratori statali possono operare al fine di garantire che non beneficino di aiuti di Stato.

    15.

    Talvolta i vantaggi per gli assicuratori statali vengono trasferiti, almeno in parte, anche agli esportatori. Tali vantaggi possono falsare la concorrenza e gli scambi e configurare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, se sono soddisfatte le condizioni per l’assicurazione del credito all’esportazione contro rischi assicurabili sul mercato conformemente alla sezione 4.3 della presente comunicazione, la Commissione riterrà che gli esportatori non ne traggano nessun vantaggio indebito.

    4.   Condizioni per la fornitura di assicurazione del credito all’esportazione contro rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato

    4.1.   Principi generali

    16.

    Come indicato al punto 14 gli assicuratori statali, se godono dei vantaggi di cui al punto 13 rispetto agli assicuratori del credito privati, non possono in linea di principio coprire rischi assicurabili sul mercato. Nei casi in cui gli assicuratori statali o le loro controllate intendano coprire tali rischi deve essere garantito che essi non beneficino, direttamente o indirettamente, di aiuti di Stato. Devono quindi detenere fondi propri pari ad un determinato importo (margine di solvibilità, compreso il fondo di garanzia), prevedere accantonamenti tecnici (una riserva di perequazione) e devono aver previamente ricevuto la necessaria autorizzazione di cui alla direttiva 2009/138/CE. Devono inoltre, come minimo, avere un’amministrazione e una contabilità separate per la copertura dei rischi assicurabili sul mercato e di quelli non assicurabili sul mercato con il sostegno dello Stato o per conto dello Stato, al fine di dimostrare che non ricevono aiuti di Stato per l’assicurazione dei rischi assicurabili sul mercato. La contabilità relativa alle polizze stipulate dall’assicuratore per conto proprio dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (14).

    17.

    Gli Stati membri che offrano copertura riassicurativa ad un assicuratore del credito all’esportazione mediante partecipazione a contratti di riassicurazione del settore privato relativi a rischi sia assicurabili che non assicurabili sul mercato devono essere in grado di dimostrare che tale regime non comporta aiuti di Stato quali indicati al punto 13, lettera f).

    18.

    Gli assicuratori statali possono fornire assicurazioni del credito all’esportazione per rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato alle condizioni previste alla sezione 4 della presente comunicazione.

    4.2.   Eccezioni rispetto all’ambito d’applicazione dei rischi assicurabili sul mercato: rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato

    19.

    In deroga alla definizione di rischio «assicurabile sul mercato», certi rischi commerciali o politici, o entrambi, inerenti ad acquirenti residenti nei paesi elencati nell’allegato sono considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato nei seguenti casi:

    a)

    se la Commissione, avvalendosi del meccanismo di cui alla sezione 5.2, decide di escludere temporaneamente uno o più paesi dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato contenuto nell’allegato poiché la capacità del mercato dell’assicurazione privata non è sufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili nel paese o nei paesi interessati;

    b)

    se la Commissione, dopo aver ricevuto la notifica di uno Stato membro di cui alla sezione 5.3 della presente comunicazione, decide che i rischi incorsi dalle piccole e medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (15), con un fatturato totale annuo all’esportazione non superiore a 2,5 milioni di EUR, sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante;

    c)

    se la Commissione, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro di cui alla sezione 5.3 della presente comunicazione, decide che la copertura assicurativa singola a fronte di una durata del rischio pari ad almeno 181 giorni e inferiore a due anni è temporaneamente non assicurabile sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante;

    d)

    se la Commissione, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato membro di cui alla sezione 5.4 della presente comunicazione, decide che, a causa della carenza di assicurazioni del credito all’esportazione, certi rischi sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato membro notificante.

    20.

    Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 19 possono essere coperti da assicuratori statali, purché soddisfino le condizioni di cui alla sezione 4.3.

    4.3.   Condizioni per la copertura di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato

    4.3.1.   Qualità della copertura

    21.

    La qualità della copertura offerta dagli assicuratori statali deve essere conforme alle norme di mercato. In particolare, possono essere coperti solo i rischi economicamente giustificati, cioè i rischi accettabili in base a principi di assicurazione sani. La percentuale massima di copertura deve essere pari al 95 % per i rischi commerciali e i rischi politici e il termine costitutivo di sinistro non deve essere inferiore a 90 giorni.

    4.3.2.   Principi di assicurazione

    22.

    Alla valutazione dei rischi devono sempre essere applicati sani principi di assicurazione. Di conseguenza, il rischio di operazioni finanziariamente non solide non deve essere ammissibile alla copertura assicurativa nell’ambito di regimi fruenti di sostegno pubblico. Per quanto riguarda tali principi, i criteri di accettazione dei rischi devono essere espliciti. Se esiste già una relazione d’affari, gli esportatori devono avere un’esperienza positiva per quanto riguarda le attività commerciali o i pagamenti, o entrambi. Gli acquirenti devono avere un registro dei sinistri vergine, il grado di probabilità del loro inadempimento deve essere accettabile, così come devono essere accettabili i loro rating finanziari interni o esterni.

    4.3.3.   Tariffazione adeguata

    23.

    L’assunzione del rischio nei contratti di assicurazione del credito all’esportazione deve essere remunerata con un premio adeguato. Per ridurre al minimo l’esclusione degli assicuratori del credito privati, i premi medi nell’ambito di regimi sostenuti dallo Stato devono essere più elevati rispetto ai premi medi richiesti dagli assicuratori del credito privati per rischi simili. Questa condizione garantisce l’eliminazione graduale dell’intervento statale, poiché i premi più elevati assicureranno il ritorno degli esportatori verso gli assicuratori del credito privati non appena le condizioni di mercato lo consentiranno e non appena il rischio sarà di nuovo assicurabile sul mercato.

    24.

    La tariffazione è considerata adeguata se viene applicato il premio di rischio annuale minimo (16) (premio «safe harbour») per la pertinente categoria di acquirenti determinata in base al rischio (17), quale figura nella tabella in appresso. Il premio «safe harbour» si applica a meno che gli Stati membri dimostrino che tali tassi siano inadeguati per il rischio in questione. Per le polizze sul fatturato totale, la categoria deve corrispondere al rischio medio inerente agli acquirenti cui si riferisce la polizza.

    Categoria di rischio

    Premio di rischio annuale minimo (18) (% del volume assicurato)

    Eccellente (19)

    0,2 - 0,4

    Buono (20)

    0,41 - 0,9

    Soddisfacente (21)

    0,91 - 2,3

    Debole (22)

    2,31 - 4,5

    25.

    Per quanto riguarda la coassicurazione, la riassicurazione parziale e la copertura complementare, la tariffazione è considerata adeguata solo se il premio applicato è superiore almeno del 30 % al premio per la copertura originaria fornita da un assicuratore del credito privato.

    26.

    Perché la tariffazione sia considerata adeguata, al premio di rischio devono essere aggiunti i diritti amministrativi indipendentemente dalla durata del contratto.

    4.3.4.   Trasparenza e rendicontazione

    27.

    Gli Stati membri devono pubblicare sui siti web degli assicuratori statali i regimi predisposti per i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 19, specificando tutte le condizioni applicabili.

    28.

    Essi devono presentare alla Commissione relazioni annuali sui rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato ai sensi del punto 19 e coperti da assicuratori statali, entro il 31 luglio dell’anno successivo all’intervento.

    29.

    La relazione deve contenere le seguenti informazioni per ciascun regime:

    a)

    l’importo totale dei limiti di credito accordati;

    b)

    il volume delle operazioni assicurato;

    c)

    i premi applicati;

    d)

    i sinistri registrati e risarciti;

    e)

    gli importi recuperati;

    f)

    i costi amministrativi del regime.

    30.

    Le informazioni sono fornite in formato foglio di calcolo che consente di ricercare, estrarre e scaricare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet, ad esempio in formato CSV o XML. Gli Stati membri devono pubblicare le relazioni sui siti web degli assicuratori statali.

    5.   Norme procedurali

    5.1.   Principi generali

    31.

    I rischi di cui al punto 19, lettera a), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3. In tali casi non è necessaria la notifica alla Commissione.

    32.

    I rischi di cui al punto 19, lettere b), c) e d), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3 e previa notifica alla Commissione e sua autorizzazione.

    33.

    L’inosservanza di una delle condizioni di cui alla sezione 4.3 non implica che l’assicurazione o il regime d’assicurazione del credito all’esportazione siano automaticamente vietati. Se uno Stato membro intende derogare ad una delle condizioni di cui alla sezione 4.3, o se ha dubbi sul fatto che un determinato regime d’assicurazione del credito all’esportazione previsto soddisfi le condizioni di cui alla presente comunicazione, in particolare la sezione 4, deve notificare il regime di cui trattasi alla Commissione.

    34.

    L’analisi alla luce delle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la questione relativa alla compatibilità di una data misura con altre disposizioni del trattato.

    5.2.   Modifica dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

    35.

    Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata giustifichi l’esclusione temporanea di un paese dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, come indicato al punto 19, lettera a), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti fattori, in ordine di priorità:

    a)

    contrazione della capacità privata di assicurazione del credito: in particolare, la decisione di un importante assicuratore del credito di non coprire i rischi relativi agli acquirenti nel paese interessato, una diminuzione sensibile degli importi totali assicurati o un calo significativo della percentuale d’accettazione riguardante il paese interessato su un periodo di sei mesi;

    b)

    deterioramento dei rating di credito sovrani: in particolare, cambiamenti repentini dei rating del credito su un periodo di sei mesi, ad esempio ripetuti declassamenti da parte delle agenzie di rating indipendenti, o un forte aumento degli spread dei credit default swap;

    c)

    deterioramento dei risultati delle imprese del settore: in particolare, un forte aumento dei fallimenti nel paese interessato su un periodo di sei mesi.

    36.

    Quando la capacità del mercato diventa insufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, la Commissione può rivedere l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato su richiesta scritta di almeno tre Stati membri o d’ufficio.

    37.

    Se la Commissione intende modificare l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, consulterà gli Stati membri, gli assicuratori del credito privati nonché i soggetti interessati e chiederà loro informazioni. La consultazione e il tipo di informazioni richieste saranno annunciati sul sito web della Commissione. Il periodo di consultazione non supererà solitamente i 20 giorni lavorativi. Se, sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione decide di modificare l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, annuncerà tale decisione sul suo sito web.

    38.

    L’esclusione temporanea di un paese dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato sarà valida, in linea di massima, per almeno 12 mesi. Le polizze d’assicurazione relative al paese temporaneamente escluso dall’elenco e sottoscritte durante tale periodo, possono restare valide al massimo fino alla scadenza di 180 giorni dalla data in cui cessa tale esclusione temporanea. Dopo tale data non possono essere sottoscritte nuove polizze di assicurazione. Tre mesi prima che cessi l’esclusione temporanea, la Commissione esaminerà l’opportunità di prorogare o meno l’esclusione del paese interessato dall’elenco. Se la Commissione determina che la capacità di mercato permane insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, tenendo conto dei fattori di cui al punto 35, può prorogare l’esclusione temporanea del paese dall’elenco conformemente al punto 37.

    5.3.   Obbligo di notifica nel caso di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato di cui al punto 19, lettere b) e c)

    39.

    Gli elementi di cui dispone attualmente la Commissione indicano che vi è una carenza del mercato per quanto riguarda i rischi di cui al punto 19, lettere b) e c), e che tali rischi sono quindi non assicurabili sul mercato. Va tenuto presente, tuttavia, che l’assenza di copertura non esiste in tutti gli Stati membri e che la situazione potrebbe cambiare col tempo, dal momento che il settore privato può mostrare interesse verso tale segmento del mercato. In linea di principio l’intervento dello Stato deve essere consentito solo per i rischi che il mercato non può coprire in altro modo.

    40.

    Per tali ragioni, se uno Stato membro intende coprire i rischi specificati al punto 19, lettere b) o c) della presente comunicazione, deve darne notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e deve dimostrare nella notifica di aver contattato i principali assicuratori del credito e intermediari sul suo territorio (23) e di aver offerto loro la possibilità di dimostrare che la copertura necessaria per i rischi interessati è ivi disponibile. Se gli assicuratori del credito e gli intermediari interessati non forniscono allo Stato membro o alla Commissione informazioni sulle condizioni della copertura e sui volumi assicurati per il tipo di rischi che lo Stato membro vuole coprire entro 30 giorni dal ricevimento di una tale richiesta da parte dello Stato membro stesso, o se dalle informazioni fornite non emerge la disponibilità, in tale Stato membro, della copertura per i rischi interessati, la Commissione considererà i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato.

    5.4.   Obbligo di notifica negli altri casi

    41.

    Per quanto riguarda i rischi indicati al punto 19, lettera d), lo Stato membro interessato, nella sua notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, deve dimostrare che la copertura non è disponibile per i suoi esportatori a causa di una crisi dell’offerta sul mercato dell’assicurazione privata (in particolare per l’uscita dal mercato nazionale di un importante assicuratore del credito), di una riduzione delle capacità o di una limitata gamma di prodotti rispetto ad altri Stati membri.

    6.   Data di applicazione e periodo di validità

    42.

    La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione a decorrere dal 1o gennaio 2022, ad eccezione dell’elenco dei paesi di cui all’allegato, che sarà applicato a decorrere dal 1o aprile 2022. Fino al 31 marzo 2022 la Commissione considererà tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso tutti i paesi come temporaneamente non assicurabili sul mercato ai sensi dell’esenzione temporanea di cui al punto 33 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (24) e al punto 62 della comunicazione della Commissione C(2021) 8442 sulla 6a modifica del quadro temporaneo. La Commissione può decidere di adattare la presente comunicazione in qualsiasi momento se ciò risultasse necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione e di impegni internazionali.

    (1)  GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

    (2)  GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.

    (3)  GU C 307 dell’11.12.2004, pag. 12.

    (4)  GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22.

    (5)  GU C 329 del 7.12.2010, pag. 6.

    (6)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

    (7)  Il punto 18, lettera a), e la sezione 5.2 della comunicazione del 2012 dovevano essere applicati a decorrere dalla data di adozione della comunicazione del 2012.

    (8)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 6.; GU C 372 del 19.12.2013, pag. 1; GU C 28 del 28.1.2015, pag. 1; GU C 215 dell’1.7.2015, pag. 1; GU C 244 del 5.7.2016, pag. 1; GU C 206 del 30.6.2017, pag. 1; GU C 225 del 28.6.2018, pag. 1; GU C 457 del 19.12.2018, pag. 9; GU C 401 del 27.11.2019, pag. 3; GU C 101I del 28.3.2020, pag. 1; GU C 340I del 13.10.2020, pag. 1; GU C 34 dell’1.2.2021, pag. 6.

    (9)  GU C 457 del 19.12.2018, pag. 9.

    (10)  GU C 224 dell’8.7.2020, pag. 2.

    (11)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance, del 30.10.2020, SWD(2020) 257 final.

    (12)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

    (13)  Nella sentenza pronunciata nella causa C-142/87, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, la Corte ha dichiarato che non soltanto gli aiuti alle esportazioni all’interno dell’Unione, ma anche gli aiuti alle esportazioni verso paesi terzi possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione. In effetti, in entrambi i tipi di operazioni la copertura è garantita da assicuratori del credito all’esportazione cosicché in entrambi i casi gli aiuti possono avere effetti sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione.

    (14)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

    (15)  Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (16)  Per ogni categoria di rischio interessata, il range di premi di rischio «safe harbour» è stato fissato secondo gli spread dei credit default swap a un anno (CDS), basati su un rating composito che include i rating di tutte e tre le principali agenzie (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch) per gli anni 2007-2011, presupponendo un rapporto medio sinistri-premi per l’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine del 40 %. I range sono stati in seguito resi continui per tenere conto meglio del fatto che i premi di rischio non restano costanti nel tempo.

    (17)  Le categorie di rischio degli acquirenti sono basate sui rating del credito. I rating non devono essere necessariamente ottenuti da agenzie specifiche: sono altrettanto validi i sistemi di rating nazionali o quelli usati dalle banche. Per quanto riguarda le imprese senza un rating pubblico, potrebbe essere applicato un rating basato su informazioni verificabili.

    (18)  Il premio «safe harbour» per un contratto d’assicurazione a 30 giorni può essere calcolato dividendo per 12 il premio di rischio annuale.

    (19)  La categoria «Eccellente» include i rischi equivalenti a AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- nei rating del credito di Standard & Poor.

    (20)  La categoria «Buono» include i rischi equivalenti a BBB+, BBB or BBB- nei rating del credito di Standard & Poor.

    (21)  La categoria «Soddisfacente» include i rischi equivalenti a BB+, BB or BB- nei rating del credito di Standard & Poor.

    (22)  La categoria «Debole» include i rischi equivalenti a B+, B or B- nei rating del credito di Standard & Poor.

    (23)  Gli assicuratori del credito e gli intermediari contattati devono essere rappresentativi in termini di prodotti offerti (ad esempio, fornitori specializzati per rischio unico) e quota di mercato (devono, ad esempio, rappresentare congiuntamente una percentuale minima del 50 % del mercato).

    (24)  Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», C(2020) 1863 del 19.3.2020 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell’1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1). I punti da 24 a 27 e 62 della comunicazione della Commissione C(2021) 8442 sulla 6a modifica del quadro temporaneo forniscono ulteriori informazioni sull’esenzione temporanea.


    ALLEGATO

    Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

    Belgio

    Cipro

    Slovacchia

    Bulgaria

    Lettonia

    Finlandia

    Cechia

    Lituania

    Svezia

    Danimarca

    Lussemburgo

    Australia

    Germania

    Ungheria

    Canada

    Estonia

    Malta

    Islanda

    Irlanda

    Paesi Bassi

    Giappone

    Grecia

    Austria

    Nuova Zelanda

    Spagna

    Polonia

    Norvegia

    Francia

    Portogallo

    Svizzera

    Croazia

    Romania

    Regno Unito

    Italia

    Slovenia

    Stati Uniti d’America


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