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Document C2007/211/79

Causa T-238/07: Ricorso proposto l' 11 luglio 2007 — Ristic e a./Commissione

GU C 211 del 8.9.2007, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211/42


Ricorso proposto l'11 luglio 2007 — Ristic e a./Commissione

(Causa T-238/07)

(2007/C 211/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Ristic AG (Burgthann, Germania), Piratic Meeresfrüchte Import GmbH (Burgthann, Germania), Prime Catch Seafood GmbH (Burgthann, Germania) e Rainbow Export Processing SA (San José, Costa Rica) (rappresentante: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione 16 maggio 2007 (2077/362/CE) ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, nella parte in cui ha modificato la decisione 2004/432/CE nel senso che il Costa Rica non figura più nella prima colonna del relativo allegato con il proprio codice ISO 2, che non viene più indicato con il proprio nome nella seconda colonna e che, nell'ottava colonna, non è più contrassegnato con la lettera «X», secondo cui, ai sensi della decisione 2004/432/CE, possono essere importati nell'Unione europea dal Costa Rica animali di acquicoltura ovvero prodotti derivati da animali di acquicoltura;

nel merito, condannare la Comunità europea al risarcimento del danno derivato alla ricorrente dalla decisione della Commissione;

condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 2007/362/CE (1), in quanto, per effetto di quest'ultima, il Costa Rica verrebbe ad essere escluso, con riguardo agli animali di acquicoltura e ai prodotti di derivazione animale da acquicoltura, dall'elenco dei paesi terzi per i quali sono stati approvati i piani di sorveglianza dei residui.

Le ricorrenti sono imprese che si occupano, in particolare, della trasformazione e della commercializzazione di gamberetti di acquicoltura nel Costa Rica e nell'Equador. Esse deducono di essere direttamente ed individualmente interessate dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

Le ricorrenti deducono, a sostegno della propria domanda, la nullità della decisione impugnata per violazione del principio di proporzionalità. La convenuta avrebbe inoltre violato il loro diritto di audizione e sarebbe incorsa in eccesso di potere.


(1)  Decisione della Commissione 16 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2088] (GU L 138, pag. 18).


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