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Document 62019CN0511

Causa C-511/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Grecia) il 4 luglio 2019 — AB/Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis

GU C 319 del 23.9.2019, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Grecia) il 4 luglio 2019 — AB/Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis

(Causa C-511/19)

(2019/C 319/28)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos

Parti

Ricorrente: AB

Resistente: Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis

Questioni pregiudiziali

A)

Se costituisca discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi degli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera b) e 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2000/78 (1), l’adozione da parte dello Stato membro della normativa, applicabile dallo Stato, dalle autorità locali e dalle persone giuridiche di diritto pubblico e in generale da tutti gli enti del settore pubblico allargato (organismi di diritto privato) in quanto datori di lavoro, come quella di cui all’articolo 34 paragrafi 1, sottoparagrafo c, 3, primo comma, e 4, della legge n. 4024/2011, in base alla quale il personale con contratto di lavoro di diritto privato degli enti suddetti è sottoposto ad un regime di riserva di manodopera per un periodo non superiore a ventiquattro (24) mesi con l’unico criterio sostanziale della prossimità alla maturazione delle condizioni per la pensione di vecchiaia, corrispondente a trentacinque anni (35) di contributi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, in considerazione anche del fatto che ai sensi della pertinente normativa in materia di assicurazione in vigore all’epoca, oltre ad altri casi non rilevanti nel caso di specie, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia in forza di un rapporto di lavoro subordinato, erano richiesti (almeno) 10 500 giorni lavorativi (35 anni) di assicurazione all’IKA o ad altro ente assicurativo dei lavoratori dipendenti e il compimento (almeno) di 58 anni di età del lavoratore, senza certamente escludere, a seconda del caso concreto, che il periodo di assicurazione (35 anni) venisse compiuto ad un’età diversa.

B)

In caso di risposta affermativa al quesito di cui alla lettera A), se l’adozione del regime di riserva di manodopera possa essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 2, lettera b) i), e 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva, dalla necessità immediata di garantire risultati organizzativi, operativi e di bilancio e in particolare dalla necessità urgente di ridurre la spesa pubblica al fine di raggiungere obiettivi quantitativi specifici entro la fine del 2011, i quali vengono menzionati nella relazione illustrativa della legge, come specificato nel quadro di bilancio a medio termine, allo scopo di rispettare gli impegni assunti dallo Stato nei confronti dei suoi partner-creditori per far fronte all’acuta e prolungata crisi economica e finanziaria che attraversava il paese e al contempo razionalizzare e contenere l’espansione del settore pubblico.

C)

In caso di risposta affermativa al quesito di cui alla lettera B),

1)

se l’adozione di una misura, come quella di cui all’articolo 34, paragrafo 1, sottoparagrafo c, della legge n. 4024/2011, che prevede un drastico taglio alle retribuzioni del personale sottoposto al regime di riserva di manodopera del 60 % del suo stipendio base percepito al momento del collocamento in tale regime di riserva di manodopera, senza che detto personale sia peraltro obbligato a lavorare per l’ente pubblico interessato e che comporta (de facto) la perdita dell’eventuale aumento salariale e l’avanzamento di carriera per il periodo che va dal suo collocamento in regime di riserva di manodopera fino al suo licenziamento per pensionamento con trattamento pensionistico di vecchiaia, sia appropriata e necessaria per il conseguimento della suddetta finalità, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 2, lettera b) i), e 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva, in una situazione in cui, cumulativamente:

a)

tale personale conserva la possibilità di trovare un altro impiego (nel settore privato) o può esercitare una libera professione o mestiere nel corso della riserva di manodopera senza perdere il diritto a percepire l’importo summenzionato sullo stipendio base, salvo che le retribuzioni o il reddito derivante dal nuovo lavoro o occupazione superino le retribuzioni percepite antecedentemente alla decorrenza del regime della riserva di manodopera, nel qual caso il suddetto importo dello stipendio base verrà ridotto per l’eccedenza — articolo 34, paragrafo 1, sottoparagrafo f);

b)

l’ente pubblico datore di lavoro, e in caso di sua abolizione, l’OAED assume l’obbligo di versare all’ente assicurativo interessato fino al momento del pensionamento del dipendente i contributi previdenziali, sia del datore di lavoro che del lavoratore, relativi alla pensione principale, alla pensione integrativa, all’assistenza sociale e sanitaria, sulla base delle retribuzioni percepite da quest’ultimo prima della sua collocazione in regime di riserva di manodopera — articolo 34, paragrafo 1, sottoparagrafo d);

c)

sono previste deroghe al regime di riserva di manodopera per i gruppi sociali vulnerabili che necessitano di protezione (coniuge di chi è sottoposto alla riserva di manodopera, coniuge o figlio con tasso di invalidità almeno del 67 % convivente e a carico del dipendente, dipendente con tasso di invalidità almeno del 67 %, famiglie numerose, genitori single che convivono e sono a carico del dipendente) — articolo 34, paragrafo 1, sottoparagrafo b);

d)

viene offerta prioritariamente la possibilità di trasferimento di detto personale ad altri posti vacanti di enti pubblici sulla base di criteri oggettivi e meritocratici mediante l’inserimento nelle graduatorie dell’ASEP — articolo 34, paragrafo 1, sottoparagrafo a) — possibilità tuttavia limitata di fatto per la riduzione drastica delle assunzioni di personale da parte di diversi enti pubblici, a causa della necessità di ridurre le spese;

e)

viene assicurata l’adozione di provvedimenti per il rimborso dei prestiti che i dipendenti collocati in riserva di manodopera avevano ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti e per concludere un accordo tra lo Stato greco e l’Associazione delle banche greche al fine di agevolare il rimborso dei prestiti che detto personale aveva ricevuto da altre banche, in proporzione al loro reddito familiare complessivo e alla loro situazione patrimoniale — articolo 34, paragrafi 10 e 11;

f)

una legge recente (articolo 1, paragrafo 15, della legge n. 4038/2012 — GU serie A’, n. 14) prevede con priorità assoluta l’adozione di un regolamento sulle pensioni e sull’ordine di pagamento per il personale di cui alle lettere b) e c) e, comunque, non oltre i quattro mesi dal suo licenziamento e dalla presentazione della relativa documentazione ai fini del riconoscimento della pensione;

g)

la succitata perdita dell’avanzamento di carriera e dell’aumento salariale per il periodo in cui il personale con contratto di lavoro di diritto privato viene posto in regime di riserva di manodopera e fino al suo licenziamento per pensionamento con pensione di vecchiaia non avrà luogo nella maggior parte dei casi, incluso il caso di specie, poiché il lavoratore, a causa della sua lunga permanenza all’ente pubblico, avrà esaurito la scala salariale o/e l’avanzamento di carriera previsti dalla normativa vigente per la sua progressione.

2)

Se l’adozione di una misura, come quella di cui all’articolo 34, paragrafo 1, sottoparagrafo e), della legge n. 4024/2011, che comporta la perdita totale (o analogica), ai sensi dell’articolo 8, comma b), della legge n. 3198/1955, dell’indennità in caso di licenziamento o cessazione del dipendente dal suo lavoro, a causa della maturazione delle condizioni per accedere alla pensione di vecchiaia, nella misura del 40 % dell’indennità di licenziamento prevista per i dipendenti con assicurazione integrativa (che, quando riguarda enti pubblici che sono di pubblica utilità o vengono sovvenzionati dallo Stato, come il resistente in quanto persona giuridica di diritto privato, non può superare al massimo l’importo di EUR 15 000,00), mediante la compensazione della stessa con le retribuzioni ridotte percepite nel corso della riserva di manodopera, sia appropriata e necessaria per il conseguimento della suddetta finalità, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 2, lettera b) i), e 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva, considerato che in ogni caso tale personale avrebbe ottenuto detta indennità ridotta conformemente alla legislazione del lavoro vigente sopracitata, tanto nel caso di dimissioni quanto nel caso di licenziamento da parte dell’ente in cui lavorava.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).


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