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Document 62020CN0210
Case C-210/20: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 30 March 2020 — Rad Service Srl Unipersonale and Others v Del Debbio SpA and Others
Causa C-210/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 marzo 2020 — Rad Service Srl Unipersonale e a. / Del Debbio SpA e a.
Causa C-210/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 marzo 2020 — Rad Service Srl Unipersonale e a. / Del Debbio SpA e a.
GU C 279 del 24.8.2020, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 marzo 2020 — Rad Service Srl Unipersonale e a. / Del Debbio SpA e a.
(Causa C-210/20)
(2020/C 279/38)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellanti: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl
Appellati: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito con le imprese GARC SpA e Edil Moter Srl
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (1), relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti all’applicazione della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure di affidamento, contenuta nell’articolo 89, comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale nel caso di dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l’operatore economico concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima, come stabilito, invece nelle altre ipotesi in cui i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).