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Document 62017TN0575
Case T-575/17: Action brought on 17 August 2017 — Algebris (UK) and Others v SRB
Causa T-575/17: Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/CRU
Causa T-575/17: Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/CRU
GU C 382 del 13.11.2017, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 382/47 |
Ricorso proposto il 17 agosto 2017 — Algebris (UK) e altri/CRU
(Causa T-575/17)
(2017/C 382/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Algebris (UK) Ltd (Londra, Regno Unito), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Stati Uniti), Ronit Capital LLP (Londra) (rappresentanti: T. Soames e J. Vandenbussche, avvocati, R. East, solicitor, e N. Chesaites, barrister)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2017/08, del 7 giugno 2017, che adotta un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A. (1), o, in subordine, i suoi articoli 1 e/o 6; |
— |
condannare il CRU alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, secondo cui il CRU ha commesso gravi violazioni dei principi di riservatezza e di tutela del segreto professionale, in contrasto con l’articolo 339 TFUE, con l’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, violando altresì, in tal modo, il diritto delle ricorrenti a una buona amministrazione quale sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, relativo a errori manifesti di valutazione nell’applicazione, da parte della Commissione europea, degli articoli 14, 18, 20, 21, 22 e 24 del regolamento n. 806/2014.
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3. |
Terzo motivo, secondo cui il CRU ha espropriato la proprietà delle ricorrenti, in violazione dei loro diritti fondamentali quali tutelati dai principi generali del diritto dell’Unione e sanciti all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali. |
4. |
Quarto motivo, secondo cui il CRU ha omesso di garantire, ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, che le ricorrenti beneficiassero del diritto di essere ascoltate nel corso della procedura di risoluzione. |
5. |
Quinto motivo, secondo cui il programma di risoluzione non è stato legalmente approvato dalla Commissione e, pertanto, la decisione impugnata non è legalmente entrata in vigore.
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(1) Decisione della Commissione (UE) 2017/1246, del 7 giugno 2017, che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular Español S.A. [notificata con il numero C(2017) 4038] (GU 2017, L 178, pag. 15).
(2) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.