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Document 62017TA0167

Causa T-167/17: Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2019 — RV/Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 42 quater dello Statuto — Collocamento in congedo nell’interesse del servizio — Collocamento a riposo d’ufficio — Atto non impugnabile — Irricevibilità parziale — Ambito di applicazione della legge — Rilievo d’ufficio — Interpretazione letterale, contestuale e teleologica»)

GU C 263 del 5.8.2019, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 263/39


Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2019 — RV/Commissione

(Causa T-167/17) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Articolo 42 quater dello Statuto - Collocamento in congedo nell’interesse del servizio - Collocamento a riposo d’ufficio - Atto non impugnabile - Irricevibilità parziale - Ambito di applicazione della legge - Rilievo d’ufficio - Interpretazione letterale, contestuale e teleologica»)

(2019/C 263/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RV (rappresentanti: inizialmente J.-N. Louis e N. de Montigny, successivamente J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e D. Martin, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente J. Steele e D. Nessaf, successivamente J. Steele e M. Rantala, e infine J. Steele e C. González Argüelles, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 21 dicembre 2016 di collocare il ricorrente in congedo nell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, contemporaneamente, di collocarlo a riposo d’ufficio ai sensi del quinto comma di tale disposizione.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2016 con cui RV è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, è stato collocato a riposo d’ufficio, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute da RV, incluse quelle relative al procedimento sommario.

4)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


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