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Document 62021TN0134
Case T-134/21: Action brought on 3 March 2021 — Malacalza Investimenti and Malacalza v ECB
Causa T-134/21: Ricorso proposto il 3 marzo 2021 — Malacalza Investimenti e Malacalza/BCE
Causa T-134/21: Ricorso proposto il 3 marzo 2021 — Malacalza Investimenti e Malacalza/BCE
GU C 163 del 3.5.2021, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 163/41 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2021 — Malacalza Investimenti e Malacalza/BCE
(Causa T-134/21)
(2021/C 163/53)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Malacalza Investimenti Srl (Genova, Italia) e Vittorio Malacalza (Genova) (rappresentanti: L. Boggio, S. Carbone e A. D’Angelo, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
condannare la Banca Centrale Europea al pagamento a titolo di risarcimento del danno: |
— |
in favore di Malacalza Investimenti s.r.l. dell’importo di € 870 525 670, o di quell’altro, maggiore o minore ritenuto di giustizia, con determinazione, occorrendo, in via equitativa; |
— |
in favore dell’Ing. Vittorio Malacalza dell’importo di € 4 546 022, o di quell’altro, maggiore o minore ritenuto di giustizia, con determinazione, occorrendo, in via equitativa; |
— |
in favore di entrambi i ricorrenti delle spese e onorari di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
L’oggetto della presente causa è una domanda basata sugli artt. 268 e 340 del TFUE e diretta al risarcimento dei danni cagionati ai Ricorrenti da una serie di comportamenti di BCE, attinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza su Banca Carige S.p.A. (Carige) e consistenti sia in omissioni di interventi doverosi, sia in positive condotte pregiudizievoli.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.
1. |
Si lamenta, in primo luogo, che la Banca centrale europea (BCE) abbia concorso a determinare una rappresentazione della situazione e delle prospettive della Banca, nell’affidamento della quale gli azionisti hanno investito ingenti risorse nell’acquisto di azioni Carige e nella sottoscrizione e versamento di aumenti di capitale; e abbia successivamente tale affidamento frustrato con comportamenti e con l’emanazione di provvedimenti contraddittori, impositivi di misure ingiustificate, sproporzionate e anche sotto altri profili illegittimi, che si inscrivono in una condotta complessiva illecita e pregiudizievole. A questo riguardo, i ricorrenti si riferiscono, tra l’altro e in particolare: i) agli affidamenti ingenerati sulla situazione di Carige determinatasi per effetto dell’esecuzione degli aumenti di capitale del 2014 e 2015; ii) alla successiva frustrazione di tali affidamenti conseguita a comportamenti e provvedimenti della BCE; iii) all’illegittimità di tali provvedimenti e all’illiceità della complessiva condotta alla quale essi ineriscono; iv) agli affidamenti ingenerati sulla situazione di Carige determinatasi per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale del 2017; v) alla successiva frustrazione di tali affidamenti conseguita a comportamenti e provvedimenti della BCE; vi) all’illegittimità di tali provvedimenti e all’illiceità della complessiva condotta alla quale essi ineriscono; vii) all’illegittimità dei provvedimenti della BCE — forieri di gravi danni consistenti in perdite di valore delle partecipazioni degli azionisti di Carige — che avrebbero imposto la dismissione di crediti deteriorati, in modo e in misura ingiustificati, sproporzionati e contrastanti con il principio di parità di trattamento e di altri princìpi. |
2. |
Si lamenta inoltre che la BCE abbia effettuato impropri condizionamenti e ingerenze nei processi di governance della Banca, favorendone una gestione autocratica da parte degli amministratori delegati, in difformità dalle regole del diritto societario e della normale dialettica dell’organo amministrativo collegiale, così da assicurare l’attuazione di misure scorrettamente imposte, precludendo altresì la reazione a pratiche gestionali del management improprie e pregiudizievoli, nonché determinando un fattore di debolezza della Banca. |
3. |
Si contesta altresì alla BCE di aver concorso a creare i presupposti che la stessa Autorità ha posto a fondamento della propria illegittima decisione di assoggettamento della Banca ad Amministrazione straordinaria e di avere, con ciò e con successivi comportamenti, concorso a determinare l’illegittimo aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, deliberato nel 2019, che ha provocato una ingente perdita di valore delle partecipazioni degli azionisti. |
4. |
Si fa valere che le ragioni delle responsabilità della BCE attengono alla clausola generale enunciata dall’art. 340 commi 2 e 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e al contrasto, sotto vari profili, dei comportamenti e dei provvedimenti della BCE con i doveri inerenti alle sue funzioni di vigilanza, anche in relazione alla salvaguardia della sana e prudente gestione delle banche, e alla violazione dei princìpi di tutela della proprietà, proporzionalità, buona amministrazione, eguaglianza, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza, buona fede e tutela dell’affidamento, con particolare riferimento agli artt. 17, 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 5.4 del Trattato UE e all’art. 16 del Regolamento (UE). 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditrici (GU 2013 L 287, pag. 63). |
5. |
Per quanto concerne in particolare il ricorrente Vittorio Malacalza, nella sua qualità di ex amministratore e Vice Presidente di Carige, si lamentano vicende e ragioni specificamente inerenti a tale sua posizione. |