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Document 62018CA0250
Case C-250/18: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 2 May 2019 — European Commission v Republic of Croatia (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 2008/98/EC — Waste treatment — Article 5(1) — Stone aggregate which does not fall within the concept of a ‘by-product’ — Article 13 — Obligation of Member States to ensure protection of human health and of the environment — Article 15(1) — Obligation to have waste treated by the holder or other designated persons)
C-250/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Croazia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/98/CE — Trattamento dei rifiuti — Articolo 5, paragrafo 1 — Granulato di pietra non rispondente alla nozione di «sottoprodotto» — Articolo 13 — Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente — Articolo 15, paragrafo 1 — Obbligo di far trattare i rifiuti da parte del loro detentore o di altre persone designate)
C-250/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Croazia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/98/CE — Trattamento dei rifiuti — Articolo 5, paragrafo 1 — Granulato di pietra non rispondente alla nozione di «sottoprodotto» — Articolo 13 — Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente — Articolo 15, paragrafo 1 — Obbligo di far trattare i rifiuti da parte del loro detentore o di altre persone designate)
GU C 220 del 1.7.2019, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/9 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Croazia
(C-250/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/98/CE - Trattamento dei rifiuti - Articolo 5, paragrafo 1 - Granulato di pietra non rispondente alla nozione di «sottoprodotto» - Articolo 13 - Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente - Articolo 15, paragrafo 1 - Obbligo di far trattare i rifiuti da parte del loro detentore o di altre persone designate)
(2019/C 220/11)
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija, F. Thiran e E. Sanfrutos Cano, agenti)
Convenuta: Repubblica di Croazia (rappresentanti: T. Galli e M. Vidović, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Croazia, non avendo stabilito che il granulato di pietra depositato nella discarica di Biljane Donje (Croazia) è un rifiuto, e non un sottoprodotto, e che dev’essere trattato come un rifiuto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. La Repubblica di Croazia, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire che la gestione dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13 della direttiva 2008/98. La Repubblica di Croazia, non avendo adottato le misure necessarie al fine di garantire che il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni a un commerciante, a un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98. |
2) |
La Repubblica di Croazia è condannata alle spese. |