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Document C2007/211/94
Case T-256/07: Action brought on 16 July 2007 — People's Mojahedin Organization of Iran v Council
Causa T-256/07: Ricorso presentato il 16 luglio 2007 — People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio
Causa T-256/07: Ricorso presentato il 16 luglio 2007 — People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio
GU C 211 del 8.9.2007, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 211/50 |
Ricorso presentato il 16 luglio 2007 — People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio
(Causa T-256/07)
(2007/C 211/94)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: People's Mojahedin Organisation of Iran (Auvers sur Oise, Francia) (Rappresentanti: avv. J. P. Spitzer e D. Vaughan, QC)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione del Consiglio 2007/445/CE per la parte in cui si applica alla ricorrente |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede un parziale annullamento della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (1), per la parte in cui essa mantiene la ricorrente nell'elenco delle persone, gruppi e entità ai quali si applica il congelamento di fondi e di altre risorse finanziarie.
A sostegno della sua domanda, la ricorrente fa valere che la decisione del Consiglio impugnata dovrebbe essere annullata perché il Consiglio ha continuato a basarsi sulla presenza del nome della ricorrente sull'elenco della decisione 2006/379/CE, che dovrebbe essere stata annullata in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2006, causa T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio dell'Unione europea, Racc. pag. II-00000. Secondo la ricorrente, il Consiglio era tenuto a a rimuovere il nome della ricorrente dalla detta lista.
La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del suo diritto di essere sentita e senza una vera motivazione.
Secondo la ricorrente, poi, la decisione impugnata è stata adottata sulla base di elementi precedenti il 2001 e senza prendere in considerazione gli elementi successivi a tale anno prodotti dalla ricorrente.
La ricorrente sostiene infine che tutte le dette circostanze costituiscono un abuso o uno sviamento di potere.
(1) GU L 169, pag. 58.