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Document 62020TN0609
Case T-609/20: Action brought on 30 September 2020 — LA International Cooperation v Commission
Causa T-609/20: Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — International Cooperation / Commissione
Causa T-609/20: Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — International Cooperation / Commissione
GU C 19 del 18.1.2021, p. 54–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 19/54 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — International Cooperation / Commissione
(Causa T-609/20)
(2021/C 19/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: LA International Cooperation Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: B. O’Connor, Solicitor e M. Hommé, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione direttamente indirizzata alla ricorrente in data 20 luglio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che esclude la ricorrente dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nel quadro del bilancio dell’Unione europea e dell’11o Fondo europeo di sviluppo o dall’essere selezionata per l’attuazione dei fondi dell’Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (1) e per l’attuazione dei fondi ai sensi del Fondo europeo di sviluppo nel quadro del regolamento (UE) 2018/1877 (2); e, |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sedici motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del divieto di abuso di diritti, dell’obbligo di diligenza e del regolamento (UE, Euratom), n. 883/2013 (3). |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’OLAF avrebbe mancato di informare correttamente la ricorrente in violazione dei diritti della difesa, del dovere di diligenza e del diritto a un processo equo. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, del diritto di buona amministrazione, dell’obbligo di diligenza e del diritto a un processo equo. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento base dell’OLAF del diritto a un equo processo e dell’obbligo di motivazione. |
5. |
Quinto motivo, secondo il quale l’OLAF avrebbe agito in violazione dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del principio di buona amministrazione. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del principio di buona amministrazione. |
7. |
Settimo motivo, secondo cui l’istanza EDES avrebbe agito in violazione degli articoli 41, 47, 48 e 54 della Carta dei diritti fondamentali effettuando una qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati dall’OLAF. |
8. |
Ottavo motivo, secondo cui la relazione finale redatta dall’OLAF non avrebbe consentito all’istanza EDES di svolgere un giudizio indipendente o di valutare adeguatamente il peso della dichiarazione della ricorrente, in violazione del principio di buona amministrazione e degli articoli da 135 a 143 del regolamento finanziario. |
9. |
Nono motivo, secondo cui né l’attività di lobbying né gli onorari commisurati ai risultati sarebbero di per sé illegittimi, ma considerandoli tali sussisterebbe una violazione del principio di buona amministrazione. |
10. |
Decimo motivo, secondo cui, in primo luogo, il nucleo centrale delle constatazioni della decisione impugnata riguardanti la ricorrente sarebbe erroneo, in quanto l’istanza EDES e l’autorità che ha il potere di nomina (DG NEAR) avrebbero agito in violazione dei diritti fondamentali della ricorrente e, in particolare, del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di diligenza, e, in secondo luogo, la decisione impugnata non sarebbe adeguatamente motivata. |
11. |
Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, delle norme procedurali dell’istanza EDES nonché deli diritti della difesa. |
12. |
Dodicesimo motivo, secondo cui l’istanza EDES avrebbe dovuto essere informata in maniera altra dalla relazione finale, in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, delle norme procedurali dell’istanza EDES. |
13. |
Tredicesimo motivo, secondo cui la redazione della relazione finale dell’OLAF era tale da violare il principio di buona amministrazione, l’obbligo di diligenza e il processo equo. |
14. |
Quattordicesimo motivo, secondo il quale la sanzione è stata fissata a un livello inficiato da varie violazioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, del regolamento finanziario e dei principi fondamentali del diritto. |
15. |
Quindicesimo motivo, vertente sul fatto che la relazione finale non dimostra che il curriculum di un esperto è stato modificato o fabbricato e pertanto la decisione impugnata è infondata su tale punto e viola i principi di buona amministrazione, l’obbligo di diligenza e i diritti della difesa. |
16. |
Sedicesimo motivo, secondo il quale la relazione di analisi operativa dell’OLAF era inadeguata agli obiettivi perseguiti, in violazione dei principi di buona amministrazione e dei diritti della difesa. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per il Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).