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Document 62019CN0319

    Causa C-319/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 17 aprile 2019 — KPKONPI / ZV, AX e «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» OOD

    GU C 279 del 24.8.2020, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 279/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 17 aprile 2019 — KPKONPI / ZV, AX e «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» OOD

    (Causa C-319/19)

    (2020/C 279/20)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Sofiyski gradski sad

    Parti

    Ricorrente: Komisia za protivodeystvie na koruptsiata i otnemane na nezakonno pridobito (KPKONPI)

    Resistenti: ZV, AX, «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» OOD

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se un provvedimento di confisca di beni acquisiti illegalmente sia una misura di natura penale ai sensi della direttiva 2014/42/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea oppure un provvedimento di natura civile, quando:

    A)

    lo scopo della confisca dei beni dichiarato dalla legge nazionale è la prevenzione generale delle possibilità di acquisire illegalmente dei beni e di disporne, senza che la confisca sia subordinata alla commissione di un reato o di un altro illecito e all’esistenza di un collegamento diretto o indiretto tra l’illecito e i beni acquisiti;

    B)

    sono minacciati di confisca non solo beni individuati ma (I) tutti i beni della persona controllata, (II) i diritti patrimoniali dei terzi (persone fisiche e giuridiche), acquisiti a titolo oneroso o meno dalla persona controllata e (III) i diritti di proprietà dei partner della persona controllata e dei terzi;

    C)

    la sola condizione della confisca è l’introduzione di una presunzione assoluta dell’origine illegale di tutti i beni la cui origine legale non è dichiarata (senza previa definizione del significato dell’espressione «origine legale o meno»);

    D)

    essa ridefinisce la legalità dei beni acquisiti per tutte le persone interessate (la persona controllata, i terzi e i loro partner nel passato) retroattivamente per i dieci anni precedenti in assenza di prova delle origini dell’acquisizione dei beni della persona controllata, prova la cui esistenza non era soggetta a un obbligo di legge al momento dell’acquisizione del diritto patrimoniale specifico.

    2)

    Se le norme minime enunciate all’articolo 8 della direttiva 2014/42/UE riguardo ai diritti garantiti ai proprietari e ai terzi debbano essere interpretate nel senso che non ostano a che il diritto e la giurisprudenza nazionale prevedano una confisca senza che siano riunite le condizioni previste a questo effetto agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva, qualora il procedimento penale contro la persona interessata sia stato archiviato per assenza di reato (dichiarata dal giudice) oppure la persona interessata sia stata assolta per assenza di reato.

    3)

    In particolare, se l’articolo 8 della direttiva 2014/42/UE debba essere interpretato nel senso che le garanzie concesse da tale direttiva riguardo ai diritti di una persona condannata i cui beni sono soggetti a confisca si applicano anche nella situazione di cui trattasi nel presente procedimento, nell’ambito di un procedimento che si svolge parallelamente e indipendentemente dal procedimento penale.

    4)

    Se la presunzione di innocenza sancita all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’esigenza del rispetto dei diritti della difesa, sancito all’articolo 48, paragrafo 2 della Carta, e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come nella fattispecie di cui trattasi nel procedimento principale, che:

    crea una presunzione di natura illegale dei beni la cui origine non è stabilita o provata (articolo 1, paragrafo 2, dello ZOPDNPI, abrogato);

    crea una presunzione di esistenza di motivi plausibili di sospettare che i beni siano stati acquisiti illegalmente (articolo 21, paragrafo 2, dello ZOPDNPI abrogato);

    sposta l’onere della prova dell’origine dei beni e dei fondi impiegati per acquisirli non solo sulla persona controllata, ma anche sui terzi che sono chiamati a provare l’origine non dei propri beni, ma di quelli dei loro predecessori, anche quando tali beni sono stati acquisiti a titolo oneroso;

    introduce la «sproporzione nel patrimonio» come prova unica e determinante dell’esistenza di beni acquisiti illegalmente;

    sposta l’onere della prova su tutte le persone interessate e non solo sulla persona condannata, e ciò prima della condanna di quest’ultima e indipendentemente da detta condanna;

    consente l’applicazione di un metodo di determinazione giuridica ed economica e di analisi sul quale si basa la presunzione della natura illegale dei beni interessati, e il loro valore, presunzione che è vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi, senza che questi possa esercitare un controllo di merito sul contenuto e l’applicazione del metodo.

    5)

    Se l’articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2014/42/UE debba essere interpretato nel senso che non osta a che una legge nazionale sostituisca i motivi plausibili di sospettare (sulla base delle circostanze della controversia esaminate dal giudice) che i beni sono stati acquisiti attraverso una condotta criminosa, con la presunzione di illegalità dell’origine dell’arricchimento fondata unicamente sulla constatazione secondo la quale l’arricchimento è superiore a un valore indicato nella legge nazionale (per esempio EUR 75 000 nell’arco di dieci anni).

    6)

    Se il diritto di proprietà, quale principio generale di diritto dell’Unione, sancito all’articolo 17 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come nella fattispecie di cui trattasi nel procedimento principale, che:

    introduce una presunzione assoluta relativamente al contenuto e all’estensione del concetto di beni acquisiti illegalmente (articolo 63, paragrafo 2, dello ZOPDNPI, abrogato;

    introduce una presunzione assoluta di invalidità delle operazioni di acquisizione e di disposizione (articolo 65 dello ZOPDNPI, abrogato) oppure

    limita i diritti dei terzi che posseggono o fanno valere diritti autonomi sui beni oggetto di confisca mediante una procedura di notifica del procedimento a detti terzi, conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, dello ZOPDNPI (abrogato).

    7)

    Se le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 10, della direttiva 2014/42/UE producano effetto diretto nella parte in cui prevedono garanzie e clausole di salvaguardia per le persone interessate dalla confisca e per i terzi in buona fede.


    (1)  GU 2014, L 127, pag. 39.


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