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Document 62020CB0670
Case C-670/20: Order of the Court (Sixth Chamber) of 6 December 2021 (request for a preliminary ruling from the Ráckevei Járásbíróság — Hungary) — EP, TA, FV, TB v ERSTE Bank Hungary Zrt. (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts — Loan agreement denominated in a foreign currency — Terms exposing the borrower to a foreign exchange risk — Article 4(2) — Requirements of intelligibility and transparency — Lack of effect of the declaration by the consumer under which he or she is fully aware of the potential risks arising from a loan denominated in a foreign currency — Contractual term that is in plain, intelligible language)
Causa C-670/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság — Ungheria) — EP, TA, FV, TB / ERSTE Bank Hungary Zrt (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Articolo 4, paragrafo 2 – Requisiti di intelligibilità e di trasparenza – Irrilevanza della dichiarazione del consumatore secondo la quale quest’ultimo è pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera – Redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale)
Causa C-670/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság — Ungheria) — EP, TA, FV, TB / ERSTE Bank Hungary Zrt (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Articolo 4, paragrafo 2 – Requisiti di intelligibilità e di trasparenza – Irrilevanza della dichiarazione del consumatore secondo la quale quest’ultimo è pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera – Redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale)
GU C 95 del 28.2.2022, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 95 del 28.2.2022, p. 3–3
(GA)
28.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 95/4 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság — Ungheria) — EP, TA, FV, TB / ERSTE Bank Hungary Zrt
(Causa C-670/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo espresso in valuta estera - Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio - Articolo 4, paragrafo 2 - Requisiti di intelligibilità e di trasparenza - Irrilevanza della dichiarazione del consumatore secondo la quale quest’ultimo è pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera - Redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale)
(2022/C 95/05)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Ráckevei Járásbíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: EP, TA, FV, TB
Convenuta: ERSTE Bank Hungary Zrt
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il requisito di trasparenza delle clausole di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, che espongano il mutuatario a un rischio di cambio, è soddisfatto solo qualora il professionista abbia fornito a quest’ultimo informazioni esatte e sufficienti sul rischio di cambio, che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di valutare il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di tale contratto. A tale riguardo, il fatto che il consumatore si dichiari pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di detto contratto non è rilevante, di per sé, al fine di valutare se il professionista abbia soddisfatto detto requisito di trasparenza.