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Document 62019CN0386

    Causa C-386/19 P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2019 da Hamas avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 6 marzo 2019, causa T-289/15, Hamas/Consiglio

    GU C 220 del 1.7.2019, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.7.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 220/27


    Impugnazione proposta il 16 maggio 2019 da Hamas avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 6 marzo 2019, causa T-289/15, Hamas/Consiglio

    (Causa C-386/19 P)

    (2019/C 220/33)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Hamas (rappresentante: L. Glock, avvocato)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la sentenza del 6 marzo 2019, Hamas/Conseil, T-289/15;

    pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto di impugnazione;

    condannare il Consiglio all’integralità delle spese nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

    In primo luogo, il Tribunale, dichiarando che i fatti citati al punto 15 dell’allegato A e al punto 17 dell’allegato B delle note esplicative relative agli atti di marzo 2015 sono invocati in via autonoma dal Consiglio, ha snaturato gli elementi del fascicolo, ha sostituito la sua motivazione a quella dell’autore degli atti contestati, ha violato l’obbligo di motivare la sua decisione e ha privato il ricorrente della possibilità di preparare la sua difesa.

    In secondo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, dichiarando che una decisione di un’autorità amministrativa era stata adottata da un’autorità competente ai sensi di tale disposizione, mentre essa non era mai stata sottoposta a sindacato giurisdizionale.

    In terzo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, l’articolo 296 TFUE, nonché i diritti della difesa e il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, dichiarando che la decisione britannica era una decisione di condanna e che il Consiglio era di conseguenza tenuto, nei limiti del possibile, a rimettersi alla valutazione svolta dall’autorità che ha adottato la suddetta decisione.

    In quarto luogo, il Tribunale, dichiarando che Hamas e Hamas IDQ costituivano una sola entità, ha violato il principio dell’onere della prova, ha consentito al Consiglio di integrare i suoi motivi di ricorso in corso di causa, ha tenuto conto di elementi di prova senza verificare se essi fossero ammissibili, ha violato il carattere contraddittorio del dibattito sui fatti, ha snaturato gli elementi del fascicolo e ha violato il principio dell’autonomia dei procedimenti.


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