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Document 62017TN0113

    Causa T-113/17: Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — Crédit Agricole e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commissione

    GU C 231 del 17.7.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 231/27


    Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — Crédit Agricole e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commissione

    (Causa T-113/17)

    (2017/C 231/34)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti Crédit Agricole SA (Montrouge, Francia), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet, avocat, M. Powell, solicitor, J. Jourdan e J.-J. Lemonnier, avocats)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    In via principale:

    annullare l’articolo 1, lettera a) e, di conseguenza, l’articolo 2, lettera a) della Decisione;

    in ogni caso, annullare l’articolo 3, lettera a) della Decisione.

    In via subordinata:

    ridurre considerevolmente l’ammenda irrogata alle ricorrenti nell’esercizio della sua competenza estesa al merito in applicazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

    In aggiunta:

    annullare le decisioni del Consigliere-Uditore del 2 ottobre 2014, del 4 marzo 2015, del 27 marzo 2015, del 29 luglio 2015 e del 19 settembre 2016 e, di conseguenza, annullare gli articoli 1, lettera a) e 2, lettera a) della Decisione;

    condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso tende all’annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2016, C(2016) 8530 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, nel caso Strumenti derivati sul tasso d’interesse dell’euro (AT.39914 — EIRD), che impone un’ammenda di EUR 114 654 000 alle ricorrenti e, in via subordinata, la riduzione molto considerevole della sanzione.

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su una violazione del diritto di accesso a un giudice e del principio del contraddittorio.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione del dovere d’imparzialità e della presunzione d’innocenza.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non dimostrerebbe la partecipazione delle ricorrenti alle presunte pratiche di manipolazione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata qualificherebbe erroneamente come restrizioni per oggetto le pratiche di cui trattasi.

    5.

    Quinto motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione in quanto ha considerato che il complesso delle pratiche costituisse un’unica infrazione.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non avrebbe sufficientemente dimostrato la conoscenza da parte delle ricorrenti del piano d’insieme e la loro volontà di partecipare allo stesso.

    7.

    Settimo motivo, vertente sull’errore di diritto che vizierebbe la decisione impugnata, in quanto essa avrebbe qualificato la presunta infrazione delle ricorrenti come continua, mentre era al massimo ripetuta.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sull’errore di diritto che vizierebbe la decisione impugnata in quanto essa avrebbe imputato le pratiche degli operatori di borsa alle ricorrenti.

    9.

    Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe imposto un’ammenda in violazione del principio della parità di trattamento, del principio della buona amministrazione, del suo obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, e del principio di proporzionalità.

    10.

    Decimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale dovrebbe ridurre l’importo dell’ammenda che sarebbe sproporzionata alla luce della gravità e della durata delle pratiche.


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