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Document 62021CN0618
Case C-618/21: Request for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Poland) lodged on 30 September 2021 — AR and Others v PK SA and Others
Causa C-618/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 30 settembre 2021 — AR e a./ PK SA e a.
Causa C-618/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 30 settembre 2021 — AR e a./ PK SA e a.
GU C 95 del 28.2.2022, p. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 95 del 28.2.2022, p. 4–4
(GA)
28.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 30 settembre 2021 — AR e a./ PK SA e a.
(Causa C-618/21)
(2022/C 95/12)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Parti
Ricorrenti: AR e a.
Parti resistenti: PK e a.
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali un soggetto danneggiato, che esercita l’azione per ottenere il risarcimento del danno riportato dal proprio autoveicolo in conseguenza della circolazione di autoveicoli direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile del responsabile del sinistro, può ottenere dalla compagnia di assicurazione esclusivamente il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e il valore del veicolo danneggiato, aumentata dei costi pertinenti effettivamente sostenuti per la riparazione del veicolo e degli altri costi pertinenti, già effettivamente sostenuti, derivanti dal sinistro, mentre qualora agisse direttamente nei confronti del responsabile avrebbe la facoltà di esigere a sua scelta, anziché il risarcimento, il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro (riparazione da effettuare direttamente dal responsabile o da una officina meccanica pagata direttamente dal responsabile). |
2. |
In caso di risposta positiva alla prima questione, se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali un soggetto danneggiato, che esercita l’azione per ottenere il risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo in conseguenza delle circolazione di autoveicoli direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro, può esclusivamente ottenere dalla compagnia di assicurazione, anziché il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e il valore del veicolo danneggiato, aumentata dei costi pertinenti effettivamente sostenuti per la riparazione del veicolo e degli altri costi pertinenti, già effettivamente sostenuti, derivanti dal sinistro, l’importo relativo ai costi per il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro, mentre qualora agisse direttamente nei confronti del responsabile avrebbe la facoltà di richiedere a sua scelta, anziché il risarcimento, il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro (e non solo il pagamento delle somme necessarie a tale scopo). |
3. |
In caso di risposta positiva alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali una compagnia di assicurazione, alla quale il proprietario di un veicolo danneggiato durante la circolazione di autoveicoli richieda il pagamento di costi ipotetici, che non ha sostenuto ma che dovrebbe sostenere qualora decidesse per il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro, può:
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4. |
In caso di risposta positiva alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali il danneggiato che non è più proprietario del veicolo danneggiato, in quanto lo ha venduto ricevendo un corrispettivo e che conseguentemente non può più riparare il veicolo, non può, di conseguenza, pretendere dalla compagnia assicurativa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro il pagamento dei costi di ripristino del veicolo nello stato antecedente all’evento dannoso e la sua pretesa è limitata al diritto di richiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e la somma ricevuta a titolo di vendita del veicolo, aumentata dei costi di riparazione del veicolo effettivamente sostenuti e di altri costi pertinenti, già sostenuti, derivanti dal sinistro. |