Atlasiet eksperimentālās funkcijas, kuras vēlaties izmēģināt!

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 62023CN0350

Causa C-350/23, Agrarmarkt Austria: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 giugno 2023 — Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

GU C 338 del 25.9.2023., 8./9. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 338/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 giugno 2023 — Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

(Causa C-350/23, Agrarmarkt Austria)

(2023/C 338/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in cassazione: Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria

Parte interveniente: T F

Questioni pregiudiziali

1.

Se, per quanto concerne una domanda di aiuto per animale presentata per il 2020 e relativa alla concessione di un sostegno accoppiato, di cui all’articolo 2, paragrafo [1], punto 15, del regolamento (UE) n. 640/2014 (1), per la quale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 (2), sono utilizzati i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, una notifica trasmessa solo dopo la scadenza del termine di 15 giorni dall’arrivo degli animali (bovini) a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE (3) della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 (4), riguardi un dato inesatto iscritto nella banca dati informatizzata dei bovini che, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 640/2014, non è determinante ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità all’aiuto, ad eccezione della condizione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014 (5), nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, cosicché gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tale dato inesatto è rinvenuto in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi.

2.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se le sanzioni amministrative di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 640/2014 si applichino, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, e 34 del regolamento medesimo, alla domanda di sostegno accoppiato menzionata nella prima questione, qualora l’agricoltore comunichi per iscritto all’autorità competente l’arrivo degli animali a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, fermo restando che dalla notifica risulta la sua tardività riguardo al termine di 15 giorni ai sensi delle predette disposizioni, purché l’autorità competente non abbia precedentemente comunicato al richiedente l’intenzione di svolgere un controllo in loco e non lo abbia già informato delle inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).

(3)  2001/672/CE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU 2001, L 235, pag. 23).

(4)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU 2000, L 204, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).


Augša