Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0134

    Causa T-134/21: Ricorso proposto il 3 marzo 2021 — Malacalza Investimenti e Malacalza/BCE

    GU C 163 del 3.5.2021, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 163/41


    Ricorso proposto il 3 marzo 2021 — Malacalza Investimenti e Malacalza/BCE

    (Causa T-134/21)

    (2021/C 163/53)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrenti: Malacalza Investimenti Srl (Genova, Italia) e Vittorio Malacalza (Genova) (rappresentanti: L. Boggio, S. Carbone e A. D’Angelo, avvocati)

    Convenuta: Banca centrale europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    condannare la Banca Centrale Europea al pagamento a titolo di risarcimento del danno:

    in favore di Malacalza Investimenti s.r.l. dell’importo di € 870 525 670, o di quell’altro, maggiore o minore ritenuto di giustizia, con determinazione, occorrendo, in via equitativa;

    in favore dell’Ing. Vittorio Malacalza dell’importo di € 4 546 022, o di quell’altro, maggiore o minore ritenuto di giustizia, con determinazione, occorrendo, in via equitativa;

    in favore di entrambi i ricorrenti delle spese e onorari di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    L’oggetto della presente causa è una domanda basata sugli artt. 268 e 340 del TFUE e diretta al risarcimento dei danni cagionati ai Ricorrenti da una serie di comportamenti di BCE, attinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza su Banca Carige S.p.A. (Carige) e consistenti sia in omissioni di interventi doverosi, sia in positive condotte pregiudizievoli.

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

    1.

    Si lamenta, in primo luogo, che la Banca centrale europea (BCE) abbia concorso a determinare una rappresentazione della situazione e delle prospettive della Banca, nell’affidamento della quale gli azionisti hanno investito ingenti risorse nell’acquisto di azioni Carige e nella sottoscrizione e versamento di aumenti di capitale; e abbia successivamente tale affidamento frustrato con comportamenti e con l’emanazione di provvedimenti contraddittori, impositivi di misure ingiustificate, sproporzionate e anche sotto altri profili illegittimi, che si inscrivono in una condotta complessiva illecita e pregiudizievole. A questo riguardo, i ricorrenti si riferiscono, tra l’altro e in particolare: i) agli affidamenti ingenerati sulla situazione di Carige determinatasi per effetto dell’esecuzione degli aumenti di capitale del 2014 e 2015; ii) alla successiva frustrazione di tali affidamenti conseguita a comportamenti e provvedimenti della BCE; iii) all’illegittimità di tali provvedimenti e all’illiceità della complessiva condotta alla quale essi ineriscono; iv) agli affidamenti ingenerati sulla situazione di Carige determinatasi per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale del 2017; v) alla successiva frustrazione di tali affidamenti conseguita a comportamenti e provvedimenti della BCE; vi) all’illegittimità di tali provvedimenti e all’illiceità della complessiva condotta alla quale essi ineriscono; vii) all’illegittimità dei provvedimenti della BCE — forieri di gravi danni consistenti in perdite di valore delle partecipazioni degli azionisti di Carige — che avrebbero imposto la dismissione di crediti deteriorati, in modo e in misura ingiustificati, sproporzionati e contrastanti con il principio di parità di trattamento e di altri princìpi.

    2.

    Si lamenta inoltre che la BCE abbia effettuato impropri condizionamenti e ingerenze nei processi di governance della Banca, favorendone una gestione autocratica da parte degli amministratori delegati, in difformità dalle regole del diritto societario e della normale dialettica dell’organo amministrativo collegiale, così da assicurare l’attuazione di misure scorrettamente imposte, precludendo altresì la reazione a pratiche gestionali del management improprie e pregiudizievoli, nonché determinando un fattore di debolezza della Banca.

    3.

    Si contesta altresì alla BCE di aver concorso a creare i presupposti che la stessa Autorità ha posto a fondamento della propria illegittima decisione di assoggettamento della Banca ad Amministrazione straordinaria e di avere, con ciò e con successivi comportamenti, concorso a determinare l’illegittimo aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, deliberato nel 2019, che ha provocato una ingente perdita di valore delle partecipazioni degli azionisti.

    4.

    Si fa valere che le ragioni delle responsabilità della BCE attengono alla clausola generale enunciata dall’art. 340 commi 2 e 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e al contrasto, sotto vari profili, dei comportamenti e dei provvedimenti della BCE con i doveri inerenti alle sue funzioni di vigilanza, anche in relazione alla salvaguardia della sana e prudente gestione delle banche, e alla violazione dei princìpi di tutela della proprietà, proporzionalità, buona amministrazione, eguaglianza, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza, buona fede e tutela dell’affidamento, con particolare riferimento agli artt. 17, 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 5.4 del Trattato UE e all’art. 16 del Regolamento (UE). 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditrici (GU 2013 L 287, pag. 63).

    5.

    Per quanto concerne in particolare il ricorrente Vittorio Malacalza, nella sua qualità di ex amministratore e Vice Presidente di Carige, si lamentano vicende e ragioni specificamente inerenti a tale sua posizione.


    Top