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Document 62020TN0654

Causa T-654/20: Ricorso proposto il 27 ottobre 2020 — Silex / Commissione e EASME

GU C 19 del 18.1.2021, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/59


Ricorso proposto il 27 ottobre 2020 — Silex / Commissione e EASME

(Causa T-654/20)

(2021/C 19/63)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Silex Ipari Automatizálási Zrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Á. Baratta, avvocato)

Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la nota di addebito n. 3242009492 emessa dall’EASME in data 18 agosto 2020 (in prosieguo: la «nota di addebito»), nella parte in cui dispone il pagamento di EUR 55 454,44;

annullare la lettera Ref. Ares(2020)4309529 del 18 agosto 2020 inviata, unitamente alla nota di addebito, dall’EASME (in prosieguo: la «lettera»), nella parte in cui dispone il rimborso di EUR 48 238,75 in ragione dello svincolo dal contributo al Fondo di garanzia;

annullare la lettera inviata unitamente alla nota di addebito, nei limiti in cui il rendiconto finanziario definitivo che la stessa include qualifica come inammissibili i costi diretti relativi al personale pari a EUR 210 423,11;

annullare la lettera inviata unitamente alla nota di addebito, nei limiti in cui il rendiconto finanziario definitivo che la stessa include qualifica come inammissibili i costi indiretti pari a EUR 52 605,78;

condannare la Commissione e l’EASME alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

L’EASME ha violato l’obbligo di motivazione, non avendo legittimamente motivato le rivendicazioni contenute nella nota di addebito e nella lettera trasmessa congiuntamente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

L’EASME ha violato il principio di buona amministrazione nei limiti in cui:

non ha riscontrato in sostanza le relazioni tecniche e le proposte della ricorrente e non ha risposto alle richieste di modifica del contratto della ricorrente;

non ha garantito la disponibilità di un project officer (responsabile del progetto) in una fase critica del progetto;

ha violato l’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 (1), relativo al ricorso a esperti indipendenti, e i requisiti relativi al conflitto di interessi di esperti indipendenti enunciati al paragrafo 3 di tale articolo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla commissione di un errore manifesto di valutazione

L’EASME ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere, nell'elenco dei riferimenti trasmesso con la nota di addebito, che il progetto non soddisfacesse, sostanzialmente, gli obiettivi tecnici e commerciali complessivi, in quanto, nel giungere a tale conclusione, non ha tenuto conto di fatti e documenti.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del requisito di proporzionalità

L’EASME ha violato il requisito di proporzionalità nel qualificare come inammissibile un importo totale di EUR 263 028,89 sull’importo delle spese di EUR 804 020,75 dichiarate dalla ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sul principio di buona gestione finanziaria, in particolare la violazione dei requisiti di economicità, efficacia ed efficienza.

L’EASME ha ignorato le affermazioni della ricorrente relative alle mutate esigenze del mercato e alla necessità di modificare di conseguenza il progetto.


(1)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81).


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