This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021TN0632
Case T-632/21: Action brought on 1 October 2021 — Agreiter and Others v Commission
Causa T-632/21: Ricorso proposto il 1° ottobre 2021 — Karin Agreiter e a. / Commissione
Causa T-632/21: Ricorso proposto il 1° ottobre 2021 — Karin Agreiter e a. / Commissione
GU C 471 del 22.11.2021, p. 61–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/61 |
Ricorso proposto il 1o ottobre 2021 — Karin Agreiter e a. / Commissione
(Causa T-632/21)
(2021/C 471/86)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Karin Agreiter (Merano, Italia) e altri 33 ricorrenti (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione impugnata, comprese le successive integrazioni e modifiche.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso contro la decisione di esecuzione della Commissione europea del 23 luglio 2021, che modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano «Spikevax — COVID-19-mRNA-Vaccino (modificato a livello dei nucleosidi)» rilasciata con decisione C(2021) 94 (final), i ricorrenti deducono i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di esecuzione impugnata viola l’articolo 2, punti 1) e 2), del regolamento (CE) n. 507/2006 (1). Per il semplice motivo che i bambini, in caso di infezione da SARS-CoV-2, hanno un rischio nullo, il rapporto rischio-beneficio non può essere positivo per i bambini sani. L'uso della sostanza sperimentale basata sull'ingegneria genetica in questione è quindi gravemente contrario al diritto dell'Unione. Inoltre, né l'OMS né l'UE hanno adeguatamente riconosciuto la situazione di crisi in termini di minaccia per la salute pubblica. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione di esecuzione impugnata viola l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 a causa:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 1394/2007 (3), della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (4). La decisione di esecuzione impugnata viola, tra l’altro, la normativa dell’UE sull’autorizzazione di «medicinali per terapie avanzate», nonché sulla corretta indicazione delle caratteristiche del medicinale e il corretto contenuto del foglio illustrativo. La decisione di esecuzione impugnata è anche viziata da sviamento di potere commesso dalla Commissione in riferimento alla violazione della legislazione sulla protezione dei minori per le sperimentazioni cliniche. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(1) Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
(3) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU 2007, L 324, pag. 121).
(4) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).