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Document 62022TN0742
Case T-742/22: Action brought on 25 November 2022 — Mazepin v Council
Causa T-742/22: Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio
Causa T-742/22: Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio
GU C 24 del 23.1.2023, p. 75–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/75 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Mazepin / Consiglio
(Causa T-742/22)
(2023/C 24/101)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dmitry Arkadievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert e A. Bass, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1); |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (2); |
— |
annullare la decisione di mantenere il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive ai sensi della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (3), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, e ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, |
collettivamente denominati «atti impugnati», nella misura in cui gli atti impugnati includono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e su un errore manifesto di valutazione commessi dal Consiglio nel riesaminare la domanda amministrativa di cancellazione dall’elenco del ricorrente proposta il 31 maggio 2022. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali; sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), e 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
4. |
Quarto motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità; sulla violazione del principio di proporzionalità derivante dai criteri di inserimento nell’elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014 e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014. |
5. |
Quinto motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità; sulla violazione del principio della certezza del diritto derivante dai criteri di inserimento nell’elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014. |
6. |
Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e g) del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente; sulla violazione dei diritti fondamentali alla proprietà e alla libertà di impresa del ricorrente e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali. |