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Document C2005/315/21

Causa C-374/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 21 luglio 2005 , nella causa Gintec International Import-Export GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

GU C 315 del 10.12.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 21 luglio 2005, nella causa Gintec International Import-Export GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb e. V.

(Causa C-374/05)

(2005/C 315/21)

Lingua processuale: il tedesco

Con ordinanza 21 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 2005, nella causa Gintec International Import-Export GmbH contro Verband Sozialer Wettbewerb e. V., il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1.

Se le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1) nella versione risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE (2), aventi ad oggetto il riferimento a dichiarazioni di terzi non specialisti e alla pubblicità effettuata mediante sorteggi, stabiliscano non solo soglie minime ma anche soglie massime inderogabili per quanto riguarda i divieti di pubblicità al pubblico di medicinali.

2.

Se, in caso di soluzione in senso affermativo della prima questione:

a)

sussista un riferimento abusivo e ingannevole ai «certificati di guarigione» ai sensi dell'art. 90, lett. j), della direttiva 2001/83/CE, qualora l'operatore pubblicitario citi il risultato di un sondaggio effettuato presso terzi non specialisti da cui emerga una valutazione complessiva positiva del medicinale pubblicizzato, senza collegare tale valutazione a determinate indicazioni terapeutiche;

b)

dall'assenza di una disposizione che vieti espressamente la pubblicità effettuata mediante sorteggi nella direttiva 2001/83/CE derivi che essa è, in linea di principio, ammessa, oppure l'art. 87, n. 3, della medesima direttiva contenga una disposizione residuale idonea a fondare il divieto di pubblicità su Internet effettuata mediante sorteggio mensile di un premio dal valore esiguo.

3.

Se le questioni poste debbano essere interpretate in modo corrispondente per quanto riguarda la direttiva 92/28/CEE (3).


(1)  GU L 311, pag. 67.

(2)  GU L 136, pag. 34.

(3)  GU L 113, pag. 13.


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