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Document 62017TN0629

Causa T-629/17: Ricorso proposto il 18 settembre 2017 — Repubblica ceca/Commissione

GU C 369 del 30.10.2017, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/39


Ricorso proposto il 18 settembre 2017 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-629/17)

(2017/C 369/53)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione esecutiva della Commissione C(2017) 4682 final, del 6 luglio 2017, che annulla una parte dell’aiuto del Fondo sociale europeo per il programma operativo Formazione in materia di competitività nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» nella Repubblica ceca nonché una parte dell’aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale per i programmi operativi Ricerca e sviluppo per l’innovazione nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» nella Repubblica ceca e Assistenza tecnica nell’ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» nella Repubblica ceca; e

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 99, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (in prosieguo: la «direttiva 2004/18»). Infatti, la Commissione ha proceduto a rettifiche finanziarie per presunte irregolarità nel settore degli appalti pubblici, che integrano tuttavia un agire conforme all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18. La Commissione considera a torto che la deroga alle regole in materia di appalti pubblici prevista all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2014/18, relativa al contenuto dei programmi, si applichi unicamente alle amministrazioni aggiudicatrici che siano emittenti radiotelevisive.


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