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Document 62018CN0682

Causa C-682/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 novembre 2018 — LF / Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

GU C 82 del 4.3.2019, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 novembre 2018 — LF / Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

(Causa C-682/18)

(2019/C 82/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: LF

Convenute: Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se il gestore di una piattaforma di video su Internet sulla quale gli utenti mettono a disposizione del pubblico video con contenuti protetti dal diritto d’autore senza il consenso degli aventi diritto, compia un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (1) nel caso in cui

esso percepisca introiti pubblicitari attraverso la piattaforma,

il processo di caricamento avvenga automaticamente e senza preventiva visualizzazione o controllo da parte del gestore,

il gestore ottenga, in base alle condizioni d’uso, una licenza mondiale, non esclusiva e gratuita per i video, per la durata della pubblicazione del video,

il gestore indichi nelle condizioni d’uso e nell’ambito del processo di caricamento che non possono essere pubblicati contenuti lesivi del diritto d’autore,

il gestore metta a disposizione strumenti atti a consentire agli aventi diritto di intervenire ai fini della disabilitazione dell’accesso ai video illegali,

il gestore organizzi i risultati della ricerca sulla piattaforma sotto forma di classifiche e categorie di contenuti, consentendo agli utenti registrati di visualizzare una scaletta con i video consigliati sulla base dei video già visualizzati,

a condizione che esso non sia concretamente al corrente della disponibilità di contenuti lesivi del diritto d’autore oppure, non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per la loro cancellazione ovvero per disabilitarne l’accesso.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l’attività del gestore di una piattaforma di video su Internet rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE (2).

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’essere effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e l’essere al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione debbano riferirsi, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, a specifiche attività o informazioni illegali.

4)

Ancora nel caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se sia compatibile con l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE il fatto che il titolare del diritto possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti di un prestatore di servizi il cui servizio consista nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e sia utilizzato da un destinatario del servizio per violare un diritto d’autore o diritti connessi, soltanto nel caso in cui a seguito della segnalazione di una chiara violazione si sia verificata nuovamente un’analoga violazione.

5)

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione:

Se, nelle circostanze descritte nella prima questione, il gestore di una piattaforma di video su Internet possa essere considerato autore della violazione ai sensi degli articoli 11, primo periodo, e 13 della direttiva 2004/48/CE (3).

6)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

Se l’obbligo di risarcimento del danno posto a carico di tale autore della violazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE possa essere subordinato alla condizione che l’autore della violazione abbia agito dolosamente sia in relazione alla propria attività di violazione sia in relazione a quella del terzo e che sapesse o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che gli utenti utilizzano la piattaforma per specifiche violazioni.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU 2001, L 167, pag. 10.

(2)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, GU 2000, L 178 , pag. 1.

(3)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale GU 2004, L 157, pag. 45.


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