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Document 62021CN0486

Causa C-486/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) il 9 agosto 2021 — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana

GU C 471 del 22.11.2021, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 471/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) il 9 agosto 2021 — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana

(Causa C-486/21)

(2021/C 471/29)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Parti

Ricorrente: SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o.

Resistente: Mestna občina Ljubljana

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento (CE) n. 2195/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)] (1), come modificato dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, [del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (2) e dalle direttive 2004/17/CE (3) e 2004/18/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV], debba essere interpretato nel senso che il noleggio di autoveicoli per il trasporto passeggeri senza autista non rientra nel gruppo 601 del vocabolario comune CPV, bensì nel gruppo 341 del vocabolario comune CPV, con l’aggiunta del codice di cui al vocabolario supplementare CPV PA01-7 Noleggio, per completare la descrizione, e su cui non influisce il codice PB04-7 Senza autista del vocabolario supplementare CPV, per cui dal combinato disposto dei codici del gruppo 341 del vocabolario comune CPV con il codice PA01-7 Noleggio del vocabolario supplementare CPV deriva che occorre considerare il noleggio di autoveicoli per il trasporto passeggeri senza autista come un appalto di forniture e non di servizi, e di conseguenza, nel caso in cui la componente principale dell’investimento dell’operatore economico per l’esecuzione del progetto di creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici consista nella fornitura di veicoli elettrici, e tale investimento sia anche maggiore dell’investimento dell’amministrazione aggiudicatrice nell'esecuzione del progetto, non risulta soddisfatto l’elemento «servizi» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione] (5) e, quindi, il contratto per l'esecuzione di tale progetto non è una concessione di servizi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23.

2)

Se la nozione di «fornitura e gestione di servizi» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE debba essere interpretata nel senso che:

a)

la nozione di «fornitura di servizi» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE ha lo stesso significato della nozione di «prestazione di servizi» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2014/24/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE] (6), per cui la nozione di «fornitura di servizi», di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, significa che, nel caso della creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, l’operatore economico fornisce servizi attinenti al noleggio e alla condivisione di veicoli elettrici, e svolge attività che vanno oltre il noleggio e la condivisione di veicoli elettrici,

e

b)

la nozione di «gestione di servizi», di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, significa che un operatore economico esercita il «diritto di gestire i servizi», di cui più avanti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, che tale gestione genera introiti, per cui la nozione di «gestione di servizi» di cui all'articolo, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE significa che, nel caso della creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, un operatore economico, in ragione della prestazione di servizi che rientrano nel noleggio e nella condivisione di veicoli elettrici, e delle attività che vanno oltre il noleggio e la condivisione di veicoli elettrici, ha il diritto di richiedere agli utilizzatori un pagamento per la fornitura dei servizi e non è tenuto a pagare il canone del parcheggio al Comune, né le spese di regolare manutenzione delle aree di parcheggio, ed è quindi legittimo che generi introiti su tale base.

3)

Se la nozione di «fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo (…) dei servizi oggetto della concessione», di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretata nel senso che il «fatturato totale del concessionario» comprende anche i pagamenti effettuati dagli utilizzatori al concessionario stesso e, di conseguenza, anch’essi costituiscono il «corrispettivo (…) dei servizi oggetto della concessione».

4)

Se l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE debba essere interpretato nel senso che la direttiva 2014/23/UE si applica quando il valore degli investimenti o il valore degli investimenti e delle spese sostenuti dall'operatore economico nell'ambito di una concessione di servizi o sostenuti dall'operatore economico e dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di una concessione di servizi superi (manifestamente) il valore di EUR 5 350 000, IVA esclusa.

5)

Se l'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE debba essere interpretato nel senso che consente all'amministrazione aggiudicatrice di imporre una condizione di partecipazione relativa all’attività professionale e di richiedere agli operatori economici la presentazione di mezzi di prova comprovanti il soddisfacimento di una siffatta condizione, conformemente anche al regolamento di esecuzione 2015/1986 [dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011] (7), e rettifica [del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1986 (8) dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011], che prevede, all’allegato XXI, il bando di concessione (modello di formulario 24), il quale contiene anche la Sezione III.1.1. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.

6)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se l'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretato nel senso che, per determinare la condizione di partecipazione relativa all'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice può fare riferimento al dato nazionale NACE 77.110 per la descrizione dell’attività di Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri, che ha il medesimo significato di quanto disposto dal regolamento 1893/2006 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici] (9) all’allegato I, NACE REV 2, classe 77.11 Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri.

7)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se l'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, in particolare nella parte in cui si riferisce al requisito di proporzionalità, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretato nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che la condizione di registrazione dell'esercizio dell'attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri sia soddisfatta da ciascuno dei partner.

8)

Se l'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che si tratta di un appalto pubblico di forniture quando (in funzione del valore dell’investimento dell'operatore economico) una parte essenziale della futura relazione contrattuale tra il Comune e l'operatore economico è legata al noleggio e alla condivisione di veicoli elettrici destinati agli utilizzatori di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, in cui il Comune non investe direttamente nella realizzazione del progetto per la creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici attraverso un versamento di denaro all'operatore economico, ma indirettamente attraverso la rinuncia ai canoni di parcheggio per un periodo di 20 anni e attraverso la fornitura di una manutenzione regolare delle aree di parcheggio, e il valore di questo investimento supera, in totale, il valore di cui all'articolo 4, lettera b) ovvero c), della direttiva 2014/24/UE, visto il regolamento delegato 2019/1828 [della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione] (10), tuttavia, tale investimento del Comune è (sostanzialmente) inferiore sia all’investimento totale dell’operatore economico nel progetto per la creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, sia all’investimento dell’operatore economico nella parte del progetto relativa ai veicoli elettrici, a prescindere dal fatto che gli utilizzatori pagheranno l'operatore economico per l'uso dei veicoli elettrici, e che dipende dalla domanda degli utilizzatori se l’operatore economico riuscirà ad ottenere introiti tali da dimostrare il successo finanziario della creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, ragion per cui l'operatore economico sostiene il rischio operativo della realizzazione del progetto, che è una caratteristica di una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/23/UE, e non di un appalto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE.

9)

Se l'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che esso costituisce la base giuridica per l’applicazione del regime previsto dalla direttiva 2014/24/UE ai fini dell’aggiudicazione di un contratto futuro tra il Comune e l'operatore economico per il progetto di creazione di un sistema pubblico di noleggio e condivisione di veicoli elettrici, in quanto tale contratto deve essere considerato come un contratto misto, contenente elementi di appalti pubblici di forniture e di servizi e di concessioni di servizi, dato che il valore dell’investimento del Comune per l’esecuzione di tale progetto supera quello di cui all'articolo 4, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, visto il regolamento delegato 2019/1828.

10)

Se l'articolo 58, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, debba essere interpretato nel senso che, per definire la condizione di partecipazione relativa all’attività professionale l'amministrazione aggiudicatrice può fare riferimento al dato nazionale NACE 77.110 per la descrizione dell’attività Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri, che ha il medesimo significato di quanto disposto dal regolamento 1893/2006 al suo allegato I, NACE REV 2, classe 77.11 Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri.

11)

Se l'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, in particolare nella parte in cui si riferisce al requisito di proporzionalità, e l'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, debbano essere interpretati nel senso che l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che la condizione relativa alla registrazione dell'esercizio dell'attività di Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri sia soddisfatta da ciascuno dei partner.


(1)  Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) ((Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2002, L 340, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV (GU 2008, L 74, pag. 1).

(3)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1).

(4)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).

(5)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2011, L 222, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015, L 296, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU 2006, L 393, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2019, L 279, pag. 25).


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