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Document 62021CN0618

Causa C-618/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 30 settembre 2021 — AR e a./ PK SA e a.

GU C 95 del 28.2.2022, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 95 del 28.2.2022, p. 4–4 (GA)

28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 30 settembre 2021 — AR e a./ PK SA e a.

(Causa C-618/21)

(2022/C 95/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti

Ricorrenti: AR e a.

Parti resistenti: PK e a.

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali un soggetto danneggiato, che esercita l’azione per ottenere il risarcimento del danno riportato dal proprio autoveicolo in conseguenza della circolazione di autoveicoli direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile del responsabile del sinistro, può ottenere dalla compagnia di assicurazione esclusivamente il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e il valore del veicolo danneggiato, aumentata dei costi pertinenti effettivamente sostenuti per la riparazione del veicolo e degli altri costi pertinenti, già effettivamente sostenuti, derivanti dal sinistro, mentre qualora agisse direttamente nei confronti del responsabile avrebbe la facoltà di esigere a sua scelta, anziché il risarcimento, il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro (riparazione da effettuare direttamente dal responsabile o da una officina meccanica pagata direttamente dal responsabile).

2.

In caso di risposta positiva alla prima questione, se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali un soggetto danneggiato, che esercita l’azione per ottenere il risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo in conseguenza delle circolazione di autoveicoli direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro, può esclusivamente ottenere dalla compagnia di assicurazione, anziché il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e il valore del veicolo danneggiato, aumentata dei costi pertinenti effettivamente sostenuti per la riparazione del veicolo e degli altri costi pertinenti, già effettivamente sostenuti, derivanti dal sinistro, l’importo relativo ai costi per il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro, mentre qualora agisse direttamente nei confronti del responsabile avrebbe la facoltà di richiedere a sua scelta, anziché il risarcimento, il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro (e non solo il pagamento delle somme necessarie a tale scopo).

3.

In caso di risposta positiva alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali una compagnia di assicurazione, alla quale il proprietario di un veicolo danneggiato durante la circolazione di autoveicoli richieda il pagamento di costi ipotetici, che non ha sostenuto ma che dovrebbe sostenere qualora decidesse per il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro, può:

a.

subordinare tale pagamento alla prova da parte del danneggiato di voler effettivamente far riparare il veicolo in un determinato modo da un determinato meccanico, allo specifico prezzo previsto per i pezzi di ricambio e per la prestazione di servizio, e trasferire le somme di denaro destinate a tale riparazione direttamente a tale meccanico (od eventualmente al venditore dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione), con riserva di rimborso qualora lo scopo per cui il denaro è stato pagato non venga raggiunto, o in alternativa:

b.

subordinare tale pagamento all’assunzione da parte del consumatore dell’obbligo di dimostrare, nel termine previsto, che ha utilizzato il denaro corrisposto proprio per la riparazione del veicolo o di restituire detto importo alla compagnia di assicurazione o, in alternativa:

c.

dopo aver corrisposto una somma di denaro, indicando lo scopo del pagamento (il modo in cui la somma deve essere utilizzata) e, decorso il tempo necessario affinché il danneggiato possa riparare il veicolo, pretendere dal danneggiato la prova che il denaro è stato speso per le riparazioni o la sua restituzione

in modo da eliminare la possibilità che il danneggiato tragga un arricchimento dall’evento dannoso.

4.

In caso di risposta positiva alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali il danneggiato che non è più proprietario del veicolo danneggiato, in quanto lo ha venduto ricevendo un corrispettivo e che conseguentemente non può più riparare il veicolo, non può, di conseguenza, pretendere dalla compagnia assicurativa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro il pagamento dei costi di ripristino del veicolo nello stato antecedente all’evento dannoso e la sua pretesa è limitata al diritto di richiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e la somma ricevuta a titolo di vendita del veicolo, aumentata dei costi di riparazione del veicolo effettivamente sostenuti e di altri costi pertinenti, già sostenuti, derivanti dal sinistro.


(1)  GU L 263, 7.10.2009, pag. 11.


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