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Document 62020CN0500
Case C-500/20: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 6 October 2020 — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft v Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
Causa C-500/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 ottobre 2020 — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft / Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
Causa C-500/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 ottobre 2020 — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft / Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
GU C 19 del 18.1.2021, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 19/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 ottobre 2020 — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft / Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
(Causa C-500/20)
(2021/C 19/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft
Resistente: Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la Corte di giustizia dell’Unione europea sia competente per l’interpretazione delle regole uniformi sull’utilizzazione delle infrastrutture nel trasporto ferroviario internazionale [CUI; allegato E alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)] (1). |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), delle CUI debba essere interpretato nel senso che rientrino nella responsabilità del gestore per danni materiali ivi disciplinata anche le spese che il trasportatore deve sostenere per il fatto che, a causa dei danni subiti dalle sue locomotive, debba noleggiare altre locomotive. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione: Se gli articoli 4 e 19, paragrafo 1, delle CUI debbano essere interpretati nel senso che le parti contrattuali possano efficacemente estendere la loro responsabilità rinviando in generale al diritto nazionale, qualora in base a quest’ultimo la portata della responsabilità sia più ampia ma, in deroga alla responsabilità oggettiva prevista dalle CUI, detta responsabilità presupponga che vi sia colpa. |
(1) 2013/103/UE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU 2013, L 51, pag. 1).