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Document 62017TN0014

    Causa T-14/17: Ricorso proposto il 12 gennaio 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

    GU C 63 del 27.2.2017, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 63/41


    Ricorso proposto il 12 gennaio 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

    (Causa T-14/17)

    (2017/C 063/54)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Rübsamen)

    Convenuta: Comitato di risoluzione unico (SRB)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 15 aprile 2016 relativa ai contributi riscossi ex ante, per il 2016, dal Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), nonché la decisione del Comitato di risoluzione unico del 20 maggio 2016, relativa all’adeguamento dei contributi riscossi ex ante, per il 2016, dal Fondo di risoluzione unico, ad integrazione della decisione di tale Comitato, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi riscossi ex ante, per il 2016, dal Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/13), in quanto le decisioni impugnate riguardano il contributo della ricorrente;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo: violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») per insufficiente motivazione delle decisioni impugnate.

    2.

    Secondo motivo: violazione del diritto ad essere sentiti in giudizio a norma dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, per la mancata espressione, da parte della ricorrente, del proprio punto di vista all’atto dell’emanazione delle decisioni impugnate.

    3.

    Terzo motivo: violazione dell’articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59/UE (1), dell’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2), dell’articolo 6; paragrafo 5, primo paragrafo, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), degli articoli 16 e 20 della Carta, nonché del principio di proporzionalità, per l’applicazione del moltiplicatore dello 0,556 per l’indicatore IPS (Institutional Protection Scheme).

    Nell’ambito del terzo motivo di ricorso la ricorrente contesta che il convenuto non avrebbe dato piena applicazione, nel suo caso, all’indicatore IPS. L’efficacia di tutela di un sistema di sicurezza collegato ad un istituto sussisterebbe per tutti gli istituti membri in via generale e allo stesso modo. Una differenziazione tra gli istituti al livello dell’indicatore IPS sarebbe in contrasto con tale sistema e arbitraria. Anche la classificazione della ricorrente nel gruppo degli istituti con il profilo di rischio più elevato sarebbe palesemente ingiustificata e arbitraria.

    4.

    Quarto motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità per l’applicazione del moltiplicatore di adeguamento del rischio.

    La ricorrente si basa inoltre sulla circostanza che il Comitato avrebbe violato la sua libertà imprenditoriale e il principio di proporzionalità, in quanto avrebbe determinato moltiplicatori di adeguamento del rischio non conformi al profilo di rischio della ricorrente, che sarebbe mediamente buono rispetto ad altri istituti soggetti all’obbligo dei contributi.


    (1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).

    (2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


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