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Document 62017TN0270

    Causa T-270/17: Ricorso proposto l’8 maggio – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

    GU C 231 del 17.7.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 231/33


    Ricorso proposto l’8 maggio – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

    (Causa T-270/17)

    (2017/C 231/41)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, e M. Velardo, avvocato)

    Convenuta: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    condannare la convenuta a versare al CSJU l’importo di EUR 625 793,42 in relazione alla convenzione di sovvenzione per partner n. 620108 «LOSITA-LOw Subsonic Investigation of a large complete Turboprop Aircraft», oltre all’importo di EUR 3 240,41 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 3,5 % a decorrere dal 7 febbraio 2017 e fino al 1o aprile 2017;

    condannare la convenuta a versare EUR 60,01 al giorno a titolo di interessi a decorrere dal 2 aprile 2017 fino alla data di completo pagamento del debito; e

    condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce il seguente motivo.

    Il ricorrente afferma che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di attuare il progetto LOSITA e di fornire al CSJU le relazioni e i risultati pertinenti al progetto, ai sensi dell’articolo II, paragrafo 2, dell’allegato II della convenzione di sovvenzione.

    Inoltre, la convenuta ha omesso di svolgere i compiti che le spettavano, individuati nell’allegato I, venendo così meno ai suoi obblighi previsti dall’articolo II, paragrafo 3, lettere a), e) e h), dell’allegato II della convenzione di sovvenzione.

    Di conseguenza, il ricorrente ha risolto la convenzione di sovvenzione sulla base dell’articolo II, paragrafo 38, dell’allegato II della convenzione di sovvenzione e ha emesso una nota di addebito relativa al prefinanziamento di EUR 625 793,42, già versato dal coordinatore alla convenuta, in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il prefinanziamento, infatti, rimane di proprietà del ricorrente fino al saldo finale.

    Non sussiste alcun dubbio nella presente causa circa i fatti all’origine degli obblighi della Revoind Industriale S.r.l., in qualità di beneficiaria della convenzione di sovvenzione, e le obiezioni della convenuta sono generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate.

    Di conseguenza, il ricorrente è legittimato a chiedere il recupero e il rimborso dell’importo versato alla convenuta come prefinanziamento, oltre agli interessi di mora.


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