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Document 62021CA0040

Causa C-40/21, Agenția Națională de Integritate: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — T.A.C. / Agenția Națională de Integritate (ANI) (Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 47 – Articolo 49, paragrafo 3 – Cariche pubbliche elettive – Conflitto di interessi – Normativa nazionale che prevede il divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo prestabilito – Sanzione complementare alla cessazione del mandato – Principio di proporzionalità)

GU C 216 del 19.6.2023, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 216/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — T.A.C. / Agenția Națională de Integritate (ANI)

(Causa C-40/21 (1), Agenția Națională de Integritate)

(Rinvio pregiudiziale - Decisione 2006/928/CE - Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 15, paragrafo 1 - Articolo 47 - Articolo 49, paragrafo 3 - Cariche pubbliche elettive - Conflitto di interessi - Normativa nazionale che prevede il divieto di ricoprire cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo prestabilito - Sanzione complementare alla cessazione del mandato - Principio di proporzionalità)

(2023/C 216/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timişoara

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: T.A.C.

Convenuta: Agenția Națională de Integritate (ANI)

Dispositivo

1)

L’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che prevede, al termine di un procedimento amministrativo, una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti di una persona riguardo alla quale sia stata constatata l’esistenza di un conflitto di interessi nell’esercizio di tale funzione, nel caso in cui tale misura non abbia natura penale.

2)

Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti di una persona riguardo alla quale sia stata constatata l’esistenza di un conflitto di interessi nell’esercizio di tale funzione, a condizione che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, l’applicazione di tale normativa conduca a infliggere una sanzione adeguata alla gravità della violazione che essa reprime, tenuto conto dell’obiettivo di garantire l’integrità e la trasparenza nell’esercizio delle funzioni e degli incarichi pubblici nonché di prevenire la corruzione istituzionale. Così non è quando, eccezionalmente, il comportamento illecito constatato non presenta, alla luce di detto obiettivo, elementi di gravità, mentre l’impatto di tale misura sulla situazione personale, professionale ed economica della persona interessata si rivela particolarmente grave.

3)

L’articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che il diritto di esercitare un mandato elettivo ricevuto in esito a un processo elettorale democratico, come il mandato di sindaco, non rientra in detta disposizione.

4)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede una misura di divieto di ricoprire qualsiasi carica pubblica elettiva per un periodo prestabilito di tre anni nei confronti di una persona riguardo alla quale sia stata constatata l’esistenza di un conflitto di interessi nell’esercizio di tale carica, a condizione che la persona interessata abbia effettivamente la possibilità di contestare la legittimità del rapporto contenente tale constatazione e della sanzione inflitta sul fondamento di quest’ultimo, ivi inclusa la sua proporzionalità.


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.


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