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Document 62018TN0509

    Causa T-509/18: Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Repubblica ceca / Commissione europea

    GU C 399 del 5.11.2018, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 399/39


    Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Repubblica ceca / Commissione europea

    (Causa T-509/18)

    (2018/C 399/54)

    Lingua processuale: il ceco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula e J. Vláčil)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la dccisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude spese sostenute dalla Repubblica ceca per un importo complessivo pari a EUR 151 116,65, e

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Il primo motivo di ricorso deriva dalla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: il «regolamento n. 1306/2013»). La Commissione, infatti, riterrebbe erroneamente che l’intervallo tra le visite degli organismi di controllo presso la stessa impresa agricola non possa superare la durata stabilita all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (in prosieguo: il «regolamento n. 809/2014»).

    2.

    Il secondo motivo di ricorso deriva dalla violazione del principio del legittimo affidamento. Anche se, infatti, nel caso di specie, si fosse verificata una violazione del regolamento n. 809/2014 (quod non), la Repubblica ceca avrebbe giustamente maturato un legittimo affidamento sulla conformità del proprio sistema di controllo al diritto dell’Unione sulla base delle conclusioni della Commissione in occasione del controllo precedente, ove quest’ultima riconosceva che i controlli in loco nella Repubblica ceca erano stati svolti in conformità al diritto dell’Unione.

    3.

    Il terzo motivo di ricorso, infine, deriva dalla violazione dell’articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1306/2013. Infatti, anche qualora, nel caso di specie, la Repubblica ceca avesse violato il regolamento n. 809/2014 (quod non), la Commissione avrebbe incluso nel calcolo della correzione finanziaria anche risorse versate a imprese agricole per le quali, in sede di controlli in loco, non era stata riscontrata una violazione del regolamento n. 809/2014. La Commissione avrebbe quindi imposto una correzione finanziaria anche per spese che non potevano essere considerate ingiustificate e che non rappresentavano alcun rischio per i fondi dell’Unione.


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