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Document 62021CN0144

    Causa C-144/21: Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Parlamento / Commissione

    GU C 163 del 3.5.2021, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 163/22


    Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Parlamento / Commissione

    (Causa C-144/21)

    (2021/C 163/27)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    annullare l’articolo 1, paragrafi 1 e 5, e gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10 della decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020, recante parziale autorizzazione per determinati usi del triossido di cromo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (Chemservice GmbH e a.), nella parte in cui essi riguardano le autorizzazioni relative agli usi 2, 4 e 5 (nonché all’uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5) numerate da REACH/20/18/0 a REACH/20/18/27;

    in subordine, annullare la decisione di esecuzione C(2020) 8797 della Commissione, del 18 dicembre 2020, nella sua interezza;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dei requisiti stabiliti dall’articolo 60, paragrafi 4 e 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dovrebbe di conseguenza essere annullata nella parte in cui essa riguarda l’autorizzazione per gli usi 2, 4 e 5 (nonché per l’uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5) numerate da REACH/20/18/0 a REACH/20/18/27. In subordine, ove la Corte dovesse riscontrare che le autorizzazioni di cui alla decisione impugnata in riferimento all’uso 6, numerate da REACH/20/18/28 a REACH/20/18/34, sono a tal punto indissolubilmente connesse alle autorizzazioni per altri usi che le autorizzazioni concesse per gli usi 2, 4 e 5 (nonché per l’uso 1 in relazione alla formulazione di miscele per gli usi 2, 4 e 5) non sono separabili dalla decisione impugnata, il ricorrente ritiene che la decisione debba essere annullata nella sua interezza.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).


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