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Document 62020TN0058

Causa T-58/20: Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — NetCologne / Commissione

GU C 95 del 23.3.2020, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/41


Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — NetCologne / Commissione

(Causa T-58/20)

(2020/C 95/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: M. Geppert, P. Schmitz e J. Schulze zur Wiesche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2019) 5187 final, del 18 luglio 2019, con la quale la Commissione ha dichiarato la concentrazione nel caso M.8864 — Vodafone/Certain Liberty Global Assets compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si fonda sui seguenti motivi.

1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione, ha violato il proprio obbligo di motivazione ed è venuta meno al proprio obbligo di diligenza nell’escludere la sussistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul «mercato della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo all’interno di unità condominiali (clienti MDU)», con riferimento:

alla presunzione secondo cui le parti dell’operazione di concentrazione non sono concorrenti diretti,

alla presunzione secondo cui le parti dell’operazione di concentrazione non sono concorrenti potenziali e

agli effetti negativi che la concentrazione avrà sulla concorrenza.

2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione, ha violato il proprio obbligo di motivazione ed è venuta meno al proprio obbligo di diligenza nell’escludere la sussistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul «mercato della fornitura al dettaglio della trasmissione del segnale televisivo all’interno di singole unità abitative (clienti SDU)», con riferimento alla presunzione secondo cui le parti dell’operazione di concentrazione non sono concorrenti potenziali né diretti.

3.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e ha violato gli articoli 2 e 8 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) nella definizione del mercato e nella valutazione degli effetti sulla concorrenza per l’offerta di pacchetti «multiple play», in particolare per le offerte di servizi di telecomunicazioni fissi in combinazione con servizi di telecomunicazione mobile (pacchetti congiunti fisso-mobile).

4.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione, ha violato gli articoli 2 e 8 del regolamento n. 139/2004 nonché il proprio obbligo di motivazione ed è venuta meno al proprio obbligo di diligenza nella valutazione e nell’accettazione degli impegni relativi all’accesso a banda larga via cavo all’ingrosso.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).


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