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Document 62021CA0358

Causa C-358/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano II – Clausola attributiva di competenza – Requisiti di forma – Clausola contenuta nelle condizioni generali – Condizioni generali che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento ipertestuale indicato in un contratto stipulato per iscritto – Consenso delle parti)

GU C 24 del 23.1.2023, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG

(Causa C-358/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Convenzione di Lugano II - Clausola attributiva di competenza - Requisiti di forma - Clausola contenuta nelle condizioni generali - Condizioni generali che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento ipertestuale indicato in un contratto stipulato per iscritto - Consenso delle parti)

(2023/C 24/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Tilman SA

Convenuta: Unilever Supply Chain Company AG

Dispositivo

L’articolo 23, paragrafi 1 e 2 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008,

deve essere interpretato nel senso che:

una clausola attributiva di competenza giurisdizionale è stipulata validamente quando è contenuta nelle condizioni generali alle quali un contratto concluso per iscritto rinvia mediante l’indicazione del collegamento ipertestuale a un sito Internet l’accesso al quale consente, prima della firma di tale contratto, di conoscere le suddette condizioni generali, di scaricarle e di stamparle, senza che la parte alla quale tale clausola è opposta sia stata formalmente invitata ad accettare tali condizioni generali spuntando una casella sul sito Internet di cui trattasi.


(1)  GU C 338 del 23.8.2021.


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