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Document 62018TN0745

Causa T-745/18: Ricorso proposto il 20 dicembre 2018 — Covestro Deutschland / Commissione europea

GU C 82 del 4.3.2019, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/57


Ricorso proposto il 20 dicembre 2018 — Covestro Deutschland / Commissione europea

(Causa T-745/18)

(2019/C 82/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Germania) (rappresentanti: M. Küper, J. Otter, C. Anger, M. Goldberg, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2019/56 della Commissione, del 28 maggio 2018, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV (in prosieguo: il «StromNEV»), n. C(2018) 3166, in particolare: la qualificazione come aiuto dell’esenzione totale dagli oneri di rete per i consumatori di carico di base negli anni 2012 e 2013, nonché la dichiarazione della sua incompatibilità con il mercato interno, e l’ordine di recupero immediato presso i beneficiari, in applicazione del Mindestentgeltregelung (Regolamento sul contributo minimo), ai sensi dell’articolo 19, comma 2, seconda frase, del regolamento StromNEV nella versione di cui al 3 settembre 2010, nonché

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Eccessiva durata del procedimento

Nell’ambito del primo motivo di ricorso si contesta che la durata del procedimento di 62 mesi eccederebbe di più del doppio il termine fissato all’articolo 9, comma 6, del [c.d.] Beihilfeverfahrensverordnung («regolamento sul procedimento aiuti di Stato») (1).

2.

L’esenzione dagli oneri di rete non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Nell’ambito del secondo motivo di ricorso si sostiene che non sussiste alcun vantaggio in quanto, per via dell'effetto stabilizzante sulle reti dei consumatori di carico di base, vi sarebbe stata un’adeguata controprestazione. Inoltre, l’esenzione non sarebbe stata finanziata con mezzi statali.

3.

Compatibilità con il mercato comune (giustificazione: articolo 107, paragrafo 3, TFUE)

Nell’ambito del terzo motivo di ricorso si fa valere che l’esenzione totale per i consumatori di carico di base porrebbe rimedio a un grave turbamento dell’economia in Germania. In particolare, le industrie ad alta intensità energetica dovrebbero rimanere competitive, e si dovrebbe loro impedire una fuga all’estero.

4.

Illiceità dell’ordine di recupero

Nell’ambito del quarto motivo di ricorso si contesta che il recupero di un contributo minimo pari al 20 % degli oneri di rete pubblicati di cui all’articolo 19, comma 2 del regolamento StromNEV, nella versione in vigore fino al 3 agosto 2011, sarebbe arbitrario e violerebbe il divieto di discriminazione.

Si fa valere inoltre che soltanto la determinazione degli oneri di rete in base alla metodologia del percorso fisico garantirebbe il rispetto del principio di causalità dei costi ed il versamento di oneri di rete proporzionati e non discriminatori.

L’ordine di recupero violerebbe il divieto di discriminazione anche per il fatto che la Commissione non si è basata sulla disciplina transitoria di cui all’articolo 32, comma 3, del regolamento StromNEV.

Infine, si fa valere che consumatori di carico di base e utilizzatori atipici della rete di cui all’articolo 19, comma 2, prima frase, del regolamento StromNEV sono sostanzialmente diversi. Il fatto che, nonostante le differenze, entrambi i gruppi di utilizzatori debbano pagare un contributo minimo pari al 20 % non sarebbe oggettivamente giustificato.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


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