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Document 62018TN0151

    Causa T-151/18: Ricorso proposto il 24 giugno 2019 — VK/Consiglio

    GU C 263 del 5.8.2019, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.8.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 263/49


    Ricorso proposto il 24 giugno 2019 — VK/Consiglio

    (Causa T-151/18)

    (2019/C 263/56)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: VK (rappresentante: K. Lara, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (PESC) 2018/141 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (JO 2018, L 25, p. 38) e la decisione (PESC) 2019/135 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (JO 2019, L 25, p. 23), nella parte in cui tali decisioni riguardano il ricorrente;

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 31, 46 e 55 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Il ricorrente sostiene a tal proposito che, ai sensi delle disposizioni suddette, una misura cautelare di congelamento e di confisca deve basarsi o su una decisione dello Stato parte richiedente, o su un’esposizione dei fatti pertinenti resa dallo stesso Stato parte richiedente con una descrizione delle misure richieste. Orbene, secondo il ricorrente, le misure restrittive sono state disposte e prolungate senza un’esposizione, nemmeno succinta, dei fatti contestati. Inoltre, la Tunisia non richiede il mantenimento delle misure restrittive contestate.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione del Consiglio, per aver ritenuto di non dover prendere in considerazione gli elementi prodotti dal ricorrente e gli argomenti sviluppati da quest’ultimo, e per non aver proceduto a ulteriori verifiche presso le autorità tunisine, benché gli elementi e gli argomenti suddetti erano tali da suscitare perplessità legittime sull’attendibilità delle informazioni trasmesse.

    3.

    Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dal Consiglio poiché esso sarebbe complice delle autorità tunisine il cui solo obiettivo è di giustificare l’iniqua e illegittima confisca dei beni del ricorrente senza che quest’ultimo abbia potuto difendersi o proporre ricorso.


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