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Document 62022TN0682

Causa T-682/22: Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Meta Platforms Ireland/EDPB

GU C 7 del 9.1.2023, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 7/45


Ricorso proposto il 14 novembre 2022 — Meta Platforms Ireland/EDPB

(Causa T-682/22)

(2023/C 7/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, lawyers, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, D. Breatnach, Solicitors, D. McGrath, A. Fitzpatrick, I. McGrath, SC, ed E. Egan McGrath, Barrister-at-Law)

Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente o, in subordine, nelle sue parti rilevanti, la decisione vincolante 2/2022 dell’EDPB del 28 luglio 2022, che ha dichiarato che la Meta Ireland ha violato determinati obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)]; e

condannare il convenuto al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe oltrepassato la propria sfera di competenza ai sensi dell’articolo 65 del regolamento 2016/679.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679, interpretando ed applicando tale disposizione in modo incorretto, non avendo proceduto ad una adeguata valutazione comparata, non tenendo conto degli interessi legittimi degli interessati e omettendo di determinare un interesse legittimo.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta, non tenendo conto del diritto della Meta Ireland di essere sentita e violando i propri obblighi di procedere ad una valutazione completa, equa ed imparziale e di fornire una motivazione adeguata.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 83 del regolamento 2016/679 e diversi principi di base che presiedono alla determinazione delle sanzioni ai sensi del regolamento 2016/679.


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