Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0474

    Causa C-474/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud Republike Hrvatske (Croazia) il 30 settembre 2020 — I. D. / Z. b. d.d., Z.

    GU C 423 del 7.12.2020, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 423/30


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud Republike Hrvatske (Croazia) il 30 settembre 2020 — I. D. / Z. b. d.d., Z.

    (Causa C-474/20)

    (2020/C 423/45)

    Lingua processuale: il croato

    Giudice del rinvio

    Vrhovni sud Republike Hrvatske

    Parti

    Ricorrente: I. D.

    Convenuta: Z. b. d.d., Z.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    1. Se la direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretata nel senso che le sue disposizioni sono applicabili ad un contratto di mutuo, concluso prima dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea e modificato, dopo l’adesione all’Unione, in base ad una legge che la Repubblica di Croazia ha adottato dopo l’adesione all’Unione europea, nonché se in relazione a ciò la Corte di giustizia sia competente a rispondere alla seconda questione.

    In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, la questione successiva è del seguente tenore:

    2)

    Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla vigenza di una disciplina nazionale, come la legge speciale esaminata nel procedimento principale — ZID ZPK 2015 — Zakon o konverziji (legge di conversione), che, da una parte, in base ad una norma imperativa, obbliga il fornitore di un servizio a proporre al consumatore la conclusione di un addendum al contratto di mutuo, con modalità previste dalla legge stessa, che sostituisca le singole clausole contrattuali che, alla data di entrata in vigore della legge (clausola riguardante una modifica unilaterale del tasso di interesse) o successivamente (clausola di cambio connessa al franco svizzero) siano state dichiarate nulle con un provvedimento dell’autorità giudiziaria, con clausole contrattuali valide, come se tra le parti fossero vigenti fin dall’inizio gli accordi previsti nell’addendum, garantendo così la validità del contratto, e che, dall’altra parte, stabilisce che i versamenti effettuati in base alle clausole contrattuali nulle, da un consumatore che liberamente ha prestato il consenso a stipulare l’addendum, siano imputati a titolo di adempimento delle sue obbligazioni derivanti da valide clausole dell’addendum stesso, tramite un accordo riguardante la gestione della somma versata in eccesso, o la restituzione dei versamenti al consumatore, qualora la somma versata in eccesso superi l’ammontare delle rate dovute in base ad un nuovo piano di rimborso del mutuo, e ciò avvenga con modalità previste da tale legge.


    (1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


    Top