Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0605

    Causa T-605/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione

    GU C 471 del 22.11.2021, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 471/52


    Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione

    (Causa T-605/21)

    (2021/C 471/74)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Smith, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della convenuta dell’8 luglio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di revocare o di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/61 della Commissione (1), con cui è stato consentito alla Monsanto Europe SA, in base al regolamento sugli OGM (2), di commercializzare il granturco geneticamente modificato MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x MIR162 x NK603 e le sue sottocombinazioni all’interno dell’Unione europea;

    adottare ogni altra misura ritenuta adeguata;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto sull’espressione genetica dell’accumulo di geni in combinazione con l’esposizione alla siccità, e/o ha omesso di richiedere l’esecuzione di una valutazione adeguata in condizioni di siccità.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto sull’espressione genetica dell’accumulo di geni in combinazione con le applicazioni di erbicidi, e/o ha omesso di richiedere una valutazione adeguata in condizioni di applicazione reiterata e/o elevata di erbicidi.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto, sulla composizione della pianta e sulle caratteristiche agronomiche, dell’accumulo di geni in combinazione con l’esposizione alla siccità e con le applicazioni di pesticidi.


    (1)  GU 2021, L 26, pag. 12.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).


    Top