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Document 62017TA0051

    Causa T-51/17: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Polonia/Commissione («FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Settori degli ortofrutticoli — Aiuti alle associazioni di produttori — Spese sostenute dalla Polonia — Carenze nei controlli essenziali — Controlli sui piani di riconoscimento e sui criteri di riconoscimento — Controlli sulle domande di aiuto — Coerenza economica — Ragionevolezza delle spese — Carenze sistemiche — Rischio per il FEAGA — Rettifiche forfettarie del 25 %»)

    GU C 187 del 3.6.2019, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 187/65


    Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Polonia/Commissione

    (Causa T-51/17) (1)

    («FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Settori degli ortofrutticoli - Aiuti alle associazioni di produttori - Spese sostenute dalla Polonia - Carenze nei controlli essenziali - Controlli sui piani di riconoscimento e sui criteri di riconoscimento - Controlli sulle domande di aiuto - Coerenza economica - Ragionevolezza delle spese - Carenze sistemiche - Rischio per il FEAGA - Rettifiche forfettarie del 25 %»)

    (2019/C 187/69)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Straś, M. Pawlicka e B. Paziewska, agenti)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Skelly e A. Stobiecka-Kuik, in seguito A. Stobiecka-Kuik e D. Milanowska, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 312 del 18.11.2016, pagg. 26) quanto alle rettifiche forfettarie applicate nei confronti della Repubblica di Polonia.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione europea.

    3)

    La Commissione sopporta un quarto delle proprie spese.


    (1)  GU C 86 del 20.3.2017.


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