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Document 62022TN0694

Causa T-694/22: Ricorso proposto il 9 novembre 2022 — CMT/EUIPO — Camomilla (CAMOMILLA italia)

GU C 7 del 9.1.2023, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/45


Ricorso proposto il 9 novembre 2022 — CMT/EUIPO — Camomilla (CAMOMILLA italia)

(Causa T-694/22)

(2023/C 7/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: P. Marzano, G. Rubino e F. Cordova, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Camomilla Srl (Assago, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo CAMOMILLA italia — Marchio dell’Unione europea n. 9 287 038

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 agosto 2022 nel procedimento R 1738/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

con riferimento ai prodotti della clase 25: dare atto della limitazione del marchio contestato e, per l’effetto, rinviare il caso all’EUIPO per una nuova valutazione dell’affinità tra i prodotti della clase 25 del marchio contestato e i prodotti della clase 24 del marchio anteriore, indicando i principi di diritto cui l’EUIPO dovrà attenersi nell’accertamento;

in subordine, o laddove ritenuto opportuno, in accoglimento del presente ricorso, riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, confermare la validità del marchio contestato per «articoli di abbigliamento» in classe 25, ferma restando in ogni caso la validità degli altri prodotti rivendicati in questa classe, non colpiti da declaratoria di nullità;

con riferimento ai prodotti della clase 18: in accoglimento del presente ricorso, riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, confermare la validità del marchio contestato per i seguenti prodotti: Classe 18: Articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni]; bauli; ombrelloni; borse da spiaggia; cartelle, buste [articoli di pelle]; porta-carte [portafogli]; borse lavorate a maglia; borsette; sacche; portafogli; borsellini; zaini; scolari (borse per —); cartelle scolastiche; borse della spesa; borse da sport; bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; borse con ruote per la spesa;

in ogni caso, con condanna nei confronti della richiedente a sostenere le spese del presente procedimento e dei precedenti gradi di giudizio.

Motivo invocato

Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 60 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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