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Document 62020CA0007

Causa C-7/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — VS / Hauptzollamt Münster [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 87, paragrafo 4 – Luogo di nascita dell’obbligazione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell’IVA all’importazione – Luogo di nascita dell’obbligazione tributaria – Constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione – Bene fisicamente introdotto nel territorio doganale dell’Unione in uno Stato membro, ma entrato nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro in cui la constatazione è stata effettuata]

GU C 163 del 3.5.2021, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 163/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — VS / Hauptzollamt Münster

(Causa C-7/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Codice doganale dell’Unione - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Articolo 87, paragrafo 4 - Luogo di nascita dell’obbligazione doganale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1 - Articoli 70 e 71 - Fatto generatore ed esigibilità dell’IVA all’importazione - Luogo di nascita dell’obbligazione tributaria - Constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione - Bene fisicamente introdotto nel territorio doganale dell’Unione in uno Stato membro, ma entrato nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro in cui la constatazione è stata effettuata)

(2021/C 163/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VS

Resistente: Hauptzollamt Münster

Dispositivo

L’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto all’importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali sorge nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione, qualora i beni in questione, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell’Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell’Unione nello Stato membro in cui è stata operata la constatazione suddetta.


(1)  GU C 137 del 27.4.2020.


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