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Document C2007/211/94

Causa T-256/07: Ricorso presentato il 16 luglio 2007 — People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio

GU C 211 del 8.9.2007, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/50


Ricorso presentato il 16 luglio 2007 — People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio

(Causa T-256/07)

(2007/C 211/94)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: People's Mojahedin Organisation of Iran (Auvers sur Oise, Francia) (Rappresentanti: avv. J. P. Spitzer e D. Vaughan, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE per la parte in cui si applica alla ricorrente

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede un parziale annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (1), per la parte in cui essa mantiene la ricorrente nell'elenco delle persone, gruppi e entità ai quali si applica il congelamento di fondi e di altre risorse finanziarie.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere che la decisione del Consiglio impugnata dovrebbe essere annullata perché il Consiglio ha continuato a basarsi sulla presenza del nome della ricorrente sull'elenco della decisione 2006/379/CE, che dovrebbe essere stata annullata in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio dell'Unione europea, Racc. pag. II-00000. Secondo la ricorrente, il Consiglio era tenuto a a rimuovere il nome della ricorrente dalla detta lista.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del suo diritto di essere sentita e senza una vera motivazione.

Secondo la ricorrente, poi, la decisione impugnata è stata adottata sulla base di elementi precedenti il 2001 e senza prendere in considerazione gli elementi successivi a tale anno prodotti dalla ricorrente.

La ricorrente sostiene infine che tutte le dette circostanze costituiscono un abuso o uno sviamento di potere.


(1)  GU L 169, pag. 58.


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