Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0667

Causa T-667/19: Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – Ferriere Nord/Commissione

GU C 399 del 25.11.2019, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 399/91


Ricorso proposto il 30 settembre 2019 – Ferriere Nord/Commissione

(Causa T-667/19)

(2019/C 399/111)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini, G. Donà e B. Comparini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

In via principale, annullare, ex art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione della Commissione europea del 4 luglio 2019 C(2019) 4969 final - notificata il 18 luglio 2019 - con la quale la ricorrente è stata condannata a pagare un’ammenda pari a € 2 237 000 all’esito di una procedura di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA (AT.37.956 - Tondo per cemento armato).

2.

In via subordinata, annullare parzialmente la decisione C(2019) 4969 final con conseguente diminuzione dell’ammenda.

3.

In ogni caso, condannare la Commissione europea al rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1.

Primo motivo relativo a «Violazione dei diritti della difesa»

La ricorrente fa valere a questo riguardo che v’è stata violazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta), dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (EDU), degli artt. 14 e 27 del reg. 1/2003 e degli artt. 11, 12, 13, 14 del reg. 773/2004, poiché l’audizione del 23 aprile 2018 non ha sanato la violazione di forme sostanziali censurata dalla Corte di giustizia con la sentenza resa il 21 settembre 2017 nella causa C-88/15 P.

2.

Secondo motivo relativo a «Violazione del principio ne bis in idem»

Si fa valere a questo riguardo la violazione dell’art. 50 della Carta poiché, nonostante la sentenza della Corte di giustizia abbia annullato la sentenza del Tribunale - e, per l’effetto, la precedente decisione della Commissione - per motivi procedurali, il Tribunale si era comunque pronunciato sui fatti materiali contestati dalla Commissione. Questa non avrebbe dunque più potuto adottare una nuova decisione basata sugli stessi fatti.

3.

Terzo motivo relativo a «Errata interpretazione, e per l’effetto violazione, dell’obbligo di assicurare il rispetto del diritto a una buona amministrazione e alla ragionevole durata del procedimento - Vizio di motivazione»

Si afferma a questo riguardo che alla luce degli artt. 41 e 47 della Carta e dell’art. 6 della Convenzione EDU, la Commissione non ha adeguatamente motivato e ha comunque errato nel considerarsi non tenuta a valutare la ragionevolezza della durata del procedimento, demandando tale valutazione all’organo giurisdizionale.

4.

Quarto motivo relativo a «Violazione del principio della ragionevole durata del procedimento - Eccesso di potere - Violazione dei diritti della difesa»

Si afferma a questo riguardo che sono stati violati gli artt. 41 e 47 della Carta e l’art. 6 della Convenzione EDU perché la Commissione ha utilizzato un potere di accertamento e sanzionatorio che non aveva più in ragione della irragionevole durata del procedimento, e ciò a prescindere dal pregiudizio - che comunque si è verificato - dei diritti della difesa derivante da tale durata.

5.

Quinto motivo relativo a «Motivazione viziata o errata - Eccesso di potere - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione degli artt. 41 e 47 della Carta e dell’art. 6 della Convenzione EDU»

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione non ha dimostrato di avere un legittimo interesse alla riadozione della decisione, che risulta dunque essere frutto di un eccesso di potere.

6.

Sesto motivo relativo a «Eccezione di illegittimità ex art. 277 TFUE dell’art. 25 del reg. 1/2003 - Estinzione del potere di accertamento e sanzionatorio»

Si eccepisce l’illegittimità dell’art. 25 del reg. 1/2003 in ragione della sua contrarietà ai principi della ragionevole durata del procedimento e di proporzionalità.

7.

Settimo motivo relativo a «Illegittimità parziale della decisione del 4 luglio 2019 per quanto riguarda il merito delle condotte contestate - Violazione dei principi generali in materia di onere della prova e in dubio pro reo»

Si fa valere a questo riguardo che alcune delle condotte contestate a Ferriere Nord non hanno valenza anticoncorrenziale e comunque non sono state provate dalla Commissione.

8.

Ottavo motivo relativo a «Illegittimità della maggiorazione a titolo di recidiva per violazione dei diritti della difesa»

Si sostiene che è illegittima la maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva, in quanto né nella comunicazione degli addebiti né in qualsivoglia atto successivo del procedimento riassunto la Commissione ha contestato tale circostanza aggravante, così impedendo alla ricorrente di difendersi sul punto.

9.

Nono motivo relativo a «Illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per eccessivo decorso del tempo e violazione del principio di proporzionalità»

Si afferma su di questo punto che anche se il lasso di tempo intercorso tra l’accertamento di una prima infrazione e la condotta contestata con la decisione impugnata potesse essere considerato non eccessivo, occorre tenere conto che al momento della riadozione della decisione impugnata sono comunque trascorsi trent’anni dall’accertamento della prima infrazione.

10.

Decimo motivo relativo a l’illegittimità della maggiorazione dell’ammenda a titolo di recidiva per eccessività dell’ammontare e difetto di motivazione”

Si fa valere a questo riguardo che un aumento del 50 % della sanzione a titolo di recidiva non è giustificato, anche in considerazione dei tempi abnormi della procedura.

11.

Undicesimo motivo relativo a «Violazione del principio della parità di trattamento nella riduzione dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante»

Per la ricorrente è insufficiente la riduzione dell’ammenda applicata alla ricorrente a titolo di circostanza attenuante poiché risulta proporzionalmente inferiore a quella riconosciuta a un’altra impresa per lo stesso motivo.


Top