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Document 62020TN0609

Causa T-609/20: Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — International Cooperation / Commissione

GU C 19 del 18.1.2021, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 19/54


Ricorso proposto il 30 settembre 2020 — International Cooperation / Commissione

(Causa T-609/20)

(2021/C 19/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LA International Cooperation Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: B. O’Connor, Solicitor e M. Hommé, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione direttamente indirizzata alla ricorrente in data 20 luglio 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che esclude la ricorrente dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nel quadro del bilancio dell’Unione europea e dell’11o Fondo europeo di sviluppo o dall’essere selezionata per l’attuazione dei fondi dell’Unione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (1) e per l’attuazione dei fondi ai sensi del Fondo europeo di sviluppo nel quadro del regolamento (UE) 2018/1877 (2); e,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sedici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del divieto di abuso di diritti, dell’obbligo di diligenza e del regolamento (UE, Euratom), n. 883/2013 (3).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’OLAF avrebbe mancato di informare correttamente la ricorrente in violazione dei diritti della difesa, del dovere di diligenza e del diritto a un processo equo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, del diritto di buona amministrazione, dell’obbligo di diligenza e del diritto a un processo equo.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento base dell’OLAF del diritto a un equo processo e dell’obbligo di motivazione.

5.

Quinto motivo, secondo il quale l’OLAF avrebbe agito in violazione dell’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del principio di buona amministrazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del principio di buona amministrazione.

7.

Settimo motivo, secondo cui l’istanza EDES avrebbe agito in violazione degli articoli 41, 47, 48 e 54 della Carta dei diritti fondamentali effettuando una qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati dall’OLAF.

8.

Ottavo motivo, secondo cui la relazione finale redatta dall’OLAF non avrebbe consentito all’istanza EDES di svolgere un giudizio indipendente o di valutare adeguatamente il peso della dichiarazione della ricorrente, in violazione del principio di buona amministrazione e degli articoli da 135 a 143 del regolamento finanziario.

9.

Nono motivo, secondo cui né l’attività di lobbying né gli onorari commisurati ai risultati sarebbero di per sé illegittimi, ma considerandoli tali sussisterebbe una violazione del principio di buona amministrazione.

10.

Decimo motivo, secondo cui, in primo luogo, il nucleo centrale delle constatazioni della decisione impugnata riguardanti la ricorrente sarebbe erroneo, in quanto l’istanza EDES e l’autorità che ha il potere di nomina (DG NEAR) avrebbero agito in violazione dei diritti fondamentali della ricorrente e, in particolare, del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di diligenza, e, in secondo luogo, la decisione impugnata non sarebbe adeguatamente motivata.

11.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, delle norme procedurali dell’istanza EDES nonché deli diritti della difesa.

12.

Dodicesimo motivo, secondo cui l’istanza EDES avrebbe dovuto essere informata in maniera altra dalla relazione finale, in violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, delle norme procedurali dell’istanza EDES.

13.

Tredicesimo motivo, secondo cui la redazione della relazione finale dell’OLAF era tale da violare il principio di buona amministrazione, l’obbligo di diligenza e il processo equo.

14.

Quattordicesimo motivo, secondo il quale la sanzione è stata fissata a un livello inficiato da varie violazioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, del regolamento finanziario e dei principi fondamentali del diritto.

15.

Quindicesimo motivo, vertente sul fatto che la relazione finale non dimostra che il curriculum di un esperto è stato modificato o fabbricato e pertanto la decisione impugnata è infondata su tale punto e viola i principi di buona amministrazione, l’obbligo di diligenza e i diritti della difesa.

16.

Sedicesimo motivo, secondo il quale la relazione di analisi operativa dell’OLAF era inadeguata agli obiettivi perseguiti, in violazione dei principi di buona amministrazione e dei diritti della difesa.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per il Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU 2018, L 307, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).


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