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Document 62021CA0296
Case C-296/21: Judgment of the Court (Third Chamber) of 24 November 2022 (request for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus — Finland) — Proceedings brought by A (Reference for a preliminary ruling — Control of the acquisition and possession of weapons — Directive 91/477/EEC — Annex I, Part III — Deactivation standards and techniques — Implementing Regulation (EU) 2015/2403 — Verification and certification of deactivation of firearms — Article 3 — Verifying entity approved by a national authority — Issuance of a deactivation certificate — Entity not included on the list published by the European Commission — Transfer of deactivated firearms within the European Union — Article 7 — Mutual recognition)
Causa C-296/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento avviato da A [Rinvio pregiudiziale – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco – Direttiva 91/477/CEE – Allegato I, parte III – Norme e tecniche di disattivazione – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 – Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco – Articolo 3 – Organismo di verifica riconosciuto da un’autorità nazionale – Rilascio di un certificato di disattivazione – Organismo che non rientra nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea – Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione europea – Articolo 7 – Riconoscimento reciproco]
Causa C-296/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento avviato da A [Rinvio pregiudiziale – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco – Direttiva 91/477/CEE – Allegato I, parte III – Norme e tecniche di disattivazione – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 – Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco – Articolo 3 – Organismo di verifica riconosciuto da un’autorità nazionale – Rilascio di un certificato di disattivazione – Organismo che non rientra nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea – Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione europea – Articolo 7 – Riconoscimento reciproco]
GU C 24 del 23.1.2023, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 24/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento avviato da A
(Causa C-296/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco - Direttiva 91/477/CEE - Allegato I, parte III - Norme e tecniche di disattivazione - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 - Verifica e certificazione della disattivazione delle armi da fuoco - Articolo 3 - Organismo di verifica riconosciuto da un’autorità nazionale - Rilascio di un certificato di disattivazione - Organismo che non rientra nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea - Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione europea - Articolo 7 - Riconoscimento reciproco)
(2023/C 24/11)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parte nel procedimento principale
Ricorrente: A
Con l’intervento di: Helsingin poliisilaitos, Poliisihallitus
Dispositivo
1) |
L’allegato I, parte III, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che una persona giuridica di diritto privato, quale una società commerciale, rientri nella nozione di «organismo di verifica», di cui al paragrafo 1 di quest’ultima disposizione, qualora tale persona compaia nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione. |
2) |
L’allegato I, parte III, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2403 devono essere interpretati nel senso che: qualora un certificato di disattivazione di un’arma da fuoco sia rilasciato da un «organismo di verifica», lo Stato membro in cui è trasferita l’arma da fuoco disattivata è tenuto a riconoscere detto certificato, salvo che le autorità competenti di tale Stato membro constatino, in occasione di un esame sommario dell’arma di cui trattasi, che tale certificato non soddisfa manifestamente le prescrizioni di cui a tale regolamento di esecuzione. |