Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0556

    Causa T-556/18: Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Sensient Colors Europe / Commissione

    GU C 399 del 5.11.2018, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 399/54


    Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Sensient Colors Europe / Commissione

    (Causa T-556/18)

    (2018/C 399/69)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Sensient Colors Europe GmbH (Geesthacht, Germania) (rappresentanti: M. Hagenmeyer, D. Zechmeister e W. Berlit, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della convenuta del 31 luglio 2018 (DG Sante/E2/RP/amf(2018)4523972) di qualificare come invalida la domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e di aggiornare l’elenco dell’Unione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), recante il riferimento NF 2018/0355, e di porre termine alla procedura di domanda; e

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione (2), nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 3 e l’articolo 11, paragrafo 1, o con l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2015/2283.

    A tal proposito, la ricorrente afferma inter alia che la convenuta presuppone erroneamente che l’estratto colorante a base di fiori essiccati di clitoria ternatea, che è l’oggetto della domanda, non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/2283 e che esso rappresenti un additivo alimentare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 1333/2008.


    (1)  Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU 2015, L 327, pag. 1).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU 2017, L 351, pag. 64).


    Top