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Document 62020CN0548

    Causa C-548/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    GU C 19 del 18.1.2021, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 19/31


    Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — Romania / Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    (Causa C-548/20)

    (2021/C 19/35)

    Lingua processuale: il rumeno

    Parti

    Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. Liţu e M. Chicu, in qualità di agenti)

    Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare in parte la direttiva (UE) 2020/1057, segnatamente l’articolo 1, paragrafi da 3 a 6;

    in subordine, soltanto qualora la Corte dovesse ritenere che tali disposizioni siano indissolubilmente collegate ad altre disposizioni della direttiva (UE) 2020/1057 oppure che riguardino la sostanza di detto atto, annullare nella sua interezza tale atto legislativo dell’Unione;

    condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la Romania deduce due motivi:

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 5, paragrafo 4, TUE

    La Romania ritiene che la soluzione di fare riferimento al criterio della tipologia delle operazioni di trasporto, al fine di individuare le ipotesi di applicazione delle norme in materia di distacco nel settore del trasporto su strada, non sia stata oggetto di una valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione e non sia suffragata sulla base di alcuna relazione/studio o dati scientifici.

    I colegislatori, nella fattispecie, avevano l’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto, avendo modificato in modo sostanziale la proposta della Commissione senza disporre di informazioni sufficienti che consentissero loro di valutare la proporzionalità della nuova misura.

    Inoltre, il criterio della tipologia delle operazioni di trasporto crea incertezza nell’identificazione dello Stato membro ospitante e della normativa applicabile. Di conseguenza, il riferimento a tale criterio pregiudica la certezza del diritto, essendo contrario, tra l’altro, anche agli obiettivi dichiarati della direttiva (UE) 2020/1057.

    In aggiunta a ciò, l’applicazione delle norme in materia di distacco nel settore del trasporto su strada alla luce del criterio dell’operazione di trasporto può incidere sulla flessibilità e sulla rapidità proprie di tale settore.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE

    La Romania ritiene che, poiché il mercato dei trasporti internazionali è oggettivamente centralizzato/polarizzato e la quota di operatori degli Stati membri della zona periferica dell’Unione europea nel mercato dei trasporti internazionali è in aumento, sia evidente che gli operatori di tale zona sosterranno, in via principale, i costi amministrativi e finanziari relativi al distacco e saranno scoraggiati ad effettuare operazioni da misure come l’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, della direttiva (UE) 2020/1057.

    Inoltre, le misure disciplinate dalla direttiva (UE) 2020/1057, dal regolamento (UE) 2020/1054 (1) e dal regolamento (UE) 2020/1055 (2) (concernenti l’ulteriore restrizione ai trasporti di cabotaggio, il ritorno del veicolo alla sede di attività dello Stato membro di stabilimento ogni otto settimane, il ritorno del conducente ogni quattro settimane, il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare nella cabina del veicolo e il distacco dei conducenti) sono state concepite come pilastri di un pacchetto legislativo integrato, contesto nel quale solo un’analisi dei loro effetti cumulativi può illustrare il loro effettivo impatto sul mercato dei trasporti.


    (1)  Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU 2020, L 249, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU 2020, L 249, pag. 17).


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