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Document 62017TN0589

Causa T-589/17: Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria

GU C 369 del 30.10.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/33


Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria

(Causa T-589/17)

(2017/C 369/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrentee: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran and F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avocato, e T. Cusworth, solicitor)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Siria al pagamento di tutte le somme ad essa dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 dell’Aleppo — Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement (accordo di prestito a condizioni speciali relativo al collegamento stradale Aleppo — Tall Kojak), che comprendono:

820 451,35 euro, ossia la somma ad essa dovuta al 25 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 25 agosto 2017);

ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), sino alla data del pagamento;

ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale connesso alla conclusione ed all’esecuzione dell’accordo di prestito, incluse le spese del presente procedimento;

in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell’importo ad essa dovuto per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, comprensivo:

del capitale e degli interessi di ciascuna rata;

degli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata all’effettivo pagamento da parte della Siria;

condannare la Siria alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull’inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole 3.01 e 4.01 dell’Aleppo — Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell’obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 dell’Aleppo — Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement.


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