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Document 62020CN0278

    Causa C-278/2020: Ricorso proposto il 24 giugno 2020 — Commissione europea / Regno di Spagna

    GU C 271 del 17.8.2020, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 271/31


    Ricorso proposto il 24 giugno 2020 — Commissione europea / Regno di Spagna

    (Causa C-278/2020)

    (2020/C 271/40)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, J. Baquero Cruz, P.J.O. Van Nuffel, agenti)

    Convenuto: Regno di Spagna

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare che il Regno di Spagna, adottando e mantenendo in vigore gli articoli 32, paragrafi da 3 a 6, e 34, paragrafo 1, secondo comma, della legge 40/2015 e l’articolo 67, paragrafo 1, terzo comma, della legge 39/2015, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in virtù dei principi di effettività e equivalenza, quali limiti all’autonomia di cui godono gli Stati membri quando stabiliscono le condizioni sostanziali e procedurali che disciplinano la loro responsabilità per danni causati ai privati in violazione del diritto dell’Unione;

    condannare il Regno di Spagna alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso per inadempimento, presentato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, si riferisce agli articoli 32, paragrafi da 3 a 6, e 34, paragrafo 1, secondo comma, della Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (legge 40/2015, del 1o ottobre 2015, relativa al regime giuridico del settore pubblico), e all’articolo 67, paragrafo 1, terzo comma, della Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (legge 39/2015, del 1o ottobre 2015, recante la procedura amministrativa comune per le pubbliche amministrazioni).

    Le disposizioni controverse hanno allineato il regime della responsabilità dello Stato legislatore per violazioni del diritto dell’Unione a quello stabilito per le violazioni della Costituzione spagnola per fatto del legislatore, aggiungendo alcune condizioni sostanziali.

    L’equiparazione dei due regimi e i relativi requisiti processuali comportano l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di ottenere un risarcimento per violazioni del diritto dell’Unione causate dal legislatore spagnolo, in contrasto con il principio di effettività.

    Inoltre, le condizioni sostanziali aggiunte per le violazioni del diritto dell’Unione sono in contrasto con il principio di equivalenza, poiché sottopongono il risarcimento dei danni provocati dal legislatore spagnolo in violazione di tale diritto a condizioni meno favorevoli di quelle applicate quando si tratta di danni conseguenti a una violazione della Costituzione spagnola.


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